Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2054,

primo e secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1970 dal pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Tambellini Giuseppe e Napoli Benito,

iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971;

2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Paleani Paola e Stramaccioni Sergio,

iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 23 novembre 1970 il pretore di Lucca ha

proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione

di legittimità costituzionale concernente i primi due commi dell'art.

2054 del codice civile.

Muovendo dal presupposto che il secondo comma di tale articolo - in

forza del quale nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie

si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia

concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli -

riguardi solo l'ipotesi che tutti i veicoli coinvolti nella collisione

abbiano subi'to danni e che, invece, nel caso di scontro con danni

unilaterali debba applicarsi il disposto del primo comma (si debba

presumere, cioè, la colpa del solo veicolo non danneggiato), il

giudice a quo ravvisa in tale disciplina una violazione del principio

di eguaglianza: sarebbe, infatti, arbitrario ed irragionevole

assoggettare l'ipotesi dello scontro a due diversi regimi secondo che

ci siano stati danni reciproci o danni unilaterali.

A tale conclusione dovrebbe portare, secondo l'ordinanza di

rimessione, la constatazione di una duplice incoerenza delle

disposizioni impugnate: a) la ratio del secondo comma poggia sul

criterio dell'id quod plerumque accidit, per il quale il verificarsi di

uno scontro tra veicoli non è a priori attribuibile all'uno piuttosto

che all'altro conducente coinvolto nell'incidente, sicché appare non

ragionevole limitare l'efficacia della norma alla sola ipotesi dello

scontro con danni reciproci; b) la ratio del primo comma poggia

chiaramente sul principio cuius commoda et eius incommoda, attuando il

quale il legislatore ha voluto addossare una presunzione di colpa a

carico di chi si avvale di un mezzo ritenuto pericoloso, ed è perciò

arbitrario presumere, nel caso di scontro con danni unilaterali, solo

la colpa del conducente del veicolo non danneggiato: in questo caso

entrambi i soggetti si sono avvalsi di un veicolo e coerentemente la

legge dovrebbe porre per entrambi una presunzione di egual concorso.

Constatata tale duplice incoerenza, il pretore di Lucca osserva che

essa scomparirebbe ove, attraverso una dichiarazione di illegittimità

costituzionale, la presunzione a carico di entrambi i conducenti fosse

estesa ad ogni ipotesi di scontro tra veicoli, ne siano derivati danni

reciproci o unilaterali.

2. - Innanzi a questa Corte è intervenuto - con atto di deduzioni

del 24 febbraio 1971 - il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa dello Stato, dopo aver esposto gli argomenti in base ai

quali la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso

che il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. si applichi nell'ipotesi

di scontro con danni unilaterali e dopo aver ricordato gli argomenti

addotti dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito a

sostegno dell'opposta tesi, sostiene che la norma in esame, anche se

interpretata nel primo senso, non travalica i confini entro i quali

legittimamente si muove la discrezionalità politica del legislatore.

Non potendosi nella specie rilevare un manifesto arbitrio ed una

patente irragionevolezza, la questione - così conclude l'Avvocatura -

è infondata.

3. - Anche ad avviso del pretore di Roma - ordinanza 9 gennaio 1971

- il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., interpretato secondo il

costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, darebbe

luogo ad una disparità di trattamento, non sorretta da una

giustificazione razionale, secondo che dallo scontro derivino danni

reciproci od unilaterali: la disposizione sarebbe dunque illegittima,

in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui essa subordina la

presunzione di colpa reciproca alla reciprocità dei danni.

4. - In quest'ultimo giudizio non si è costituita alcuna delle

parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato si è riportata

alle conclusioni contenute nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono

sostanzialmente la stessa questione di legittimità costituzionale e

pertanto i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. stabilisce che nel

caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che

ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno

subito dai singoli veicoli. Secondo la costante giurisprudenza della

Corte di cassazione, la disposizione viene intesa nel senso che la

presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli

coinvolti nella collisione abbiano riportato danni, e non anche se uno

di essi sia rimasto indenne: a causa della così delineata sfera di

applicazione del secondo comma, quest'ultimo caso deve trovare altrove

la sua disciplina, precisamente nel disposto del primo comma dello

stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo

conducente del veicolo non danneggiato.

Sul presupposto di siffatta interpretazione - intorno alla

validità della quale, stante il consolidato ed univoco indirizzo

giurisprudenziale cui si è fatto cenno, non è opportuno indugiare -

questa Corte è chiamata a decidere se la diversità di regime

giuridico concernente lo scontro, secondo che ne siano derivati danni

reciproci o unilaterali, dia luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., ad

una illegittima disparità di trattamento.

3. - La questione è fondata.

Vero è che le due situazioni che qui vanno raffrontate - scontro

con danni reciproci, scontro con danni unilaterali - presentano fra

loro una qualche diversità, ma ciò, tuttavia, non è di per sé

sufficiente a far concludere che legittimamente esse siano state

sottoposte a discipline differenziate. Conformemente ai principi

affermati da questa Corte nella giurisprudenza concernente l'art. 3

Cost., occorre infatti verificare se il legislatore, dando rilievo

all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali)

piuttosto che all'elemento comune alle due fattispecie (scontro tra

veicoli), non abbia arbitrariamente considerato diverse due ipotesi

che, almeno ai fini che qui interessano, avrebbero dovuto esser

valutate come eguali.

In quest'ordine di idee occorre porre in rilievo che la presunzione

di un egual concorso nello scontro, posta a carico dei conducenti dal

secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., è del tutto svincolata dalla

proporzione dei danni derivati ai singoli veicoli: la maggiore o minore

entità di tali danni gioca, è ovvio, sul quantum dovuto dall'uno

all'altro soggetto, ma nessuna influenza spiega sulla determinazione

della quota della loro corresponsabilità, che per tutti è presunta

eguale. Ciò significa che, conformemente ad intuitive esigenze di

razionalità, le conseguenze della collisione alla quale i conducenti

hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro

(maggiore o minore) responsabilità nell'aver provocato lo scontro, ed

è perciò arbitrario ed irragionevole che tale funzione esse assumano

quando non entrambi i veicoli siano stati danneggiati. Nel vigente

regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta

del solo conducente del veicolo non danneggiato vien fatta discendere

da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioè, che è

razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria,

che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del

conducente del veicolo danneggiato. La conseguente disparità di

trattamento risulta di tutta evidenza ove si consideri che la

operatività della presunzione di egual concorso, collegata ad un fatto

esterno rispetto all'azione dei soggetti, è affidata al mero caso: al

limite, l'assenza di danno o la presenza di un danno di minima entità

determina l'applicazione di regole giuridiche profondamente diverse.

In definitiva si deve concludere che, quanto alla responsabilità

dei conducenti, la fattispecie "scontro" è sostanzialmente identica

quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate e non può

perciò non essere assoggettata ad una disciplina unitaria: la

differenza di regime, dipendente da mera accidentalità,

inevitabilmente comporta una disparità di trattamento di situazioni

sostanzialmente eguali e, di conseguenza, la violazione dell'art. 3

della Costituzione.

4. - Per le considerazioni esposte, il secondo comma dell'art. 2054

cod. civ. deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude

che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso

dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli

coinvolti nello scontro non abbia subito danni.

Con questa statuizione è esaurito l'intero thema decidendum. La

questione proposta dal pretore di Lucca ha investito invero anche il

primo comma dello stesso articolo, ma tale denuncia è stata formulata

sul presupposto che all'ipotesi di scontro con danni unilaterali non

fosse applicabile, de iure condito, il secondo comma: presupposto che

ovviamente vien meno a seguito della dichiarazione di parziale

illegittimità di quest'ultimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo

comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di

scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei

conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI . GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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