Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 17 novembre 1989 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile

vertente tra l'INPS e Martini Elisa, iscritta al n. 206 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Martini Elisa

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Luigi Maresca per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dall'INPS per

l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze che,

confermando la decisione del Pretore, lo aveva condannato a

corrispondere a Elisa Martini l'assegno ordinario di invalidità,

decorrente dal 1° febbraio 1986, con la rivalutazione monetaria

secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 17 novembre 1989, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429 cod.proc.civ. "nella parte

in cui non consente la sua applicazione ai crediti per prestazioni

previdenziali".

Secondo il giudice remittente nell'evoluzione giurisprudenziale

successiva alla sentenza n. 162 del 1977 di questa Corte è prevalsa

l'interpretazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., come

norma la quale, al momento dell'inadempimento, trasforma il credito

retributivo da credito di valuta in credito di valore, o almeno

applica al risarcimento dei danni una "tecnica di liquidazione affine

a quella corrente per le obbligazioni di valore". Deve perciò

ritenersi superata la ricognizione della ratio dell'art. 429, terzo

comma, compiuta dalla citata sentenza n. 162: scopo della norma non

è tanto la dissuasione dei datori di lavoro da ritardi

ingiustificati nell'adempimento delle loro obbligazioni, quanto,

oggettivamente, la difesa del potere di acquisto di chi deve

utilizzare il reddito di cui è creditore per soddisfare gli ordinari

bisogni della vita. Questa ratio non è peculiare ai crediti

retributivi, ma "potenzialmente estesa anche alla situazione del

modesto creditore previdenziale"; conseguentemente la restrizione

dell'ambito applicativo dell'art. 429 ai crediti retributivi "appare

potenzialmente lesiva del principio di eguaglianza".

La violazione in atto dell'art. 3 Cost. è stata esclusa dalla

Corte costituzionale, nuovamente investita della questione, con la

sentenza n. 408 del 1988, sul riflesso che la norma generale

dell'art. 1224 cod.civ., in ordine alla quale si è pure verificata

nel contempo una incisiva evoluzione giurisprudenziale, "assicura al

modesto creditore previdenziale una tutela in parte qua assimilabile

a quella che il ius singulare dell'art. 429 cod.proc.civ. assicura al

credito di lavoro". Senonché le Sezioni unite, con la sentenza n.

5299 del 1989, respingendo l'orientamento prevalente nella

giurisprudenza della Sezione lavoro, hanno statuito che la

rivalutazione monetaria calcolata a norma dell'art. 1224, secondo

comma, in quanto rappresenta l'intero danno effettivamente patito dal

creditore, non è cumulabile con gli interessi moratori previsti dal

primo comma. Così interpretato l'art. 1224 cod.civ. attribuisce al

modesto creditore previdenziale una tutela analoga a quella dell'art.

429 cod.proc.civ. dal lato rivalutazione monetaria, ma non dal lato

interessi legali sulla somma rivalutata. Tale disparità di

trattamento rispetto ai crediti di lavoro è ritenuta contrastante

col principio di eguaglianza.

L'argomentazione così sintetizzata è integrata da ulteriori

considerazioni tendenti a far emergere anche un contrasto con gli

artt. 36 e 38 Cost., in quanto non sarebbero assicurati al creditore

della prestazione previdenziale mezzi adeguati alle esigenze di vita,

commisurati al valore delle ultime retribuzioni percepite.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia

dichiarata infondata.

In ordine alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la difesa

dell'INPS osserva che la ratio della norma denunciata non si

esaurisce nella funzione di difesa del potere di acquisto del

creditore, ma include anche due funzioni specificamente inerenti ai

crediti retributivi, quella di scoraggiare il ritardo

dell'adempimento da parte del datore di lavoro e soprattutto quella

di ristabilire in termini reali la corrispettività delle

prestazioni, onde solo per i crediti di lavoro, derivanti da rapporti

contrattuali sinallagmatici, si può giustificare il cumulo della

rivalutazione monetaria con gli interessi corrispettivi decorrenti

dal giorno della maturazione del diritto. D'altro lato, occorre

considerare che nel campo di applicazione dell'art. 1224 cod.civ. la

non cumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi

legali è compensata dalla possibilità che il "maggior danno" sia

riconosciuto in misura superiore al tasso di inflazione, per esempio

nella misura del rendimento dei titoli di Stato.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di

discussione l'INPS ha integrato le conclusioni dedotte nell'atto di

costituzione in giudizio, chiedendo in via principale che la

questione sia dichiarata inammissibile in quanto l'art. 429, terzo

comma, cod.proc.civ. "è una norma eccezionale che non tollera, per

definizione, estensioni operate in nome dell'art. 3 Cost., così come

non ammette applicazioni analogiche".

3. - L'Avvocatura dello Stato osserva che nel caso del modesto

creditore previdenziale, che è il referente delle argomentazioni

svolte dal giudice a quo, la pretesa di cumulo della rivalutazione

monetaria con gli interessi legali è contraddittoria perché non si

può ipotizzare in pari tempo, da un lato, che il creditore avrebbe

consumato le somme dovutegli per provvedere agli ordinari bisogni

della vita, dall'altro che le avrebbe risparmiate lucrando gli

interessi.

In generale, il mantenimento dei crediti previdenziali sotto il

regime delle obbligazioni di valuta si giustifica razionalmente

considerando che la prestazione previdenziale, a differenza di quella

retributiva, non inerisce a un rapporto sinallagmatico ed è la

risultante, nella sua concreta entità, di un punto di equilibrio tra

diverse esigenze, il cui raggiungimento dipende, sulla base di

modelli econometrici, da considerazioni di struttura del sistema

assicurativo sociale e da valutazioni attinenti alle modalità di

alimentazione del bilancio dell'ente pubblico erogatore e alla

necessità di evitare scompensi finanziari nella gestione. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione mette in dubbio la legittimità

costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod.civ., in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, "nella parte in cui non

consente la sua applicazione ai crediti per prestazioni

previdenziali".

2. - La questione è inammissibile.

L'art. 429 è collocato nel capo I del titolo IV del libro II,

titolo interamente sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973,

n. 533. Poiché nel capo I sono disciplinate le "controversie

individuali di lavoro", mentre delle "controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatoria" si occupa il capo II, il

terzo comma dell'art. 429, nel dettare la regola della rivalutazione

automatica, non può avere riguardo che ai crediti derivanti dai

rapporti (lato sensu) di lavoro elencati nell'art. 409. Nella

disposizione impugnata l'espressione "crediti di lavoro" non può

assumere in alcun modo il valore precettivo ritenuto dal giudice a

quo, nel senso di non consentire l'applicazione della medesima regola

anche ai crediti previdenziali: essa ha soltanto una funzione

definitoria del campo di applicazione che alla norma compete in

ragione della sua ben determinata posizione sistematica.

Nei termini in cui è formulata, la questione prospetta una

sentenza additiva che determinerebbe una grave anomalia nel sistema

normativo, impostato sulla distinzione tra le due categorie di

controversie testé rammentate. Nell'ambito operativo di una norma

concernente i diritti di credito derivanti da rapporti contrattuali

con prestazioni corrispettive sarebbero inclusi i crediti derivanti

dai rapporti previdenziali, la cui struttura è radicalmente diversa

e la cui disciplina prevede condizioni differenti di esigibilità e

di liquidazione dei diritti che ne derivano.

L'inapplicabilità ai crediti previdenziali di un criterio di

rivalutazione automatica analogo a quello previsto per i crediti di

lavoro dipende da un'altra norma, collocata all'inizio del capo

secondo di questo titolo del codice di rito, cioè dall'art. 442,

considerato che la Corte di cassazione interpreta il rinvio ivi

operato alle disposizioni di cui al capo primo limitandone la portata

alle norme di natura processuale e così escludendo il terzo comma

dell'art. 429, che è norma di diritto sostanziale.

Si può rilevare, inoltre, una incoerenza tra il dispositivo

dell'ordinanza di rimessione e la motivazione. Il primo propone una

estensione indiscriminata dell'articolo più volte citato a tutti i

crediti previdenziali, mentre la complessa argomentazione svolta dal

giudice a quo, per corroborare il sospetto di illegittimità

costituzionale della mancata inclusione nella disciplina delle

controversie previdenziali di una regola analoga a quella prevista

per i crediti di lavoro, ha come termine costante di riferimento la

figura del "modesto creditore previdenziale" che destina le somme

oggetto del credito al consumo per il soddisfacimento degli ordinari

bisogni della vita, ossia la sola ipotesi in cui, secondo la sentenza

di questa Corte n. 408 del 1988, potrebbe emergere una irrazionale

disparità di trattamento ove si dimostrasse che l'applicazione della

regola generale dell'art. 1224 cod.civ. non attribuisce al creditore

una tutela assimilabile a quella dell'art. 429, terzo comma, cod.

proc. civ.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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