Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948,

n. 4, del codice civile e art. 429, terzo comma, del codice di

procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1977 dal

tribunale di Massa, nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a.

Rumianca e, rispettivamente, Alibani Presildo, Battaglia Mario, Lucetti

Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio,

iscritte ai nn. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1978 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile

1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sei ordinanze di identica motivazione, pronunciate l'8 novembre

1977 nelle controversie di lavoro, promosse da Alibani Presildo,

Battaglia Mario, Lucetti Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e

Tarabella Giorgio contro la Rumianca s.p.a., notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978 (nn. 52 a

57/1978), il tribunale di Massa ha chiesto alla Corte che decida se: 1

) l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza

n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3

della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più

favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile; 2)

l'art. 429 cod. proc. civ., comma terzo, violi l'art. 3 della

Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole

riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari

quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione

anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n.

533 dell'11 agosto 1973.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, dinanzi alla

quale ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri

con atto 24 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, poi

comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979, ha, richiamando atti

di intervento spiegato in altri precedenti, concluso per la

infondatezza della questione (rectius: delle questioni). Considerato in diritto :

1. - Sembra al tribunale che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così

come deve leggersi a seguito della sentenza n. 63 del 1966 della

Corte, si ponga in contrasto con l'art. 3, dopo il mutamento

intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto

dei lavoratori.

Ma, tale sospetto esternando, il giudice a quo tiene conto delle

sentenze nn. 143/1969, 86/1971 e 115/1975, e non anche della sentenza

n. 174/1972. e, soprattutto, omette di verificare se ai lavoratori

attori e al datore di lavoro convenuto riesca applicabile la legge n.

300 del 1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per

quanto occorrer possa, all'art. 11 della legge n. 604 del 1966.

Pertanto si impone la restituzione degli atti al tribunale

affinché proceda alla valutazione di rilevanza della questione, così

come prospettata. Il quale provvedimento, che con la presente sentenza

si adotta, lascia ovviamente libero il giudice a quo di conoscere del

merito della domanda degli attori senza riproporre la questione alla

Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre

- anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di

illegittimità.

2. - Nel prospettare la seconda questione, con cui coinvolge, in

parte, l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sub art. 1 legge n.

533 del 1973, il tribunale premette che il "lavoratore suddetto avrà

comunque diritto, nel quinquennio precedente la notifica del ricorso,

avvenuta il 22 gennaio 1976, alla corresponsione della maggiorazione

contributiva", ma la questione deve giudicarsi manifestamente

infondata, dappoiché la Corte l'ha dichiarata non fondata con

sentenze nn. 13 e 161/1977 e manifestamente infondata con ordinanza n.

41/1978, né il giudice a quo adduce argomenti nuovi limitandosi ad

esprimere il dubbio di illegittimità sulla retroattività della

rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal

"novellato" art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che,

con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della

sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc.

civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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