Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a)

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nel testo anteriore alle modifiche

introdotte dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,

promosso con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Tribunale di

Cosenza nel procedimento civile vertente tra Caruso Angela e la

Intercontinentale Assicurazioni ed altra, iscritta al n. 546 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione della Winterthur Assicurazioni

S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - instaurato per

ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di

un sinistro stradale avvenuto in data 22 novembre 1991, mentre

viaggiava a bordo dell'autovettura di proprietà del marito (in

regime di comunione dei beni) e condotta dallo stesso - il giudice

onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza,

con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica

legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992,

n. 142, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti

dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge

trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del

veicolo responsabile del sinistro";

che, secondo il rimettente, la norma impugnata - applicabile

nel giudizio ratione temporis - si porrebbe in contrasto con l'art. 3

Cost., sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento di

chi abbia optato per la comunione dei beni, poiché considerato

comproprietario del veicolo, risultando viceversa assolutamente priva

di rilievo la scelta del regime patrimoniale dei coniugi nell'attuale

formulazione della norma, secondo la quale "non è considerato terzo

e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione

obbligatoria [...] il solo conducente del veicolo responsabile del

sinistro";

che, inoltre, il rimettente rileva come il denunciato vuoto

legislativo di tutela risarcitoria violi anche gli artt. 10 e 11

Cost., per illegittimo mancato adeguamento della normativa statale -

entro il previsto termine del 31 dicembre 1987 - a quanto stabilito

in materia dalla direttiva comunitaria CEE del 30 dicembre 1983

n. 84/5, che avrebbe determinato, così, l'ulteriore ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti del familiare trasportato il

quale, al momento dell'incidente, fosse proprietario o

comproprietario del veicolo ospitante nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 1988 ed il 16 febbraio 1992;

che si è costituita la società di assicurazione convenuta

nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di manifesta

inammissibilità della questione, relativamente al profilo della

lamentata lesione dell'art. 11 Cost., e di manifesta infondatezza, in

riferimento a tutti i parametri evocati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della sollevata

questione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 301 del 1996 e con

ordinanza n. 76 del 1997 (entrambe ignorate dal rimettente) - nel

dichiarare non fondate altre questioni sostanzialmente identiche alla

presente sotto il profilo della denunciata lesione del principio di

uguaglianza - ha già rilevato come la normativa de qua, nel testo

anteriore alla modificazione di cui alla legge n. 142 del 1992,

trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e

naturale collegamento esistente tra la prevista esclusione del

beneficio assicurativo ed il novero dei soggetti comunque

responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma

dell'art. 2054 cod. civ.;

che, in particolare, è stato sottolineato - e va qui

ribadito - come il diniego di risarcibilità risulti intimamente

connesso alla sussistenza della (con) titolarità, in capo al coniuge

in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, e quindi si

giustifichi la non operatività della garanzia, prescindendo questa

tanto dai rapporti familiari esistenti tra i soggetti, quanto dal

titolo di acquisto del diritto stesso;

che - non assumendo perciò incidenza alcuna su simili

fattispecie la già intervenuta declaratoria d'illegittimità

costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4 della legge

n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del 1991, anch'essa non menzionata

dal rimettente) - questa Corte ha escluso la configurabilità di una

violazione del principio di uguaglianza, poiché la compiuta

valutazione in prospettiva necessariamente diacronica delle opzioni

legislative succedutesi nel tempo, nel contesto di una progressiva

evoluzione della disciplina in esame, non consente di sussumere la

normativa introdotta dal legislatore del 1992 quale tertium

comparationis al fine di scrutinare la legittimità costituzionale

della previgente disciplina;

che, sempre nelle menzionate decisioni, è stato anche posto

in rilievo come la modificazione della denunciata norma ad opera

dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 - al di là del riferimento

contenuto nella rubrica di questo all'attuazione della direttiva CEE

n. 84/5, il cui art. 3 disponeva la non escludibilità di soggetti

dal beneficio dell'assicurazione per i danni alle persone a motivo

del mero legame di parentela con l'assicurato - risulti piuttosto

aderente all'ulteriore principio enunciato dall'art. 1 della terza

direttiva CEE n. 90/232 (secondo cui l'assicurazione "copre la

responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero,

diverso dal conducente");

che è proprio tale direttiva ad avere impegnato, per la

prima volta, gli Stati membri ad emanare entro il termine del 31

dicembre 1992 (art. 6) norme che estendessero l'applicazione della

garanzia a tutti i terzi trasportati, senza alcuna eccezione

eventualmente derivante anche dal rapporto di (con)titolarità del

veicolo;

che siffatto rilievo vale a superare gli ulteriori dubbi di

costituzionalità riferiti dal rimettente agli artt. 10 e 11 Cost.;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica

legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992,

n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 della

Costituzione, dal giudice onorario aggregato della sezione stralcio

del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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