Codice di procedura civile

Art. 7 c.p.c. — Competenza del giudice di pace

[1]Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. 171 173 Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi venticinquemila euro. 171 173

[2]COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

[3]E' competente qualunque ne sia il valore:

  • 1)per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • 2)per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
  • 3)per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
  • 3-bis)per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
  • 4)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534. (72)
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023 · dal 31 ottobre 2027 cambia: testo in arrivo →

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CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 7 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6963/2026

    23 marzo 2026

    Qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, il valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. va determinato avuto riguardo al valore di entrambe le domande, sicché la controversia deve essere decisa secondo diritto e il mezzo d'impugnazione è l'appello.

    Art. 7 c.p.c. · Art. 339 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 10 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20281/2025

    20 luglio 2025

    È competente il giudice di pace (fermi i limiti per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia prima facie, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva confermato la competenza del giudice di pace rispetto ad una controversia concernente i presupposti impositivi del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - c.d. COSAP - con riguardo a griglie e intercapedini realizzate lungo il perimetro di un fabbricato).

    Art. 7 c.p.c. · Art. 10 c.p.c. · Art. 14 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15817/2025

    13 giugno 2025

    In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..

    Art. 7 c.p.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9970/2025

    16 aprile 2025

    Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

    Art. 7 c.p.c. · Art. 14 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 339 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 481/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, con la quale il giudice 'a quò censura , in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la scelta di affidare le controversie in materia di imposte e tasse esclusivamente alla competenza del tribunale, anziché ripartirle in ragione del valore tra giudice di pace e tribunale. La scelta di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, è stata operata non irragionevolmente dal legislatore, nell’ambito dell’ampia discrezionalità spettategli in materia di ripartizione di competenza e si fonda sulla valutazione della particolare natura rivestita dalle controversie in esame, con riguardo alla pretesa impositiva dello Stato e all’interesse pubblico coinvolto. Non risulta peraltro configurabile né il pregiudizio al diritto di difesa, restando esso integro e garantito in tutte le sue esplicazioni né la disparità di trattamento, in relazione alla maggiore durata del processo dinanzi al tribunale, essendo detta circostanza una ipotetica conseguenza di mero fatto, e, come tale, irrilevante nel giudizio costituzionale.

    Art. 9 c.p.c. · Art. 7 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/2000

    Questione inammissibile
    31 marzo 2000

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti degli artt. 9 e 7 cod. proc. civ., in quanto, riguardo alle controversie sui contributi di bonifica, con l'estendere ad esse, sul presupposto della natura tributaria di tali contributi affermata dalla Corte di cassazione, la competenza del tribunale per imposte e tasse, le sottraggono, anche quando per valore vi rientrerebbero, alla competenza del giudice di pace. Come si precisa nelle ordinenze di rinvio, infatti, i giudici 'a quibus', nelle controversie in materia di cui sono investiti, hanno già affermato, con sentenze non definitive, prima di promuovere gli incidenti di costituzionalità, la propria competenza, escludendo quella del tribunale, e con ciò il loro potere decisorio, 'in parte qua', deve ritenersi esaurito. - Cfr. O. nn. 144/1999 e 94/1999

    Art. 7 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2000

    Questione inammissibile
    31 marzo 2000

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonché, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalità delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonché - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensì del grado di imperatività di esecutività del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilità di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde è evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - più che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalità - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - non già di risolvere un dubbio di costituzionalità - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonché S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 7 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art7 · fonte del testo

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