Art. 144 — Azione diretta del danneggiato

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 144, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 144 · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private · Art. 1299 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 256 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29113/2025

    4 novembre 2025

    Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.

    Art. 144 · Art. 1260 c.c. · Art. 1263 c.c. · Art. 1264 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 68 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26681/2025

    3 ottobre 2025

    L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 141 c.ass. al terzo trasportato su un motociclo, finito a terra a seguito dell'urto con un cervo).

    Art. 144 · Art. 122 Codice delle assicurazioni private · Art. 141 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di ottobre 2025, p. 77 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13608/2025

    21 maggio 2025

    In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, mentre la specifica disciplina relativa alla sola procedura di indennizzo diretto, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, impone alla compagnia assicuratrice ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, la disciplina generale, di cui agli artt. 146, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 e 2 del d.m. n. 191 del 2008, prevede un più limitato diritto del danneggiato di accesso agli atti che la compagnia abbia ritenuto necessari e sufficienti al fine di accogliere o negare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che, dunque, siano già presenti nel fascicolo del sinistro, non configurando alcun obbligo di eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né di acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.

    Art. 144 · Art. 146 Codice delle assicurazioni private · Art. 149 Codice delle assicurazioni private · Art. 2054 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 230 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/2008

    Questione inammissibile
    13 giugno 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile. I giudici rimettenti, infatti, non hanno esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

    Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 143 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 148 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art144 · fonte del testo

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