Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma

6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1992 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e

Campanale Lucia iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Campanale Lucia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Lucia Campanale contro l'INPS al fine di ottenere la riliquidazione

dell'indennità di disoccupazione percepita per vari periodi dal 1985

al 1987, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il

Tribunale di Genova, con ordinanza del 25 marzo 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli

enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di

interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle

somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal

titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo

credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola

gli artt. 3 e 38 della Costituzione, introducendo una ingiustificata

disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai

crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod.

proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della

rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita

l'appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

per irrilevanza o, in subordine, fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte

con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile

quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della

prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica nel giudizio a quo, onde la

questione non è pregiudiziale alla sua definizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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