Ho riprodotto (art. 1147) la definizione che del possesso di buona fede dava il progetto della Commissione Reale (art. 541). È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La formula non ha incontrato il favore della Commissione delle Assemblee legislative, alla quale è sembrato pericoloso prescindere dall'elemento oggettivo, costituito nel codice del 1865 (art. 701) dall'esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale il possessore ignorava i vizi. Un nuovo esame del problema mi ha persuaso dell'opportunità di mantenere la formula del progetto, la quale, mentre è informata al fine di una più esatta precisazione di concetti, non importa nell'ordine pratico le temute conseguenze. La buona fede è una nozione di carattere psicologico e di portata etica: non va commista con elementi di diversa natura, che restano a essa estranei, anche se ne sia richiesto il concorso per la produzione di determinati effetti giuridici. Così è del titolo, il quale, soppresso come elemento qualificativo del possesso di buona fede, è richiesto perchè il possesso stesso sia suscettivo di produrre taluni effetti. La buona fede non conduce infatti all'acquisto immediato del diritto di proprietà e dei diritti di usufrutto, di uso o di pegno sulle cose mobili, se ad essa non si accompagna un titolo idoneo al trasferimento o alla costituzione del diritto; ne, se manca il titolo, conduce all'usucapione abbreviata delle universalità di mobili; nè, infine, conduce all'usucapione abbreviata degli immobili e del mobili iscritti in pubblici registri, se manca un titolo parimenti idoneo al trasferimento o alla costituzione del diritto e debitamente trascritto. Ma, indipendentemente dal concorso del titolo richiesto in determinate ipotesi, all'esigenza di non accordare protezione al possesso di buona fede, quando non se ne ravvisi la politica opportunità, provvede la più generale disposizione contenuta nel secondo comma dello stesso art. 1147, dove si dichiara che la buona fede «non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave». Nell'ultimo comma dell'art. 1147 è riprodotta la norma dell'art. 702 del codice precedente, secondo cui la buona fede è presunta, salvo prova contraria, ed è sufficiente che vi sia stata al tempo dell'acquisto. DEGLI EFFETTI DEL POSSESSO. Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 539