Codice del processo amministrativo

Art. 40 c.p.a. — Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

  • a)gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
  • b)l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
  • c)l'esposizione sommaria dei fatti;
  • d)i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
  • e)l'indicazione dei mezzi di prova;
  • f)l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
  • g)la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

Testo vigente dal 18 settembre 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 40 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3671/2026

    18 febbraio 2026

    La responsabilità professionale dell'avvocato dev'essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante).

    Art. 40 c.p.a. · Art. 136 cost. · Art. 1176 c.c. · Art. 2236 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012. 5 parole tolte, 19 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere aggiunto: distintamente:

c) l'esposizione sommaria dei fattitolto: ,aggiunto: ;

aggiunto: d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorsotolto: ,aggiunto: ;

aggiunto: e) l'indicazione dei mezzi di prova tolto: eaggiunto: ;

aggiunto: f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

tolto: daggiunto: g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura specialeaggiunto: . 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art40 · fonte del testo

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