Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo

comma, codice procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Bartoli Aldo contro Opera Nazionale Combattenti ed

altri iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1981 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Bugno Celeste contro Istituto Poligrafico dello

Stato iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Castellani Alberto contro Istituto Postelegrafonici

iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal T.A.R. della Lombardia

sul ricorso proposto da Taesi Giuliano contro Comune di Castrezzato

iscritta al n. 960 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A) Con ordinanza emessa il 7 novembre 1980 (R.O. n. 668/81) il

T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'erogazione, da parte di un ente pubblico non economico (O.N.C.) ad un

proprio dipendente, del trattamento di quiescenza e di previdenza, con

le maggiorazioni conseguenti alla rivalutazione delle somme relative,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,

terzo comma, cod. proc. civ., in quanto non applicabile al rapporto di

lavoro pubblico in relazione agli artt. 1, 3 cpv., 4, 34, 36 e 97

Cost..

1) In punto di rilevanza della questione ha, in particolare,

osservato:

a) la suddetta inapplicabilità non è superabile in via

ermeneutica, ostandovi il collegamento della norma censurata con l'art.

409 cod. proc. civ., che, fra le categorie di lavoratori considerate,

non comprende quella dei pubblici dipendenti titolari di rapporti

devoluti alla cognizione del giudice amministrativo.

b) Il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. realizza una

trasformazione dei crediti di lavoro da crediti di valuta in crediti di

valore, essendo la prevista rivalutazione completamente automatica, non

subordinata, cioè, alla dimostrazione del danno subito: e ciò a

differenza di quanto stabilito dalle norme generali e segnatamente

dall'art. 1224 cod. civ. in tema di risarcimento del danno da

svalutazione monetaria per il caso di ritardo nell'adempimento delle

obbligazioni primarie.

c) Ne consegue che il pubblico dipendente, allo stato attuale della

normativa in subiecta materia, per ottenere la rivalutazione dei propri

crediti retributivi, non può che invocare la predetta normativa

generale, avanzando la relativa domanda non davanti al giudice

giurisdizionalmente competente a conoscere del rapporto di impiego, ma

davanti all'A.G.O., trattandosi di diritto conseguenziale all'eventuale

pronuncia favorevole del primo. Viceversa l'eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale della censurata inapplicabilità della

disposizione speciale avrebbe effetti immediati anche nel giudizio in

corso, fondando la competenza del giudice adito a conoscere anche della

domanda di rivalutazione, il cui accoglimento conseguirebbe in modo del

tutto automatico al riconoscimento del credito, trattandosi soltanto di

esprimere quest'ultimo nei termini monetari vigenti al momento della

pronuncia, coerentemente con la natura che al credito stesso deve

riconoscersi, in forza della ripetuta disposizione speciale. Donde,

appunto, la sicura rilevanza della questione.

d) Né di questo può dubitarsi ipotizzando la necessità di un

intervento del legislatore ordinario per colmare il vuoto determinato

da una declaratoria siffatta, la quale avrebbe, invece, una funzione

integratrice della vigente normativa e comunque ne giustificherebbe

un'interpretazione estensiva, come la sola costituzionalmente corretta.

2) Circa la non manifesta infondatezza della questione, il giudice

a quo ha osservato che non sembrano pienamente appaganti le motivazioni

con le quali questa Corte (sent. n. 43/77) ha già escluso la

illegittimità della norma denunciata, in quanto non applicabile ai

rapporti di pubblico impiego.

a) Ha ritenuto che, dovendosi ravvisare la giustificazione del

trattamento privilegiato in materia di rivalutazione del credito di

lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari, nella sua particolare

natura e nella sua speciale garanzia, anche di livello costituzionale,

la identica giustificazione può ravvisarsi anche riguardo ai rapporti

di pubblico impiego, nel cui ambito sono ugualmente avvertibili sia

l'opportunità di una remora all'inadempimento della P.A., sia

l'opportunità di un meccanismo riequilibratore dell'ingiustificato

arricchimento che il debitore in mora riesce a conseguire per effetto

del fenomeno inflattivo.

b) Per quanto concerne il primo profilo, ha rilevato che la ipotesi

di provvedimenti illegittimi o di veri e propri atti illeciti della

P.A. in materia di rapporto di impiego non può in alcun modo

escludersi: del che la stessa esistenza della giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo costituisce la più tangibile riprova; che,

quindi, la previsione di un meccanismo economico dissuasivo, accanto ed

oltre ai controlli preventivi e repressivi che caratterizzano l'azione

amministrativa, non è priva di una fondata giustificazione e si

risolve in un fattore di buon andamento dell'azione stessa,

conformemente al disposto dell'art. 97 Cost.; che il contrario avviso,

secondo cui un meccanismo di rivalutazione automatica non può avere,

nei confronti della P.A., uguale funzione ed efficacia dissuasiva di

comportamenti illegittimi, rispetto a quelle spiegate nei confronti del

privato datore di lavoro, non solo contrasta con l'orientamento

giurisprudenziale secondo il quale i ritardi e le difficoltà

strutturali dell'organizzazione amministrativa non devono risolversi in

danno del privato che da questa attende quanto dovutogli, ma finisce

anche per riconoscere una funzione giustificatrice ai difetti di tale

organizzazione e per impedire che siano perseguite le responsabilità

individuali attraverso l'apposito giudizio; - che del resto, anche in

altri campi si va affermando sempre di più la necessità di istituire

meccanismi idonei a porre remore all'inerzia della P.A., ad es. in

materia di appalti di opere pubbliche ove si prevede una particolare

tutela economica del creditore rispetto alla mora, pur trattandosi di

situazioni certamente meno protette, sotto il profilo costituzionale,

di quelle che fanno capo al lavoratore dipendente.

c) Lo stesso giudice ha reputato non persuasiva l'affermazione che

nel rapporto di pubblico impiego non sussisterebbe, con l'urgenza

apprezzabile riguardo al rapporto di lavoro privato, la necessità di

riequilibrare gli effetti combinati della mora del datore di lavoro e

della svalutazione. Essa, a suo avviso, potrebbe avere un fondamento

solo se si ritenesse che il meccanismo della rivalutazione automatica

è destinato a reprimere la prava voluntas del datore di lavoro di

conseguire un arricchimento in danno del lavoratore, mentre, in

realtà, siffatto meccanismo opera prescindendo completamente dalla

considerazione degli atteggiamenti soggettivi del debitore moroso ed al

solo fine di rimuovere il pregiudizio insito nei suddetti effetti,

conservando l'integrità del sinallagma originario ed il potere

d'acquisto della retribuzione. Ciò che rileva è il solo fatto

oggettivo della mora ed è quindi del tutto indifferente la natura

pubblica o privata del datore di lavoro, come sintomatica

dell'esclusione o della ravvisabilità dell'intento di lucrare sulla

probabile svalutazione monetaria.

d) Ha considerato neppure esatto che l'ente pubblico non economico

non sarebbe, per tale sua natura, in grado di risentire gli effetti

della svalutazione monetaria sui propri debiti, in quanto si tratta pur

sempre di un soggetto che, quanto meno sul piano patrimoniale, non può

sottrarsi al pari di ogni altro, alle vicende dell'economia nazionale

ed ai riflessi normativi delle medesime; che il rapporto di lavoro

privato e quello di lavoro pubblico, pur nelle ineliminabili

differenze, hanno in comune l'essenziale elemento ravvisabile nella

causa contrattuale alla cui conservazione nei termini originari è

predestinato il meccanismo di rivalutazione automatica, con una

funzione, dunque, identicamente apprezzabile nell'uno e nell'altro.

e) È quindi pervenuto alla conclusione che la non operatività di

tale meccanismo nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico non solo

appare in contrasto con quelle norme della Costituzione che, secondo la

stessa Corte Costituzionale (sent. n. 13 del 1977), concorrono a

formare la "garanzia rafforzata" del credito di lavoro, a tutela

dell'esigenza di mantenere inalterato il potere d'acquisto della

retribuzione, e cioè con gli artt. 1, 3 capv., 4, 34 e 36 Cost., ma

anche con l'art. 97, sul buon andamento dell'azione amministrativa.

B) Lo stesso T.A.R. del Lazio ha sollevato identica questione con

altre due ordinanze emesse rispettivamente il 16 marzo 1981 (R.O. n.

374/83), nella causa promossa da Bugno Celeste contro l'Istituto

Poligrafico dello Stato per ottenere la riliquidazione dell'indennità

di anzianità e di preavviso su una maggiore base di computo, oltre la

rivalutazione monetaria delle relative somme, ed il 7 novembre 1980

(R.O. n. 659/83) nella causa promossa da Castellani Alberto contro

l'Istituto Postelegrafonici per ottenere l'indennità di anzianità e

di preavviso, maggiorate di interessi e rivalutazione.

C) Inoltre, nella causa promossa da Taesi Giuliano contro il Comune

di Castrezzato per ottenere la rivalutazione di emolumenti relativi

alla sua opera di sanitario condotto e corrispostigli in ritardo, il

T.A.R. della Lombardia, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (R.O.

n. 960/83), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., per la parte in cui, ai

sensi dell'art. 409 n. 5, stesso codice, ne è esclusa l'applicabilità

al rapporto di servizio pubblico, in relazione agli artt. 1, 4, 35 e 36

Cost..

1) In punto di rilevanza della questione, prendendo le mosse dalle

pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (30 ottobre

1981 n. 7) e delle SS.UU. della Corte di cassazione (3 novembre 1982,

n. 5750), il giudice a quo ha rilevato che la prima decisione, pur

riconoscendo il diritto dei pubblici dipendenti alla rivalutazione dei

propri crediti retributivi rimasti insoddisfatti alle rispettive

scadenze, ne ha individuato il fondamento nelle disposizioni generali

dettate per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1218 e

1224 cod. civ.) e non nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..

La stessa sentenza, tuttavia, ha riconosciuto anche che la

rivalutazione spetta automaticamente, onde esattamente, con la

decisione da loro emessa, le SS.UU. hanno rilevato che, in tal guisa,

sostanzialmente si è fatta applicazione di tale ultima norma, la quale

si caratterizza rispetto a quelle generali per l'automaticità del

meccanismo di rivalutazione previsto, che opera a prescindere da

qualsiasi dimostrazione della sussistenza del danno subito a causa

della svalutazione e che ha, perciò, trasformato il credito di lavoro

da credito di valuta in credito di valore: il che spiega appunto la

competenza in ordine alla domanda di rivalutazione dello stesso giudice

competente sul rapporto da cui il credito rivalutando trae origine e

cioè in caso di rapporto di pubblico impiego, al giudice

amministrativo e non già all'A.G.0. come sarebbe, se si facesse

questione di un mero diritto patrimoniale conseguenziale, attuabile

sulla base delle norme generali.

Ha osservato, poi, che non è possibile desumere, al contrario di

quanto mostra di ritenere la Corte regolatrice, dalla vigente normativa

la diretta applicabilità della norma censurata al rapporto di impiego

pubblico: vi ostano sia il combinato disposto di questa con l'art. 409

n. 5 cod. proc. civ., sia l'autorevole interpretazione della Corte

Costituzionale che ha ripetutamente affermato (sentt. n. 43/77 e n.

71/81) la legittimità della norma medesima, appunto presupponendone la

non applicabilità al rapporto suddetto.

Di qui la rilevanza della proposta questione in quanto la pronunzia

della Corte, sia essa di accoglimento o di rigetto, si proporrà come

l'unica interpretazione costituzionalmente da accogliere, cioè capace

di reagire direttamente, nei termini già precisati, sugli stessi

estremi della giurisdizione di esso giudice remittente.

2) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ha

ritenuto che gli argomenti con i quali questa Corte ha già escluso

l'illegittimità della norma censurata debbano essere rimeditati alla

luce di nuovi elementi di valutazione.

Ha osservato in particolare che la funzione della rivalutazione

automatica consistente nel porre una remora al ritardo nei pagamenti

può utilmente svolgersi anche nei confronti della P.A., specie in

epoche, come la presente, nelle quali quest'ultima può consapevolmente

trovare preferibile la via della mora per fronteggiare il crescente

fabbisogno di cassa del Tesoro.

Ugualmente per quanto riguarda il riequilibrio delle situazioni

patrimoniali delle parti, tanto più se si considera che anche il

lavoratore pubblico sopporta il prelevamento all'origine ed in "moneta

buona" di una porzione dei propri redditi, soprattutto al fine del

trattamento di quiescenza, sicché qualora il ritardo nell'erogazione

dei relativi cespiti non fosse, quanto agli effetti, correggibile

attraverso opportuni meccanismi di rivalutazione, il pregiudizio subito

resterebbe, in pratica, irrimediabile e direttamente proporzionale

all'entità del fenomeno infiattivo.

Ha, poi, rilevato che debba considerarsi il processo sempre più

rapido di assimilazione del lavoro pubblico a quello privato, reso

palese anche dalla recente legge n. 93/82 (sulla contrattazione

collettiva nel pubblico impiego e sull'applicabilità delle norme della

legge n. 300/70).

Ad avviso dello stesso giudice a quo, il diniego

dell'applicabilità anche al rapporto di lavoro pubblico dell'art. 429,

terzo comma, cod. proc. civ. importa violazione non solo delle norme

generali di tutela del lavoro in ogni sua forma (artt. 1, 4 e 35 Cost.)

ma anche di quella che garantisce un livello retributivo sufficiente

(art. 36 Cost.).

D) Tutte le ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono

state pubblicate con G. U. rispettivamente n. 26 del 27 gennaio 1982;

n. 253 del 14 settembre 1983; n. 18 del 18 gennaio 1984; n. 88 del 28

marzo 1984.

E) Nei giudizi susseguenti alle ordinanze nn. 374/83, 659/83 e

960/83 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'ordinanza n. 659/83, in via preliminare ha

osservato che si impone un riesame della rilevanza in quanto la

decisione del T.A.R. è stata annullata senza rinvio con decisione n.

643/83 del Consiglio di Stato il quale ha ritenuto l'insussistenza di

un rapporto di pubblico impiego tra il Castellani e il Poligrafico

dello Stato.

Con riferimento alle proposte censure ha rilevato che le medesime

non sembrano idonee a superare le considerazioni in base alle quali

questa Corte ha già ritenuto legittima la esclusione

dell'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. al

rapporto di impiego pubblico e che si compendiano, in buona sostanza,

nella considerazione delle importanti differenze fra datore di lavoro

pubblico e datore di lavoro privato, alla stregua delle quali appare

incontestabile l'impossibilità di riconoscere riguardo al primo le

stesse ragioni della rivalutazione automatica che possono valere per il

secondo.

Inoltre, ha dedotto che la norma sulla rivalutazione automatica,

come emerge dalla sua stessa collocazione, non costituisce espressione

di un principio generale dell'ordinamento e, di più, anche nell'ambito

del rapporto di lavoro privato, non è indiscriminatamente applicabile:

ad esempio, nel caso di fallimento del datore di lavoro, il valore del

credito del lavoratore rimane fissato a quello corrente alla data di

apertura del procedimento, come è stato riconosciuto

costituzionalmente (sent. n. 139/81).

La censurata esclusione, poi, appare razionalmente giustificata

anche alla stregua delle differenze fra i due tipi di rapporti e

dell'id quod plerumque accidit in quanto il sistema di controlli

preventivi dell'azione amministrativa, preordinati ad impedire

comportamenti illeciti o illegittimi e la circostanza che i ritardi dei

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono per la maggior

parte causati dal sopravvenire di circostanze particolari che implicano

laboriosi procedimenti di ricalcolo delle retribuzioni, costituiscono

plausibili motivi per ritenere correttamente esercitata, nel senso

censurato dal giudice a quo, la discrezionalità del legislatore in

materia di rivalutazione. Tanto più se si considera che non è

impedito, al pubblico dipendente che abbia subito danni a causa della

mora della P.A., di ottenere il risarcimento secondo le norme comuni

(art. 1224 cod. civ.).

L'Avvocatura ha osservato, infine, che la previsione di un

meccanismo di rivalutazione automatica dei crediti del pubblico

dipendente determinerebbe il riversamento sistematico sul bilancio

statale di oneri difficilmente preventivabili, conseguenti alla

struttura procedimentale dell'azione amministrativa e difficilmente

eliminabili con un semplice recupero di efficienza.

Considerazioni sostanzialmente analoghe vengono ribadite

dall'Avvocatura con riferimento all'ordinanza del T.A.R. della

Lombardia, ma dopo la preliminare deduzione di un possibile profilo di

inammissibilità della questione ravvisata nel fatto che questa, da un

lato non appare formalmente proposta in relazione all'art. 3 Cost.,

sebbene l'iter argomentativo si svolga nel senso di una censura della

disparità di trattamento, in parte qua, fra pubblici e privati

dipendenti, e dall'altro, si presenta, riguardo agli ulteriori

parametri costituzionali invocati, estremamente generica. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi proposti possono essere riuniti per essere

decisi congiuntamente in quanto le questioni sollevate sono

sostanzialmente identiche.

Il T.A.R. del Lazio, con tre ordinanze, in fattispecie di crediti

derivanti da rapporto di lavoro con enti pubblici non economici,

rispettivamente per trattamento di quiescenza e di previdenza (fondi

integrativi) (R.O. n. 668/81), per computo "dell'ora politica" nella

indennità di preavviso e di anzianità (R.O. n. 374/83), per

indennità di anzianità e preavviso e risarcimento danno da omessa

costituzione del rapporto prcvidenziale (R.O. n. 659/83), dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.

civ., in riferimento agli artt. 1, 3 cpv., 4, 34, 36, 97 Cost..

Il giudice remittente richiama l'interpretazione dell'art. 429 cod.

proc. civ., anche da parte della giurisprudenza della Corte

Costituzionale, secondo cui lo stesso non è applicabile ai crediti

derivanti da rapporti di lavoro con enti pubblici non economici e le

ragioni addotte, cioè la insussistenza della remora al ritardo

dell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni e dell'esigenza di un

riequilibrio dei rapporti delle parti con il recupero, a favore del

lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro che

utilizza la forza di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto

dovutogli alle prescritte scadenze.

In punto di non manifesta infondatezza, dopo aver accennato, poi,

alla qualità del credito ed alle garanzie costituzionali sussistenti

anche per il lavoro pubblico, afferma che anche per il tipo di rapporto

di lavoro in esame possono sussistere l'inadempimento

dell'amministrazione pubblica e l'ingiustificato suo arricchimento per

la ricorrenza di atti illeciti e di atti illegittimi, nonostante i

controlli preventivi e le successive azioni repressive; possono

verificarsi conseguenze economiche che rendono necessaria

l'assicurazione del raggiungimento della imparzialità e del buon

funzionamento di cui all'art. 97 Cost..

Può anche sussistere la necessità e l'opportunità di imporre una

remora all'eventuale esercizio, da parte del datore di lavoro pubblico,

di attività produttive di danni, mentre una effettiva

responsabilizzazione dei dipendenti e la possibile limitazione dei

danni derivanti dalla loro attività illegittima sono utili per

assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione.

Così come la limitazione dei ritardi nei pagamenti, delle

lungaggini procedurali e delle complicazioni burocratiche sono utili

conseguenze dell'applicazione dell'art. 429, terzo comma cod. proc.

civ., oltre quella intrinseca di assicurare il potere di acquisto della

moneta anche per le somme dovute dalla pubblica amministrazione ai suoi

dipendenti.

Sul punto del riequilibrio delle posizioni delle parti, per i

crediti da lavoro pubblico, il giudice remittente osserva che non

rileva la qualità del datore di lavoro in quanto il meccanismo della

rivalutazione automatica è diretto a correggere i naturali effetti

della svalutazione monetaria la quale impoverisce il creditore ed

arricchisce il debitore anche senza una sua prova voluntas, onde la

sufficienza del solo accertamento dell'avvenuto inadempimento, come

condizione unica ed essenziale.

Aggiunge, infine, che l'ente pubblico non economico beneficia

anch'esso degli effetti della svalutazione monetaria per i suoi debiti

essendo sempre un soggetto dell'ordinamento.

Il T.A.R. della Lombardia, in riferimento agli art. 1, 4, 35 e 36

Cost., dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 429,

terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, ai sensi dell'art.

409 cod. proc. civ., ne risulta esclusa l'applicabilità ai crediti di

lavoro pubblico.

Richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni

Unite e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la

rivalutazione del credito in esame si fonda sugli artt. 1218 e 1224

cod. civ., anziché sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.,

sebbene siano analoghi i principi applicati in concreto.

In punto di rilevanza, osserva, però, che la pronuncia della Corte

Costituzionale, sia essa di accoglimento o di rigetto, è essenziale in

quanto sancirebbe l'interpretazione conforme a Costituzione e potrebbe

avere effetti anche sulla giurisdizione dello stesso giudice

remittente.

Rileva la necessità di una rimeditazione delle considerazioni

svolte da questa Corte a sostegno della dichiarazione di non fondatezza

della questione già sollevata a suo tempo, osserva che la funzione di

remora al ritardo del pagamento, riconosciuta alla rivalutazione

automatica, può utilmente attuarsi anche nei confronti della pubblica

amministrazione, specie in un'epoca in cui la via della mora può

essere percorsa per fronteggiare il bisogno di cassa del tesoro; che

sussiste la necessità del riequilibrio delle situazioni patrimoniali

delle parti in quanto anche il lavoratore, specie nei trattamenti di

quiescenza, per il ritardo dei pagamenti, subisce gli effetti dannosi

della svalutazione monetaria correggibili solo con la rivalutazione.

Soggiunge, infine, che deve essere considerato il processo sempre

più rapido dell'assimilazione del rapporto di impiego pubblico a

quello privato secondo quanto si desume dalla più recente legislazione

e che, comunque, anche per il tipo di rapporto di lavoro in esame

debbono trovare applicazione le norme più generali che tutelano il

lavoro in ogni sua forma e garantiscono un livello retributivo

sufficiente alle normali esigenze di vita.

2. - Ritiene la Corte che, preliminarmente debba essere esaminata

l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio, di cui all'ordinanza n.

659/83 del T.A.R. del Lazio nella considerazione che dopo la decisione

parziale del T.A.R. con la quale detta questione è stata sollevata,

è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato che l'ha annullata

senza rinvio, considerando insussistente il preteso rapporto di impiego

pubblico.

L'eccezione non'è fondata.

Invero, il processo incidentale di costituzionalità non è

influenzato da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento

principale e ciò in quanto, svolgendosi esso nell'interesse generale,

una volta che si sia validamente instaurato, a norma dell'art. 23,

legge n. 87 del 1953, acquisisce autonomia che lo pone al riparo

dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui,

per qualunque causa, il giudizio rimasto sospeso cessi (art. 22 delle

norme integrative dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale; sent.

n. 300/84).

3. - Passando all'esame del merito, la Corte ritiene che la

questione non è fondata.

Invero, sucessivamente alle pronuncia di questa Corte (sent. n. 43

del 1977; ord. n. 63 del 1978; sent. n. 71 del 1981; sent. n. 76 del

1981), si è formato un indirizzo giurisprudenziale dei giudici

amministrativi, specie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,

che si è andato man mano consolidando e che può, ora, dirsi costante,

secondo il quale, anche ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti

pubblici non economici, ivi compresa l'amministrazione statale, è

sostanzialmente applicabile il principio dell'automatica rivalutazione,

in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento

dell'amministrazione datrice di lavoro. Le disposizioni ritenute

regolatrici, nella fattispecie, dei detti crediti di lavoro, sono state

interpretate in parità con quanto risultante per i lavoratori privati

o di enti pubblici economici, in conformità degli invocati precetti

costituzionali, quali, ad esempio, la natura privilegiata dei crediti,

l'assicurazione della funzione di sostentamento della retribuzione,

generalmente intesa secondo le esigenze di vita del lavoratore e la

tutela del lavoro.

Invero, dandosi rilevanza alla svalutazione monetaria come fatto

notorio, ed alla validità della prova per presunzione, si è ritenuto

che per i detti crediti sia venuto meno il principio della

insensibilità delle obbligazioni pecuniarie alla svalutazione

monetaria. Viceversa, la rivalutazione automatica trova applicazione in

forza del rischio che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento

comportano a carico dell'amministrazione debitrice ed in correlazione

alla tecnica risarcitoria usata in materia dal legislatore che consente

di attrarre in una fattispecie unica e complessa, tanto il momento

della maturazione dei crediti, della loro valutazione e della loro

liquidazione, quanto i relativi interessi e la loro svalutazione;

quindi, in definitiva, un meccanismo, da applicarsi dallo stesso

giudice amministrativo, competente sia sull'an che sul quantum, di

conservazione del valore economico della retribuzione generalmente

intesa atto a ripristinare, per il pagamento delle somme dovute, il

relativo potere di acquisto della moneta.

Si è considerato che la svalutazione non introduce un incremento

ulteriore delle ragioni creditorie del dipendente ma opera una

quantificazione di valori antologicamente e funzionalmente coincidenti

con i momenti originari di maturazione del diritto alla retribuzione;

che la rivalutazione ha l'esclusivo fine di rendere la retribuzione

immune dalla perdita del potere di acquisto dei beni reali necessari al

sostentamento del lavoratore ed assicurargli una esistenza libera e

dignitosa; che i parametri di riferimento normativo sono quelli

afferenti all'allargamento dell'area di tutelabilità della prestazione

lavorativa in presenza di oggettivi fattori esterni idonei ad alterare

l'originario equilibrio contrattuale tra detta prestazione e la

controprestazione remunerativa.

Secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale, dalla peculiarità

del fenomeno svalutativo, inerente anche ai crediti di lavoro pubblico,

deriva che la liquidazione, in sede giurisdizionale, della maggiore

somma, dovuta a titolo di rivalutazione, non necessita di una esplicita

domanda da parte del ricorrente lavoratore in quanto la detta maggior

somma non altera il petitum ma tende a conseguire il petitum originario

attraverso la corretta aestimatio.

D'altro canto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che

detto meccanismo, in sostanza, è uguale a quello che si ricollega

all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ed all'art. 150 disp. att.

cod. proc. civ..

Hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo per

la sua applicazione in quanto egli si limita a stabilire l'intrinseco

valore economico del credito del lavoratore pubblico ed a delineare un

profilo della disciplina del rapporto assoggettato alla sua esclusiva

giurisdizione mentre solo le controversie sugli interessi moratori o

sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi

dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice

ordinario, essendo esse le sole da qualificarsi questioni

conseguenziali.

In sostanza hanno ritenuto che la mutazione in termini quantitativi

del credito del detto lavoratore per effetto della svalutazione avviene

ab intra e rimane entro il rapporto di impiego o di lavoro pubblico.

In tale situazione, essendo quello innanzi richiamato il diritto

vivente ed essendo sostanzialmente assicurato anche ai lavoratori

pubblici, in punto di rivalutazione dei crediti da essi vantati nei

confronti dell'amministrazione pubblica o dell'ente pubblico non

economico da cui dipendono, lo stesso trattamento dei lavoratori

privati o dipendenti da enti pubblici economici e trovando Così

applicazione gli invocati precetti costituzionali, non hanno fondamento

i rilievi e le osservazioni dei giudici remittenti che proprio i citati

effetti tendono a realizzare.

Pertanto, la questione sollevata va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt.

1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost. dai T.A.R. del Lazio e della Lombardia

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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