Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992

dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Chiusa

Levanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Levanda Chiusa ved. Pastore contro l'INPS per ottenere la

riversibilità della pensione già in godimento del defunto marito

con gli interessi e la rivalutazione monetaria dei ratei arretrati,

il Pretore di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli

enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di

interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle

somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal

titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo

credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola

gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., perché introduce una

ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali

rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo

comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della

rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte

con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile

quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della

prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte,

onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio

a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari