Codice civile

Art. 1681 c.c. — Responsabilità del vettore

[1]Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

[2]Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

[3]Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1681 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È affermato il carattere contrattuale della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e per la perdita e l'avaria del bagaglio non consegnato (art. 1681, primo comma). Ciò importa, secondo i principii generali, che l'onere della prova della causa liberatoria della responsabilità è a carico del vettore. Tale prova è raggiunta quando il vettore ha dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il significato di questa formula è stato già chiarito (n. 571); peraltro la formula ha già subito il vaglio della giurisprudenza a proposito dei trasporti aerei, nella cui legge fu per la prima volta inserita. Essa fa carico di una responsabilità che relativamente ai sinistri che colpiscono il viaggiatore non può essere validamente limitata per convenzione, data l'indisponibilità della propria salute e della propria vita (art. 1681, secondo comma). Si è risolta la dibattuta questione circa il trattamento del trasporto gratuito, nel senso di applicare ad esso i principii del trasporto a titolo oneroso; chè, se il trasporto sia eseguito a titolo di mera amicizia o cortesia, a parte ogni disputa circa la natura del rapporto derivante dall'esecuzione di tale prestazione, devono applicarsi altri criteri nel valutare la condotta dell'autore del danno, in applicazione del principio cui si è ispirato l'art. 414 del codice della navigazione. Per i trasporti cumulativi di persona si è affermato il carattere indivisibile delle prestazioni dei vettori successivi (art. 1682, secondo comma) ma non la solidarietà della responsabilità tra i vettori stessi (art. 1682, primo comma), che ha ragione d'essere solo per i trasporti di cose (art. 1700). Del trasporto di cose.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 708

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1681 · fonte del testo

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