Codice di procedura civile

Art. 638 c.p.c. — Forma della domanda e deposito

[1]La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi' l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito ((o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale)). 178.

[2]((Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.)) 178.

[3]((Il ricorso e' depositato insieme con i documenti che si allegano.)) 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 638 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14481/2026

    15 maggio 2026

    In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

    Art. 638 c.p.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 654/2025

    10 gennaio 2025

    La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..

    Art. 638 c.p.c. · Art. 1264 c.c. · Art. 643 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 282/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non è rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale, che è necessario, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro

    Art. 319 c.p.c. · Art. 318 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 638 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024. 31 parole tolte, 30 parole aggiunte in 4 capoversi.

… di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice aditotolto: .

tolto: Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza aggiunto: o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di tolto: domicilio, aggiunto: un domicilio digitale speciale..

aggiunto: Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleriatolto: .aggiunto: , salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis..

Il ricorso e' depositato tolto: in cancelleria insieme con i documenti che si alleganotolto: ; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art638 · fonte del testo

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