Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre

1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

promosso, con ordinanza del 17 ottobre 2001, dal Tribunale di Pisa

nel procedimento civile vertente tra Battini Renzo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 956 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore

Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa

nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per

ottenerne la condanna al pagamento degli accessori relativi ad

arretrati di pensione pagati nel 1992, il Tribunale di Pisa ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 16, comma

6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre

1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, a detta del remittente, nel giudizio in corso l'I.N.P.S.

ha provveduto al pagamento degli arretrati di pensione in data

26 ottobre 1992, corrispondendo i ratei decorrenti dal 1 luglio 1991

e liquidando gli interessi dal 31 ottobre 1991;

che per il periodo che va da quest'ultima data al 31 dicembre

1991 secondo quanto disposto dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa

Corte si sarebbero dovuti corrispondere gli interessi sulle somme

rivalutate, mentre in relazione ai ratei successivi al 31 dicembre

1991 il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi discende

dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dall'art. 22,

comma 36, della legge n. 724 del 1994, ove ritenuto applicabile;

che sulla base di queste premesse, le quali danno conto della

rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che le norme

impugnate appaiono in contrasto con i menzionati parametri

costituzionali, all'uopo procedendo ad un'ampia disamina della

complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in subiecta

materia;

che con la sentenza n. 156 del 1991 la Corte costituzionale

ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 del codice di procedura

civile "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando

pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per

crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve

determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior

danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore

del suo credito", con ciò estendendo ai crediti previdenziali il

disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. relativo ai

crediti di lavoro;

che con la successiva sentenza n. 196 del 1993 analogo

principio è stato esteso in favore dei crediti in materia di

assistenza sociale;

che tali pronunce costituiscono, secondo il remittente,

indubbio riconoscimento del fatto che i crediti previdenziali ed

assistenziali, così come quelli di lavoro, sono destinati a

soddisfare i più elementari bisogni di vita, sicché ogni ritardo

nel pagamento comporta un pregiudizio non risarcibile col solo

pagamento degli interessi;

che a pochi mesi dalla pubblicazione della menzionata

sentenza n. 156 del 1991 è intervenuto il legislatore che, dettando

l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, avrebbe

sostanzialmente vanificato la pronuncia della Corte, stabilendo che

gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti, di

regola, al pagamento dei soli interessi sulle prestazioni dovute, e

che l'importo corrisposto a tale titolo è portato in detrazione

delle somme eventualmente spettanti a risarcimento del maggior danno

subito in conseguenza della svalutazione monetaria;

che l'esatta portata dell'intervento legislativo è stata poi

chiarita dalla stessa Corte costituzionale con due successive

sentenze, la n. 394 del 1992 e la n. 361 del 1996; nella seconda, in

particolare, pervenendo ad una declaratoria di non fondatezza della

questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma 6,

della legge n. 412 del 1991, la Corte avrebbe spiegato che il solo

motivo per cui i crediti previdenziali non sono suscettibili di

ricevere il cumulo tra interessi e rivalutazione è quello del

contenimento della spesa pubblica;

che il successivo intervento del legislatore è costituito

dalla seconda delle norme impugnate, ossia l'art. 22, comma 36, della

legge n. 724 del 1994, col quale si è estesa l'applicabilità del

menzionato art. 16, comma 6, "anche agli emolumenti di natura

retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia

maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994,

spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o

in quiescenza";

che tale norma, la quale, vista anche la sua collocazione,

dovrebbe riguardare il solo impiego pubblico in regime di diritto

pubblico e di diritto privato, è stata invece ritenuta da questa

Corte applicabile anche al lavoro privato, ed in tale ristretto

ambito dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza

n. 459 del 2000, con ripristino del criterio del cumulo tra interessi

e rivalutazione;

che la complessità della questione, esistente ormai da circa

trent'anni, imporrebbe alla Corte, secondo il remittente,

"un'operazione di definitiva chiarezza" che prenda le mosse dalle

ragioni che storicamente hanno condotto a ritenere il credito di

lavoro come credito di valore e non di valuta, attribuendogli un

carattere privilegiato, sicché la regola del cumulo tra interessi e

rivalutazione ha valore costituzionale, derivante da tutti i

parametri in precedenza invocati;

che i crediti previdenziali sono crediti che hanno diritto ad

una speciale tutela alla luce degli artt. 36 e 38 della Cosituzione,

nonché in nome dei diritti inviolabili dell'uomo cui si richiama

l'art. 2 della Costituzione e dell'obiettivo di rimozione delle

diseguaglianze che l'art. 3 della Costituzione considera tra i

compiti fondamentali dell'ordinamento repubblicano, mentre il sistema

attuale, consentendo che il ritardo nell'adempimento non porti come

conseguenza l'obbligo di pagamento di interessi e rivalutazione, di

fatto permetterebbe di contenere la spesa degli enti di previdenza

obbligatoria, nel contempo però non rispettando i più elementari

diritti di sopravvivenza degli interessati;

che il Tribunale di Pisa, in conclusione, chiede che

l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e l'art. 22, comma

36, della legge n. 724 del 1994 (quest'ultimo ove ritenuto

applicabile) vengano dichiarati costituzionalmente illegittimi in

quanto contengono il principio per cui in favore dei crediti

previdenziali ed assistenziali non possono essere riconosciuti, in

caso di adempimento ritardato, gli interessi e la rivalutazione

monetaria;

che si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile o infondata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o

infondata.

Considerato che il giudice remittente dubita, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24, 36 e 38 Cost., della legittimità costituzionale

dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e

dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in

quanto escludono che il titolare di crediti previdenziali possa

fruire del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria;

che la questione di legittimità riguardante la seconda delle

disposizioni citate è manifestamente inammissibile perché sollevata

"ove la norma fosse ritenuta applicabile anche ai crediti

previdenziali ed assistenziali", e quindi con motivazione perplessa

riguardo alla rilevanza;

che questa Corte, scrutinando la legittimità costituzionale

dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost., è già pervenuta ad una pronuncia di non

fondatezza con la sentenza n. 361 del 1996;

che la questione della esclusione del cumulo, così come

stabilita dal citato art. 22 della legge n. 724 del 1994, è stata

esaminata ancora di recente da questa Corte la quale, con la sentenza

n. 459 del 2000, l'ha ritenuta fondata soltanto per quanto concerne i

crediti nei confronti dei datori di lavoro privati;

che con tali pronunce la Corte, anche in relazione alla

propria sentenza n. 156 del 1991 - dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. in quanto non richiamava

espressamente l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e sottraeva

quindi i crediti previdenziali al regime del cumulo di rivalutazione

ed interessi previsto per i crediti di lavoro - ha affermato

anzitutto che non vi è identità strutturale, ma soltanto funzionale

tra crediti previdenziali e crediti di lavoro (v. paragrafo 3 del

"Considerato in diritto" della sentenza n. 361 del 1996);

che da tale diversità consegue, da un lato, che per i

crediti previdenziali l'art. 36 Cost. ha rilievo solo per il tramite

dell'art. 38 Cost; dall'altro, che la tutela apprestata a detti

crediti può essere il risultato del bilanciamento con altri valori

costituzionali ed in particolare con le esigenze della finanza

pubblica;

che questa Corte ha affermato, in relazione all'articolo 38,

secondo comma, della Costituzione, che "al legislatore deve

riconoscersi un margine di discrezionalità, anche in relazione alle

risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle

esigenze minime di protezione della persona" (cfr. sentenza n. 180

del 2001);

che l'art. 24 Cost. non riguarda la disciplina sostanziale

dei diritti;

che le diffuse considerazioni del giudice remittente sul

dovere etico-politico del Governo e del Parlamento di soddisfare le

esigenze economico-finanziarie attingendo maggiori entrate da chi

gode di maggiore capacità contributiva o non adempie ai propri

obblighi tributari, anziché riducendo le prestazioni a favore dei

più bisognosi, non si concretizzano in ulteriori profili di censura;

che, in conclusione, la questione è manifestamente infondata

riguardo a tutti i parametri evocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38

della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge

30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38

della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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