Va corretta, nel senso dell'applicabilità della disposizione anche ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del codice civile, l'interpretazione restrittiva dell'art. 423, comma secondo, del codice di procedura civile (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro) - secondo cui il pagamento di somme a titolo provvisorio può essere disposto dal giudice, con ordinanza, in ogni stato del giudizio, solo "su istanza del lavoratore" - perché fondata sulla formulazione letterale della norma e non sulla ratio della stessa, cui invece deve essere data prevalenza, e che risponde all'esigenza di sollecito soddisfacimento di bisogni primari non solo del lavoratore ma anche dei componenti il nucleo familiare (in senso lato) del lavoratore deceduto, nei cui confronti la corresponsione delle indennità, in particolare di fine rapporto, tende a consentire di affrontare le difficoltà immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro sostentamento. Pertanto, non è fondata - perché basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata - la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 423 cit., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 8 del 1972.
Art. 431 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 423 c.p.c. · Art. 1 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie