Codice della strada

Art. 47 c.d.s. — Classificazione dei veicoli

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

  • a)veicoli a braccia;
  • b)veicoli a trazione animale;
  • c)velocipedi;
  • d)slitte;
  • e)ciclomotori;
  • f)motoveicoli;
  • g)autoveicoli;
  • h)filoveicoli;
  • i)rimorchi;
  • l)macchine agricole;
  • m)macchine operatrici;
  • n)veicoli con caratteristiche atipiche. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
  • a)- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h; - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h; - categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria ((L1e)); - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar; - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
  • b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; 35
  • c)- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
  • d)- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O 1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t; - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. 4 102
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

L. 16 dicembre 1999, n. 494

35

La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che: - "Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei' comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche', per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata." - "Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi."

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

102

con decorrenza dal 19 gennaio 2013

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

Testo vigente dal 6 agosto 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 47 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2363/2026

    4 febbraio 2026

    Ai sensi degli artt. 182, comma 4, c.d.s. e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.

    Art. 47 c.d.s. · Art. 182 c.d.s. · Art. 143 c.d.s. · Art. 2054 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 94/2012

    Questione inammissibile
    18 aprile 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma 2, in "combinato disposto" con l'art. 47 cod. strada, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore, o comunque non prevede sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - incentrate sulla sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio di situazioni non assimilabili - sono prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente, secondo la quale la norma impugnata sarebbe da interpretare in modo tale da escludere dalla sfera applicativa del reato di guida in stato di ebbrezza la condotta di un conducente di un velocipede. Quanto alla lamentata violazione del principio di sufficiente determinatezza della legge penale, il rimettente muove da una premessa parimenti contraddittoria, facendo leva su alcuni canoni interpretativi, di carattere letterale o sistematico, che lo conducono ad accogliere una interpretazione "restrittiva" della norma incriminatrice, tale da escludere la riconducibilità ad essa della condotta di un conducente di un velocipede. Infine, le censure relative agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. sono formulate in modo generico e apodittico. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v. la citata ordinanza n. 127 del 2009. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo generico o apodittico v. la citata ordinanza n. 126 del 2011. - Per l'orientamento secondo cui al fine di "verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce", v., ex plurimis , la citata sentenza n. 282 del 2010.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 2022 al 6 agosto 2022. 1 parola aggiunta.

… L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria aggiunto: L1e; - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art47 · fonte del testo

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