Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2054, comma

terzo, cod. civ. (Responsabilità per danni derivanti dalla

circolazione dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile

1975 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

Boggiano Pico Augusto e Bagnarello Mino ed altri, iscritta al n. 375

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 281 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il proprietario di un autoveicolo condotto da una terza persona e

coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale un passeggero

trasportato a titolo di cortesia riportava lesioni personali, tratto in

giudizio da quest'ultimo per sentirsi condannare al risarcimento del

danno in solido con il conducente, eccepì la propria carenza di

legittimazione passiva affermando che la presunzione sancita dall'art.

2054, primo e secondo comma c.c. a carico del conducente per i danni

cagionati dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie e, col

terzo comma dello stesso articolo estesa a carico del proprietario in

via solidale salvo la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta

contro la sua volontà, non sarebbe stata operante nel caso del

trasporto di cortesia in conformità alla costante giurisprudenza della

Cassazione al riguardo.

Con ordinanza del 31 aprile 1975 il Tribunale, dando atto di quanto

sopra e precisando che; nella specie, sarebbero comunque emersi

elementi di colpa a carico del conducente del veicolo che trasportava

l'attore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

citato terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., nella parte in cui esclude

appunto che il trasportato per cortesia, il quale riporta danni in

conseguenza di un incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo

che lo trasportava, possa promuovere azione di risarcimento del danno

contro il proprietario del veicolo "anche quando sia stata riconosciuta

la colpa del guidatore".

Tale limitazione, secondo il giudice a quo, contrasterebbe col

principio di eguaglianza, poiché istituirebbe una irrazionale

disparità di trattamento fra i danneggiati che godrebbero del

trattamento di favore previsto dalla norma impugnata, ed i danneggiati

trasportati a titolo di cortesia, esclusi dal detto beneficio.

Nella elaborata ordinanza di rinvio il giudice a quo ricorda che la

denunziata differenziazione di trattamento sarebbe stata accolta in

sede di interpretazione della norma impugnata dalla giurisprudenza

della Corte di cassazione, ed osserva che la giustificazione addotta a

spiegazione di tale indirizzo non sarebbe razionale.

Secondo la Corte di Cassazione, invero, il terzo trasportato a

titolo di cortesia andrebbe escluso dal beneficio in quanto egli si

troverebbe nella particolare situazione di poter valutare

preventivamente il rischio cui si espone con l'usufruire del passaggio

a differenza dei terzi estranei, coinvolti invece senza alcuna loro

partecipazione. Tale considerazione, afferma il Tribunale, potrebbe

fornire una accettabile spiegazione per il caso in cui la

responsabilità del conducente venga riferita alla presunzione di cui

al primo e secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. ma non

giustificherebbe l'esclusione dell'operatività della norma anche nel

caso in cui venga espressamente accertata la colpa del conducente. In

tale ipotesi, infatti, la responsabilità del conducente sussisterebbe

in forza del principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., e non

già in base alla norma speciale attributiva di rischio di cui all'art.

2054 cod. civ., per cui non si potrebbe più operare giustificatamente

una distinzione fra danneggiati nel senso accolto dalla giurisprudenza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1975, n. 281.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato si oppone alla censura affermando che le

disposizioni di cui all'art. 2054 cod. civ. sono dettate a maggior

tutela di coloro che sono completamente estranei all'uso del veicolo,

stante la maggior difficoltà per essi di dimostrare la colpa del

conducente, e non riguardano quindi le persone trasportate, che possono

preventivamente valutare il rischio cui si espongono e sono già

sufficientemente tutelate, nei casi di trasporto contrattuale, dalle

relative norme specifiche (art. 1681 cod. civ.), e, nel caso di

trasporto di cortesia, dalle comuni norme che regolano le

responsabilità per fatto illecito.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, le posizioni poste a raffronto

sarebbero del tutto diverse e sarebbero razionalmente disciplinate in

modo diverso, senza che al riguardo possa avere alcuna incidenza

l'eventuale accertamento della responsabilità del conducente. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 2054, terzo comma,

cod. civ., interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la

presunzione di responsabilità ivi sancita a carico del proprietario di

un autoveicolo per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo

stesso non è operante a favore del terzo trasportato a titolo di

cortesia anche quando risulti dimostrata la colpa del conducente,

induca una irragionevole discriminazione a danno di detta categoria di

danneggiati, rispetto a tutti gli altri utenti della strada garantiti

invece dalla presunzione stessa.

Il dubbio è stato sollevato sostanzialmente in base alla

considerazione che, quando appunto sia accertata la colpa del

conducente, non sarebbe ragionevole operare una distinzione fra

categorie di danneggiati, giacché la responsabilità in tal caso non

verrebbe dichiarata in forza di una norma speciale attributiva di un

rischio, quale appunto quella di cui all'art. 2054 cod civ., ma in

virtù del principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., con la

conseguenza che tutti i danneggiati avrebbero diritto di ottenere il

risarcimento alle stesse condizioni perché si troverebbero tutti nella

stessa situazione giuridica.

2. - Giova premettere, che, come la dottrina e la giurisprudenza

hanno costantemente riconosciuto, la presunzione di responsabilità ex

art. 2054 cod. civ. in materia di circolazione dei veicoli è intesa ad

offrire una particolare garanzia a favore dei terzi danneggiati che

rimangono estranei alla circolazione del veicolo e che, come tali, non

sono in condizioni di prevedere ed evitare il danno. L'operatività di

tale particolare garanzia è stata invece esclusa per quanto riguarda i

terzi trasportati a qualsiasi titolo, ivi compreso il trasporto di

cortesia, in quanto costoro hanno modo, usando la ordinaria diligenza,

di prevedere ed evitare il danno e, comunque, sanno che richiedendo o

accettando il trasporto, possono andare incontro ai pericoli e danni

derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale sono

trasportati, ed affrontano quindi scientemente i rischi del trasporto

(Corte cost. sent. n. 55/75). E la Corte, con la stessa sentenza, ha

già avuto occasione di affermare, conseguentemente, che, "non versando

i terzi e le persone trasportate nella stessa situazione di vittime

della strada e di danneggiati", non è irrazionale che le dette

rispettive posizioni vengano considerate non uguali e differentemente

disciplinate quanto al regime del risarcimento del danno.

3. - Comunque, a parte le considerazioni ora riferite, dalle quali

non vi è motivo di discostarsi, e facendo riferimento al particolare

profilo della pretesa irrazionalità della differenziazioiie dei

trattamenti nel caso di riconosciuta colpevolezza del conducente, deve

osservarsi che, come la giurisprudenza non ha mancato di porre in

evidenza, la norma censurata non è scindibile nel suo aspetto formale

ed in quello sostanziale essendo concepita unitariamente, come è

dimostrato dalla stretta relazione intercorrente tra le disposizioni

ivi contenute, tutte indissolubilmente connesse alla statuizione

fondamentale concernente la presunzione di responsabilità del

conducente, di cui le altre disposizioni costituiscono evidenti

articolazioni. Non è pertanto lecito ritenere che quando la

responsabilità del conducente risulti accertata in concreto,

indipendentemente dalla presunzione, il proprietario dei veicolo possa

essere chiamato a rispondere ai sensi del terzo comma dell'art. 2054

cod. civ., che appunto costituisce estensione ed articolazione del

principio presuntivo posto col primo comma.

L'inapplicabilità della presunzione importa, cioè, quella

dell'intera norma, postulando il ritorno al regime normale di cui

all'art. 2043 cod. civ. anche per quanto riguarda la responsabilità

del proprietario. Questi, pertanto, potrebbe, nel caso, essere chiamato

a rispondere solo ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. (responsabilità

dei genitori, tutori, etc.) o dell'art. 2049 cod. civ.

(responsabilità dei padroni e dei committenti).

4. - Con ciò viene ovviamente meno la possibilità stessa di

porre il dedotto problema di legittimità costituzionale e la relativa

questione deve pertanto, anche sotto questo profilo, essere dichiarata

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., sollevata con ordinanza del

Tribunale di Genova del 21 aprile 1975 in relazione all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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