Art. 644 c.p.c. — Mancata notificazione del decreto

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di ((sessanta giorni)) dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo' essere riproposta.

Testo vigente dal 21 dicembre 1995

Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente, con gli estremi della notificazione e gli allegati.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 644 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6962/2026

    23 marzo 2026

    La declaratoria di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto determina il consolidarsi della presunzione di abbandono del titolo, sicché l'opposizione non vale ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione e preclude al giudice l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di notificazione nulla o irregolare, la quale consente al giudice di decidere la causa nel merito.

    Art. 644 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 225 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 350/2004

    Questione infondata
    19 novembre 2004

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l’interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell’improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l’inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l’impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l’ipotesi dell’ordinanza-ingiunzione in corso di lite ‘ex’ art. 186-ter cod.proc.civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da ‘tertium comparationis’, restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale. - V. ordinanze citate nn. 276 e 97/1989; 855/1988 e 559/2000; sentenze n. 18/2002, 120/1976, 53/1998; ordinanza n. 303/2002; sentenze nn. 180/2004; 65/1996 e 295/1995; ordinanza n. 80/1998.

    Art. 184-bis c.p.c. · Art. 644 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 276/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Nella disciplina del procedimento monitorio è da ritenere senz'altro ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorietà dei termini e salvaguardia del diritto di difesa, per cui una qualsiasi modificazione al riguardo risulterebbe contraddittoria rispetto alla logica di speditezza tipica del procedimento a quo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 644 cod. proc. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore). - O. nn. 855/1988; 97/1989.

    Art. 644 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 645 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 dicembre 1995. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di tolto: quaranta aggiunto: sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo' essere riproposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art644 · fonte del testo

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