Sanzioni tributarie

Art. 9 — Concorso di persone

Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11372/2026

    27 aprile 2026

    I soggetti terzi, quali il commercialista, sono sanzionabili in via amministrativa, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per le violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, ove compiano azioni od omissioni che agevolino la commissione di violazioni tributarie e attestino il loro coinvolgimento ai fini del concorso di persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la responsabilità concorsuale del commercialista senza verificare il suo contributo agevolatore alla violazione tributaria).

    Art. 9

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5635/2026

    12 marzo 2026

    In tema di sanzioni tributarie, il concorso di persone di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista, per violazioni tributarie relative alla società (con o senza personalità giuridica) sua cliente, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, egli compia azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolarne la commissione, ivi compresa la trasmissione telematica di dichiarazioni dei redditi da lui non materialmente redatte, in quanto la posizione professionale di consulente tributario, ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni sulle stesse basate e la loro conformità alle norme di legge, dovendosi valutare la diligenza richiesta nell'adempimento in relazione alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

    Art. 9 · Art. 1176 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16454/2025

    18 giugno 2025

    In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.

    Art. 9

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art9 · fonte del testo

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