Art. 423 c.p.c. — Ordinanze per il pagamento di somme

[1]Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

[2]Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.

[3]Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

[4]L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/1988

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1988

    Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).

    Art. 431 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale vertente sulla asserita mancata previsione a favore del datore di lavoro della possibilità di ottenere la provvisionale, poiché, non essendo stata chiesta nel giudizio a quo dal datore di lavoro l'adozione di un tale provvedimento, la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso, venendo così meno il rapporto di pregiudizialità necessaria richiesto dall'art. 23, l. 11 marzo 1953, n.87. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 277 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 423 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/1978

    Questione infondata
    10 maggio 1978

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilità di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.

    Art. 421 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 431 c.p.c. · Art. 414 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 65 parole tolte, 86 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Subito dopo il deposito in cancelleria, la sentenza, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti in causa e comunicata al pubblico ministeroaggiunto: Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

aggiunto: Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.

tolto: La sentenza che stabilisce nuove condizioni di lavoro e' anche depositata presso gli uffici competenti a norma delle disposizioni vigentiaggiunto: Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

tolto: La sentenza della magistratura del lavoro acquista efficacia con la sua pubblicazione eseguita nelle forme prescritte per il contratto collettivo di lavoroaggiunto: L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art423 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari