Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998

dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra

Marcucci Paolo e la R.A.S S.p.a., iscritta al n. 28 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

- prima serie speciale - n. 5 dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che il giudice di pace di Milano, nel corso di una causa

civile avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta

da Marcucci Paolo nei confronti della R.A.S. S.p.a., ha sollevato,

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile

(Notificazione presso il domiciliatario), in relazione agli artt. 3 e

24 della Costituzione;

che nel giudizio a quo il debitore ingiunto aveva tentato di

notificare al difensore domiciliatario della R.A.S. S.p.a. un atto di

opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ma la

notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. presso

il domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione, non era andata a

buon fine perché l'Ufficiale giudiziario aveva trovato chiusi sia lo

studio del difensore che la portineria dello stabile, e non aveva

proceduto ad ulteriori adempimenti;

che il debitore aveva eseguito una nuova notificazione presso

il domicilio eletto in ricorso, questa volta a valere quale

opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e nel

giudizio così instauratosi la convenuta aveva eccepito

pregiudizialmente la tardività dell'opposizione;

che il giudice di pace di Milano, dopo aver ritenuto che "la

mancata notificazione nei termini non è imputabile al debitore, ma a

forza maggiore", ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 141 cod. proc. civ. "nella parte in cui non

prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di

cui all'art. 140 cod. proc. civ.";

che ad avviso del giudice a quo la questione risulta

rilevante nel giudizio in corso, dal momento che dalla stessa dipende

la decisione della questione pregiudiziale relativa alla tardività

della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è

causa fra le parti;

Considerato che secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale) le ordinanze che costituiscono l'atto introduttivo

delle questioni incidentali di legittimità costituzionale devono

indicare esattamente le disposizioni della Costituzione che si

assumono violate e i termini ed i motivi di tale violazione;

che il giudice a quo pur avendo indicato nel dispositivo

dell'ordinanza, quali parametri di illegittimità costituzionale

della norma impugnata, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha omesso

qualsiasi motivazione in ordine agli stessi, ed in particolare non ha

specificato alcun tertium comparationis in ordine alla asserita

violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, né ha indicato per quale ragione l'art. 141 del codice

di procedura civile violerebbe il diritto di difesa delle parti

tutelato dall'art. 24 della Costituzione;

che, come questa Corte ha più volte ribadito (cfr. ex

plurimis la sentenza n. 384 del 1999 e l'ordinanza n. 317 del 1999),

in mancanza di tali indicazioni la questione sollevata risulta

inammissibile, dal momento che i requisiti richiesti dalla legge

devono risultare dall'ordinanza;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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