Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica

legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.

142, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1997 dal tribunale

di Roma nel procedimento civile vertente tra Bardelli Mario e

Bardelli Gianfranco s.n.c. ed altri, iscritta al n. 389 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Norditalia Assicurazioni S.p.A;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore

Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile - promosso dal

socio di una società in nome collettivo, contro la società stessa e

la compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento

dei danni da lesioni personali subite in un incidente stradale nel

quale era rimasto coinvolto come trasportato su autovettura con targa

prova condotta dal fratello, la quale era stata assicurata dalla

predetta società - il tribunale civile di Roma ha sollevato, con

ordinanza del 10 gennaio 1997, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 - nella formulazione precedente alla modifica legislativa

apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che

escludeva dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione

obbligatoria i soci a responsabilità illimitata, ove assicurata

fosse una società;

che, a giudizio del tribunale rimettente, la norma si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché tale esclusione

non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e costituirebbe

palese violazione del sancito principio di eguaglianza, anche tenuto

conto del rilievo preminente della tutela costituzionale del diritto

alla salute, che non tollera disparità di trattamento tra

danneggiato e danneggiato;

che, a sostegno del suo assunto, il tribunale ricorda la sentenza

di questa Corte n. 188 del 1991, la quale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, lettera b),

della legge n. 990 del 1969, in quanto escludente dai benefici

dell'assicurazione obbligatoria il coniuge, gli ascendenti, i

discendenti, ecc; e ricorda come tale articolo, proprio in

conseguenza della citata pronuncia ed in attuazione della direttiva

CEE 84/5, è stato integralmente modificato dall'art. 28 della legge

n. 142 del 1992 - peraltro inapplicabile ratione temporis alla

fattispecie - nel senso che non è considerato terzo "il solo

conducente del veicolo responsabile del sinistro";

che si è costituita la Norditalia Assicurazioni s.p.a., la quale

ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.

Considerato che - investita dello scrutinio di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre

1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata

dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era

prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di

assicurazione obbligatoria di "tutti coloro la cui responsabilità

deve essere coperta dall'assicurazione" - questa Corte, con sentenza

n. 301 del 1996 (di cui non ha tenuto alcun conto il giudice a quo),

ha già dichiarato non fondata altra questione riguardante la

limitazione della tutela risarcitoria del coniuge trasportato,

comproprietario del veicolo;

che, in tale decisione (con considerazioni ribadite

nell'ordinanza n. 76 del 1997, di manifesta infondatezza di identiche

questioni riguardanti anche la posizione del proprietario trasportato

a bordo dell'autovettura di sua proprietà), è stato

specificatamente rilevato come la denunciata normativa trovasse un

suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale

collegamento esistente - prima della modificazione operata dal

menzionato art. 28 della legge n. 142 del 1992, in ossequio al

principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio

1990, n. 90/232 - tra l'esclusione dell'operatività della garanzia

assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la

circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del

codice civile;

che siffatte considerazioni valgono parimenti con riguardo alla

posizione del socio illimitatamente responsabile di una società

priva di personalità giuridica;

che infatti tale socio - a stregua del sistema d'imputazione

congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle

obbligazioni sociali previsto dall'art. 2291 del codice civile - non

si trova nella situazione di alterità rispetto all'ente assicurato,

necessaria per fargli assumere la veste di soggetto terzo, cioè di

estraneo al rapporto assicurativo, stante appunto la sostanziale

coincidenza tra la posizione di danneggiante e quella di danneggiato;

che dunque - esclusa anche con riguardo alla presente fattispecie

qualsiasi rilevanza della declaratoria di illegittimità

costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4, pronunciata

dalla sentenza n. 188 del 1991 - questa Corte non può non ribadire

come debbano ritenersi non irragionevoli le opzioni legislative

succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato

processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una

prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la

scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente

apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute

costituzionalmente garantita, non può tuttavia fungere da tertium

comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalità della

previgente disposizione censurata;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre

1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata

dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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