Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1987

Altra decisione · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 143/1949

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2

marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli

ingegneri ed architetti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra Presente Salvatore e Zappalà

Giuseppe iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra Noce Salvatore e Comune di

Piedimonte Etneo iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra Guarrella Luigi e Comune di

Mascalucia iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Tribunale di

Catania nel procedimento civile vertente tra Petrina Giuseppe e

Comune di Maletto iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice

relatore V. Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con quattro ordinanze emesse il 5 marzo 1986 (comunicata il 5

giugno e notificata il 26 settembre 1986; pubblicata nella G.U. n.

59, prima serie speciale, del 17 dicembre 1986 e iscritta al n. 728

reg. ord. 1986) nel procedimento civile tra l'ing. Presente Salvatore

e Zappalà Giuseppe, il 20 marzo 1986 (notificata il 12 dicembre 1986

e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima

serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 55 reg. ord. 1987)

nel procedimento civile tra l'ing. Noce Salvatore e il comune di

Piedimonte Etneo, il 15 giugno 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e

comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima

serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 56 reg. ord. 1987)

nel procedimento civile tra l'ing. Sciarretta Luigi e il Comune di

Mascalucia, e il 25 settembre 1986 (notificata il 5 dicembre 1986 e

comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima

serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 57 reg. ord. 1987)

nel procedimento civile tra l'ing. Petrina Giuseppe e il Comune di

Maletto, il Tribunale di Catania, sez. III civ., dichiarò non

manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949,

n. 143 nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute non

pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca

d'Italia.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

2.2.- Nella adunanza del 4 giugno 1987 in Camera di Consiglio il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti.

Considerato che

3. - I quattro incidenti vanno riuniti per essere identica la

questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 9

comma quarto ("Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non

oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che

nelle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista

ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al

tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia") l. 2 marzo

1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli

ingegneri ed architetti) per sospettato contrasto con l'art. 3 Cost.

4. - Poiché il danno provocato dall'inadempimento di debiti

pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo e di

impiego pubblico è determinato in applicazione degli artt. 429

c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973,

n. 533) a stregua dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di

Cassazione (seguito dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e

da questa Corte con sent. n. 300 del 1986), è preliminare alla

prospettata questione di legittimità costituzionale la verifica

della incidenza sulla stessa del richiamato indirizzo

giurisprudenziale che questa Corte non può non rimettere al giudice

a quo (in tali sensi la ordinanza 2 marzo 1987, n. 67).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 728/1986 e 55, 56 e 57/1987,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, sezione

III civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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