Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo e

secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19

gennaio 1974 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra

Stoffa Cesare e Fracchiolla Nicola, iscritta al n. 114 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica

n. 126 del 15 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Monza - nel corso del procedimento civile promosso,

con citazione 17 settembre 1971, da Cesare Stoffa nei confronti di

Nicola Fracchiolla al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti

dal pullman targato MI 556432 - ha sollevato, di ufficio, con ordinanza

19 gennaio 1974, "la questione di legittimità costituzionale delle

norme contenute nell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ., in

relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono

dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno,

assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo

conducente del veicolo rimasto indenne, il caso in cui, pur non

essendovi stato scontro tra i veicoli, venga provata l'esistenza di una

relazione di causa ad effetto tra la condotta di quest'ultimo ed il

danno sopportato dal veicolo dell'altro conducente"

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del

15 maggio 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Monza ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale del

primo e secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza la sentenza di questa Corte 14-29 dicembre

1972, n. 205, avrebbe modificato il secondo comma dell'art. 2054,

avendone dichiarata l'illegittimità "limitatamente alla parte in cui

nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di eguale

concorso di colpa dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non

abbia riportato danni"; e tale modifica, è affermato, induce a

proporre la questione di costituzionalità delle norme indicate "nella

parte in cui escludono dalla presunzione di uguale concorso nella

produzione del danno, assoggettandolo alla presunzione di

responsabilità a carico del solo conducente del veicolo rimasto

indenne, il caso in cui pur non essendovi stato scontro tra i veicoli,

è provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la

condotta di quest'ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro

conducente".

La presunzione di colpa del secondo comma dell'art. 2054 nei soli

casi di scontro sarebbe irrazionale e violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, perché riserverebbe un trattamento diverso "a situazioni

di fatto che possono non essere diverse"; conseguentemente sarebbe

illegittimo il primo comma dell'articolo 2054, il quale, secondo la

giurisprudenza costante della Corte di cassazione, prevederebbe - per i

casi ai quali non è applicabile il secondo comma - una presunzione di

responsabilità contro la quale è ammessa una prova più rigorosa.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza 14-29 dicembre 1972, non ha

modificato il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2054

cod. civ., ma, fra le due interpretazioni alle quali aveva dato luogo

il contenuto di tale disposizione, ha accolto quella conforme all'art.

3 della Costituzione, nel rispetto della volontà razionalmente

desumibile dalla disposizione stessa, ed ha in tale limite contenuto la

pronunzia di illegittimità. Ha precisato che "nel vigente regime dello

scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta del solo

conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da un

elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioè, che è

razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria,

che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del

conducente del veicolo danneggiato". Ha, dunque, considerato lo scontro

il tipico evento di danno che per il secondo comma dell'art. 2054

costituisce la premessa di fatto, da provare, ai fini della

presunzione. E, ritenuto irrazionale escludere dalla presunzione di

illiceità la condotta del solo conducente del veicolo che non abbia

subito danno nello scontro, ha con ciò stesso escluso che altri eventi

di danno, fuori dello scontro, possano ricondursi alla presunzione

legale di illiceità dei conducenti prevista dall'art. 2054, secondo

comma, codice civile.

3. - Posto che le presunzioni legali sono stabilite, secondo l'art.

2728 cod. civ., sulla base di una situazione che, per il suo frequente

verificarsi, è considerata premessa tipica legale di conseguenze

presunte fino a prova contraria, non è irrazionale l'art. 2054,

secondo comma, che, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli

scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti, ha

considerato lo scontro fatto tipico che giustifica la presunzione di

uguale responsabilità per colpa dei conducenti. I casi prospettati dal

pretore, che escluderebbero la responsabilità di uno dei conducenti,

in quanto fuori della dinamica dello scontro, evento verificatore della

presunzione tipica, attengono a fattispecie diverse, che - a sensi del

secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - debbono essere oggetto

ciascuna di prova e valutazione del giudice competente, come soltanto

il giudice competente può accertare e valutare la prova che, in

singoli casi, escluda la responsabilità di alcuno dei conducenti, a

termine del primo comma dell'art. 2054 citato.

Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3, essendo le

situazioni che si verificano negli scontri tra autoveicoli a termini

dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., diverse da quelle che si

verificano fuori dello scontro; né tale differenziazione è

irrazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore

di Monza, con ordinanza 19 gennaio 1974, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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