Codice di procedura civile

Art. 840 c.p.c. — Opposizione

[1]Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero e' ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

[2]In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. 171 173

[3]Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo e' invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

  • 1)le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e' stato pronunciato;
  • 2)la parte nei cui confronti il lodo e' invocato non e' stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque e' stata nell'impossibilita' di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
  • 3)il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
  • 4)la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
  • 5)il lodo non e' ancora divenuto vincolante per le parti o e' stato annullato o sospeso da un'autorita' competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e' stato reso.

[4]Allorche' l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorita' competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello puo' sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata puo', in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia. 171 173

[5]Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresi' rifiutati allorche' la corte d'appello accerta che:

  • 1)la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  • 2)il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

[6]Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 840 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    20 maggio 2026

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, a struttura bifasica ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso inaudita altera parte, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato e non determina, quindi, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., che consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione.

    Art. 840 c.p.c. · Art. 839 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14743/2026

    18 maggio 2026

    Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo la quale non era dato ravvisare una simile violazione nel lodo arbitrale, reso dalla Corte internazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con cui era stato ritenuto sussistente l'inadempimento di una società italiana al proprio obbligo di pagare il prezzo della vendita di materiali ferrosi, ad opera di una società russa, nonostante tale pagamento fosse precluso dalle sanzioni commerciali ed economiche adottate dall'agenzia OFAC del Ministero del Tesoro degli U.S.A.).

    Art. 840 c.p.c. · Art. 839 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art840 · fonte del testo

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