Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21

giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), promossi con le ordinanze emesse il 12 e il 25

luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli (nn. 4 ordinanze), il 29

giugno 1995 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli e il

14 luglio 1995 dal giudice di pace di Alghero, rispettivamente

iscritte ai nn. 667, 668, 669, 670, 678 e 681 del registro ordinanze

1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con

ricorso (depositato il 28 giugno 1995) della società Aurora S.p.a

per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 681.000, il

giudice di pace di Napoli ha sollevato (con ordinanza del 12 luglio

1995) questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238

(Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo), in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e

97, primo e secondo comma, della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente l'art. 8, comma 1, del

decreto-legge n. 238 del 1995, entrato in vigore il 22 giugno 1995,

ha elevato il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art.

645 cod. proc. civ. da venti a quaranta giorni;

che il cit. art. 8, comma 1, contrasta con l'art. 77, secondo

comma, della Costituzione per mancanza dei requisiti d'urgenza e di

necessità per l'emissione del decreto-legge;

che altresì l'art. 1 del cit. decreto-legge n. 238 del 1995, che

ha ridotto la competenza per materia del giudice di pace, è

anch'esso in contrasto sia con l'art. 77, secondo comma, per la

mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, sia con

l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di buon

andamento dell'amministrazione della giustizia;

che, nel corso di tre procedimenti monitori introdotti con due

ricorsi della società Autostrade Concessioni S.p.a. (depositati l'8

giugno 1995) e con ricorso di Lino Francesco (depositato il 23 giugno

1995) per l'emissione di decreto ingiuntivo, il giudice di pace di

Napoli ha sollevato (con ordinanze del 25 luglio 1995) questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, in riferimento agli artt. 3,

77, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione; nonché del

medesimo decreto-legge nel suo intero testo (ma in realtà anche più

specificamente dello stesso cit. art. 8, comma 1), in riferimento

agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione;

che, in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione

in ragione del trattamento differenziato da applicare al caso

concreto rispetto a quello usato per i decreti emanati anteriormente

alla data del 22 giugno 1995;

che mancherebbe comunque il requisito dell'urgenza e della

necessità che giustifica il potere legislativo di decretazione del

Governo;

che un ulteriore vizio risiederebbe nella circostanza che non è

consentito con decreto-legge, ma solo con legge ordinaria, di

modificare la disciplina del processo e dell'organizzazione della

giustizia;

che nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso

della società Liquigas per l'emissione di decreto ingiuntivo per

l'importo di L. 518.794 il giudice di pace di Alghero ha sollevato

(con ordinanza del 14 luglio 1995) questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge

21 giugno 1995, n. 238, nonché del medesimo decreto-legge nel suo

insieme, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, non

sussistendo il requisito dell'urgenza e della necessità;

che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso

(depositato il 27 giugno 1995) del Banco di Napoli S.p.a. per

l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 48.803.441, il

pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, ha sollevato (con

ordinanza del 29 giugno 1995) questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238,

in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione;

che sarebbero violati sia l'art. 77, secondo comma, della

Costituzione perché il decreto-legge è stato emesso in mancanza del

requisito dell'urgenza e della necessità, sia l'art. 97 della

Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del principio di

buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione sollevata;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione

oggettiva;

che sono manifestamente inammissibili - assorbita ogni altra

ragione concorrente di inammissibilità - le censure sia del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 nel suo intero testo, sollevata

dai giudici di pace di Napoli e di Alghero, per genericità della

prospettazione e difetto di rilevanza essendo nei giudizi a quibus

applicabili solo alcune determinate disposizioni dello stesso

decreto, sia dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, sollevata dal

giudice di pace di Napoli, per difetto di rilevanza atteso che la

modifica della competenza per materia del giudice di pace è nella

specie estranea all'oggetto del giudizio a quo nel quale rileva solo

la competenza per valore;

che le censure degli artt. 2 e 8, comma 1, dello stesso

decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza

contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile

e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,

relativa al medesimo processo) - sono manifestamente infondate con

riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione avendo questa

Corte già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e

della necessità non è allegabile, come censura di

incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi

gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina

processuale della competenza del giudice non è sindacabile con

riferimento al parametro del buon andamento della pubblica

amministrazione (sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 108 del 1996);

che parimenti è manifestamente infondata la censura del medesimo

art. 8, comma 1, in particolare con riferimento sia agli artt. 101,

102 e 108 della Costituzione, atteso che non c'è riserva di legge

ordinaria in materia processuale, la quale legittimamente può essere

regolata con decreto-legge (sentenza n. 184 del 1974; ordinanza n.

225 del 1992); sia all'art. 3 della Costituzione, perché il

differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della

violazione del principio di eguaglianza, è conseguenza della normale

regola di applicazione ratione temporis delle norme processuali che

si succedono nel tempo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno

1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua

interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77,

97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli

e di Alghero con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20

dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in

cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base degli artt. 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno

1995, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77,

97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli

e di Alghero e dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari