Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nel testo anteriore alla modifica

intervenuta con l'art. 28, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,

promossi con ordinanze emesse:

1) il 25 maggio 1996 dal giudice istruttore del tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra Fuyo Kaminura e

Pallavicini Felice ed altra, iscritta al n. 943 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 17 luglio 1996 dal tribunale di Napoli nel procedimento

civile vertente tra Giordano Dario e Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a.

ed altra, iscritta al n. 1210 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Milano

(investito della decisione ai sensi dell'art. 186-quater del codice

di procedura civile) ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 maggio

1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera

a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica

legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.

142;

che, a giudizio del rimettente, la norma si porrebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude

dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in

regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo

responsabile del sinistro;

che - negata la possibilità di applicazione, ratione temporis

della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19

febbraio 1992, n. 142, che ha escluso, riguardo ai danni alle

persone, ogni limitazione risarcitoria per tutti i terzi trasportati,

nonché l'immediata applicabilità, nei paesi membri, della direttiva

CEE 30 dicembre 1983, n. 84, statuente in tal senso - il giudice a

quo ritiene che neppure la sentenza n. 188 del 1991 (con la quale

questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, lettera

b), della legge n. 990 del 1969) spieghi efficacia sulla fattispecie,

sì che tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142 del 1992,

deve ritenersi sussistere un vuoto di tutela risarcitoria per il

familiare trasportato che sia, al momento del sinistro, proprietario

o comproprietario del veicolo ospitante;

che, di conseguenza, la norma censurata determinerebbe

un'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della

salute, con disparità di trattamento a seconda del regime

patrimoniale vigente tra i coniugi al momento dell'acquisto della

vettura;

che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 17 luglio

1996, ha sollevato, con analoghe motivazioni, questione di

costituzionalità della stessa disposizione, nella parte in cui

esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli il

proprietario trasportato a bordo dell'autovettura di sua proprietà;

che, secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in

contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 32 della Costituzione (per

violazione del diritto alla salute e disparità di trattamento di

identiche situazioni solo in ragione del momento in cui si è

verificato il danno), anche con l'art. 2 che impone il riconoscimento

e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va

iscritto quello alla salute;

Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma,

debbono essere riunite e congiuntamente decise;

che questa Corte, con sentenza n. 301 del 1996 (intervenuta dopo

l'emanazione delle due ordinanze di rimessione), ha già dichiarato

non fondata altra questione sostanzialmente identica;

che, in tale decisione, è stato rilevato come la normativa de

qua trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e

naturale collegamento esistente - prima della modificazione apportata

dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in ossequio al

principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio

1990, n. 90/232 - tra l'esclusione dell'operatività della garanzia

assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la

circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del

codice civile;

che in particolare è stato sottolineato - e va qui ribadito -

come il censurato diniego di risarcibilità risultava intimamente

connesso alla sola sussistenza della (con)titolarità del diritto sul

veicolo, la quale prescindeva sia dai rapporti familiari tra i

soggetti, sia dal titolo di acquisto del diritto stesso;

che conseguentemente - esclusa l'incidenza sulla fattispecie

dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della lettera b)

dello stesso art. 4 della legge n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del

1991) - questa Corte ha ritenuto non irragionevoli le opzioni

legislative succedutesi nel tempo, nel contesto dell'articolato

processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una

prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la

scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente

apprezzata come un graduale rafforzamento della tutela della salute

garantita dall'art. 32 della Costituzione, nel contempo non può

tuttavia fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di

costituzionalità della previgente disposizione censurata;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in

quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, dovendosi interpretare il

riferimento alla violazione dell'art. 2 della Costituzione,

prospettato dal tribunale di Napoli, come meramente rafforzativo del

denunciato vulnus al diritto alla salute;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica

legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.

142, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,

dal giudice istruttore del tribunale di Milano, nonché, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di

Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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