Codice delle assicurazioni private

Art. 122 — Veicoli a motore

((1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente)) 70 ((1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.)) 70 ((1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.)) 70 ((1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della meta' la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.)) 70 L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

70

con decorrenza dal 23 dicembre 2023

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Testo vigente dal 28 dicembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 122, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5562/2026

    12 marzo 2026

    In tema di responsabilità da circolazione stradale, il proprietario del veicolo risponde dei danni anche in caso di furto del mezzo che sia stato colposamente agevolato da una sua negligente custodia (evenienza, quest'ultima, il cui accertamento integra questione di fatto insindacabile in sede di legittimità), restando, in tal caso, efficace il contratto di assicurazione, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

    Art. 122 · Art. 2054 c.c. · Art. 283 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26681/2025

    3 ottobre 2025

    L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 141 c.ass. al terzo trasportato su un motociclo, finito a terra a seguito dell'urto con un cervo).

    Art. 122 · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13885/2025

    25 maggio 2025

    La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

    Art. 122 · Art. 1681 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 139 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1812/2025

    25 gennaio 2025

    Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 122 · Art. 2054 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 28 dicembre 2023. 74 parole tolte, 260 parole aggiunte.

tolto: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazioneaggiunto: 1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile tolto: e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico aggiunto: i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. 1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della meta' la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

    Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art122 · fonte del testo

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