Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 633 e

seguenti del codice di procedura civile, promossi con quattro

ordinanze emesse il 26 aprile e l'8 maggio 1999 (n. 3 ordinanze) dal

giudice di pace di Borgo San Lorenzo, iscritte ai nn. 364, 365, 366,

367 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con le quattro ordinanze indicate in epigrafe il

giudice di pace di Borgo San Lorenzo - premesso che l'applicabilità

del procedimento per decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace

determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3

della Costituzione e la "vanificazione del diritto di difesa in ogni

stato e grado del procedimento ex art. 24 della Costituzione" - ha

sollevato, in riferimento ai citati parametri costituzionali, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 633 e seguenti

del codice di procedura civile, auspicando "che venga soppressa, di

conseguenza, la competenza del giudice di pace ad emettere decreti

ingiuntivi";

che tutte le ordinanze - dopo aver ricordato che nel processo

di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace l'art. 82 cod.

proc. civ. consente alle parti di stare in giudizio personalmente,

direttamente nel caso del primo comma e negli altri casi con

l'autorizzazione del giudice - rilevano che invece per proporre

opposizione contro un decreto ingiuntivo occorre sempre, in pratica,

"l'aiuto del tecnico del diritto" poiché "notevoli sono gli

sbarramenti e le differenze tra le regole prospettate dal giudizio

ordinario di cognizione e quelle dell'opposizione" con la conseguenza

che i soggetti destinatari di decreti ingiuntivi preferirebbero non

presentare opposizione per ragioni di economicità, essendo la somma

ingiunta inferiore all'anticipo richiesto all'uopo da un legale;

che inoltre - secondo le ordinanze di rimessione - chi sia

convenuto in giudizio attraverso la notifica del decreto avrebbe una

posizione deteriore rispetto al convenuto nell'ordinario giudizio di

cognizione, poiché né l'art. 641, né l'art. 645 cod. proc. civ.

prevederebbero l'avvertimento all'opponente in ordine alla necessità

di proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali

nell'atto di opposizione.

Considerato che i giudizi introdotti dalle quattro ordinanze in

epigrafe possono essere riuniti in quanto fra loro connessi per

identità della questione proposta;

che tale questione, come evidenzia il formale riferimento

agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., è prospettata in ordine a

tutte le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano

il procedimento speciale per decreto ingiuntivo;

che, sotto tale profilo, la questione appare proposta con

riferimento ad un complesso di disposizioni che nell'impianto del

codice di procedura civile si pongono come testo normativo recante

l'intera disciplina del suddetto procedimento;

che in conseguenza, in base a consolidata giurisprudenza di

questa Corte (ex multis cfr. l'ordinanza n. 185 del 1996), la

proposta questione di costituzionalità si deve reputare

manifestamente inammissibile, in quanto compete al giudice a quo

individuare, all'interno di un determinato corpus normativo, la norma

o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la

lamentata lesione della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli articoli 633 e

seguenti del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Borgo

San Lorenzo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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