Codice civile

Art. 1472 c.c. — Vendita di cose future

[1]Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

[2]Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita e' nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1472 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14888/2026

    18 maggio 2026

    In tema di vendita di cosa futura, l'acquirente di un immobile in fase di completamento cui sia collegato un contratto di locazione è detentore del bene fino al momento della sua venuta ad esistenza, cui consegue l'acquisto della proprietà e del possesso, sicché il coniuge superstite, nella detenzione del bene in costanza della convivenza familiare, succede nel possesso del de cuius, senza necessità di interversione ai fini dell'usucapione.

    Art. 1472 c.c. · Art. 1146 c.c. · Art. 1141 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4324/2026

    26 febbraio 2026

    La vendita di tutta la frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo, con la conseguenza che, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico di quest'ultimo.

    Art. 1472 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2050/2026

    30 gennaio 2026

    La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).

    Art. 1472 c.c. · Art. 1458 c.c. · Art. 1555 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25324/2025

    16 settembre 2025

    Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.

    Art. 1472 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1265 c.c. · Art. 1376 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1472 · fonte del testo

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