Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

277, 282, 409, 423, secondo e ultimo comma, 429 e 431 cod. proc.

civ., come modif. dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo

del lavoro), e dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ.

(Rivalutazione dei crediti pecuniari), promossi con le seguenti

ordinanze:

l) ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 dal pretore di Barcellona

Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Fabio Giuseppe e

Sacca' Antonino, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 1975;

2) ordinanza emessa il 25 agosto 1976 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra l'INAIL e Manetti Paolo, iscritta al

n. 705 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977;

3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1978 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Tettamanzi Pasquale e Ragnini Mario,

iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 1978;

4) ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Pittalis Angela e il Ministero del

tesoro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Mario Lamanna, per l'INAIL e l'avvocato dello Stato

Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 nel procedimento

civile promosso da Fabio Giuseppe contro Sacca' Antonino per ottenere

il pagamento di crediti di lavoro, il pretore di Barcellona Pozzo di

Gotto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo e ultimo

comma c.p.c., in relazione all'art. 3 Cost.

Il giudice a quo osserva, quanto alla censura concernente l'art.

423 c.p.c., che detta norma prevede solo per il lavoratore la

possibilità di ottenere nel corso del giudizio un'ordinanza di

condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo

provvisorio, nei limiti che si ritengono provati, mentre eguale

diritto non prevederebbe per il datore di lavoro.

Una parallela discriminazione sarebbe poi ravvisabile tanto

nell'art. 429, terzo comma, che nell'art. 431 c.p.c. in quanto, il

primo, prevede a favore del solo lavoratore l'obbligo del giudice di

determinare d'ufficio il maggior danno eventualmente subito per la

diminuzione di valore del credito, sollevando il lavoratore da ogni

onere probatorio, ed il secondo consente solo a favore del lavoratore

l'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna, il che non

potrebbe giustificarsi con la pretesa natura alimentare del credito

data la mancanza di un limite di valore per le dette pronunzie.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5 marzo 1975.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura afferma che le questioni sollevate sarebbero

infondate. Invero, 1) il potere attribuito al giudice dall'art. 423

c.p.c. troverebbe la sua giustificazione nella particolare tutela

dovuta al diritto del lavoratore alla retribuzione; 2) la disposizione

dell'art. 429 risponderebbe all'esigenza di garantire al lavoratore il

controvalore del lavoro svolto in termini monetari adeguati al momento

del pagamento, mentre consimile esigenza non sarebbe ravvisabile in

relazione ai crediti del datore di lavoro; 3) la provvisoria

esecutività della sentenza in materia di crediti di lavoro prevista

dall'art. 431 c.p.c. sarebbe giustificata dalla natura privilegiata

dei crediti stessi, derivante dalla loro funzione alimentare, oltre

che dalla protezione accordata al lavoro dalla Costituzione, di cui

appunto le norme impugnate costituirebbero attuazione.

2. - Nel procedimento civile promosso dall'INAIL contro Manetti

Paolo, agendo in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. per il

recupero di L. 214.040 a suo tempo versate a titolo di indennità

temporanea e spese di spedalità in favore dell'artigiano Cappelli

Bruno, vittima di lesioni da incidente stradale di cui responsabile

era appunto il Manetti, la difesa dell'INAIL, in sede di comparsa

conclusionale, chiedeva che la somma suddetta fosse rivalutata tenendo

conto della inflazione monetaria, ed il pretore di Firenze, con

ordinanza emessa il 25 agosto 1976, ha sollevato in relazione all'art.

3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224,

secondo comma c.c., 277, 282, 429 e 431 c.p.c.

A sostegno della censura il giudice a quo afferma anzitutto che

l'art. 1224 c.c. dispone che l'inadempimento di obbligazioni aventi ad

oggetto somme di denaro genera il diritto del creditore a conseguire

oltre gli interessi moratori il "maggior danno" che eventualmente egli

abbia dimostrato.

Tale principio, peraltro, sarebbe stato diversamente applicato

dalla giurisprudenza in relazione alla natura dei crediti vantati,

negandosi il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria a

favore dei così detti crediti di valuta, e riconoscendosi invece la

rivalutazione monetaria nei così detti crediti di valore e,

praticamente, in tutte le obbligazioni di natura risarcitoria.

Con ciò, afferma il pretore, si sarebbe creata una discriminazione

che non troverebbe giustificazione perché le due specie di crediti

così ipotizzate avrebbero entrambe la stessa funzione reintegratrice

del patrimonio del creditore "sconvolto dall'inadempimento". E d'altra

parte, afferma pure il pretore, la soluzione così adottata dalla

giurisprudenza deriverebbe dalla erronea applicazione in materia di

risarcimento del danno del principio nominalistico sancito dall'art.

1277 c.c., secondo cui il debito pecuniario si paga in moneta avente

corso legale al tempo del pagamento e per il suo valore nominale,

principio questo che, appunto, non potrebbe valere quando occorra

risarcire un danno derivante al creditore dall'inadempimento del

debitore.

Anche l'art. 429, terzo comma, c.p.c. incorrerebbe in analogo

vizio perché, limitando ed anzi rendendo obbligatoria la

rivalutazione monetaria dei soli crediti di lavoro, porrebbe un

privilegio rispetto ai crediti di altre categorie come i commercianti

o gli artigiani, senza ragionevole giustificazione.

Il pretore, inoltre, ritiene di estendere la censura anche

all'art. 277 c.p.c. "visto in relazione con l'art. 429 c.p.c." in

quanto, nel regolare la definizione del giudizio, non prevederebbe la

condanna al pagamento del danno da svalutazione monetaria.

In riferimento alle censure mosse poi agli artt. 282 e 431 c.p.c.

il pretore crede di poter affermare che quest'ultima norma, prevedendo

l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado pronunciata a

favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di lavoro,

discriminerebbe le altre categorie di creditori di somme che sono

invece esclusi dal detto beneficio, senza che sussistano valide ragioni

a sostegno di tale differenziazione. E la censura sarebbe estensibile

all'art. 282 c.p.c., in quanto, disciplinando in via generale la

concessione dell'esecutività provvisoria della sentenza di primo

grado, non considererebbe i crediti pecuniari ed incorrerebbe, quindi,

nella violazione dell'art. 3 Costituzione.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1 977.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

ritualmente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che il principio nominalistico posto

dall'art. 1277 c.c. si fonda, giuridicamente sulla identificazione

dell'oggetto dell'obbligazione pecuniaria nella quantità di moneta

cui l'obbligazione si riferisce. Da ciò emergerebbe che il principio

stesso non costituisce deroga alle regole generali dell'adempimento

delle obbligazioni, poiché il valore della cosa dovuta, quale che

essa sia, può in linea generale aumentare o diminuire a vantaggio del

debitore o del creditore. Ed anzi l'art. 1224 c.c., ponendo l'obbligo

della corresponsione dell'interesse legale a favore del creditore di

obbligazione di valuta in base alla presunzione della produttività

del capitale pecuniario, costituirebbe una deroga al principio

generale dell'onere della prova che grava di regola sul creditore, e

rappresenterebbe il caso più importante e tipico di liquidazione

legale del danno da inadempimento.

L'Avvocatura poi, con riferimento alla censura mossa all'art. 429

c.p.c., si richiama alla giurisprudenza di questa Corte che ha

riconosciuto la razionalità della diversità di trattamento riservata

dalla norma impugnata a favore dei crediti di lavoro, e,

condividendone in pieno le argomentazioni, chiede che la relativa

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Quanto poi alle questioni concernenti gli artt. 431 e 282 c.p.c.

osserva, che le stesse sarebbero inammissibili perché irrilevanti.

La prima norma, invero, secondo la giurisprudenza della Corte,

riguarderebbe la fase dell'esecuzione della sentenza e non quella

attualmente in corso del giudizio di merito, e la seconda

presupporrebbe, per la sua applicabilità l'esistenza di condizioni,

che il giudice a quo avrebbe omesso di accertare ai fini della

regolare effettuazione del giudizio di rilevanza.

Si e pure costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati

Vincenzo Cataldi e Massimo Ungaro, che hanno depositato tempestivamente

le proprie deduzioni.

La difesa, pur condividendo i profili di illegittimità proposti

nell'ordinanza di rinvio, che peraltro andrebbero riferiti all'art.

1277 c.c. e non alle norme impugnate, e dopo avere sottolineato la

ingiustizia che si dovrebbe riscontrare nel diverso trattamento dei

crediti di valore e dei crediti di valuta, essendo sottoposti questi

ultimi soltanto alla grave erosione derivante dalla svalutazione

monetaria, si prospetta altresì tutti gli inconvenienti, le

difficoltà e le incertezze che deriverebbero alle attività

giuridico-economiche dall'accoglimento della questione in esame, con

particolare riferimento alle conseguenze che si rifletterebbero sulla

finanza statale e su tutta l'economia. Pertanto la difesa conclude

rimettendosi alle decisioni della Corte.

3. - Nel corso del procedimento civile promosso da Ragnini Mario,

geometra, contro Tettamanzi Pasquale, per ottenere il pagamento di L.

542.427, con gli interessi e la maggiorazione dovuta per il danno

derivante dalla svalutazione monetaria per prestazioni professionali,

il pretore di Milano, con ordinanza 25 gennaio 1978 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 409,429 c.p.c. e

1224 c.c. in riferimento agli artt. 1, 3,4,35 della Costituzione.

Il pretore afferma anzitutto che la richiesta di risarcimento del

danno da svalutazione monetaria dovrebbe essere disattesa in

applicazione dell'art. 1224 c.c. in difetto della prova, a carico

dell'attore, della insorgenza del danno stesso, e non potendosi, nella

specie applicare l'art. 429, terzo comma c.p.c., il quale prevede che

il giudice, nel pronunciare sentenza concernente crediti di lavoro,

deve determinare d'ufficio il maggior danno subito dal lavoratore per

la diminuzione di valore del suo credito conseguente alla svalutazione

monetaria. Invero quest'ultima norma, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.,

sarebbe applicabile non solo ai lavoratori subordinati, ma anche a

taluni rapporti di lavoro autonomo come quelli di agenzia, di

rappresentanza e di collaborazione resi in forma continuativa e

coordinata al raggiungimento di uno scopo, mentre non tutelerebbe i

rapporti di lavoro autonomi posti in essere da artigiani, consulenti,

artisti e professionisti, creando così una disparità di trattamento

ingiustificabile nell'ambito stesso del rapporto di lavoro autonomo.

Secondo il giudice a quo andrebbe comunque riesaminata più in

generale la legittimità costituzionale della diversità della

disciplina tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di lavoro

autonomo, modificando l'orientamento già espresso dalla Corte al

riguardo con la sentenza n. 130/73, secondo cui la lamentata

disparità trova razionale giustificazione nella minor gravità del

pregiudizio che deriva dall'insolvenza di uno dei clienti del

professionista rispetto all'insolvenza del datore di lavoro, la quale

ultima incide sull'unica fonte di guadagno del lavoratore subordinato.

Infatti gli appartenenti alle elencate categorie di lavoratori esclusi

dall'applicabilità del beneficio di cui al terzo comma dell'art. 429

c.p.c. vedrebbero, come ad es. gli artigiani, gravemente pregiudicata

la loro situazione economica dall'insolvenza del cliente che, come

spesso accadrebbe, abbia assorbito tutta la loro capacità di lavoro

per un certo periodo. E considerazioni analoghe dovrebbero anche

farsi per quanto riguarda i professionisti, che, oltre ad essere

spesso titolari di redditi globali modesti e non superiori a quelli dei

lavoratori subordinati, subirebbero un trattamento fiscale più

pesante di questi e sarebbero quindi seriamente pregiudicati dalla

eventuale insolvenza del cliente.

In base alle suesposte considerazioni emergerebbe altresì il

contrasto dell'art. 1224 c.c. con gli indicati precetti

costituzionali, in quanto prevederebbe la necessità della prova del

danno da svalutazione anche per quei crediti di lavoro che non sono

contemplati dall'art. 409 c.p.c.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 30 agosto 1978.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura nega che le differenziazioni censurate nell'ordinanza

di rinvio siano irrazionali e tali quindi da determinare l'ipotizzata

illegittimità costituzionale delle norme denunziate.

Invero le specie di lavoratori autonomi cui si riferisce l'art.

409 c.p.c. sembrerebbero più delle altre partecipare delle ragioni

per le quali l'intera categoria dei lavoratori subordinati è trattata

secondo i noti criteri. La disciplina in esame riguarderebbe comunque

un problema di politica legislativa da non confondere con un problema

di legittimità costituzionale, per cui l'Avvocatura conclude

chiedendo dichiararsi infondate le questioni sollevate.

4. - Nel corso del procedimento civile promosso da Pittalis Angela

contro il Ministero del tesoro per ottenere il pagamento della

differenza di retribuzione a suo dire spettantele, con gli interessi e

la maggiorazione per la svalutazione monetaria, in relazione al lavoro

di fatto svolto come dattilografa presso il detto Ministero per circa

tre anni senza che fosse intervenuto alcun atto formale di nomina, e

compensatole, sempre a suo dire, in misura inferiore a quella dovuta

agli impiegati non di ruolo aventi identiche mansioni, il pretore di

Roma, ritenuta espressamente la propria competenza ex art. 409 n. 5

c.p.c., che prevede la applicabilità delle norme del rito del lavoro

anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che non

siano devoluti dalla legge ad altro giudice, e dopo aver disposto a

favore della istante il pagamento di L. 2.162.910, a titolo provvisorio

ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c., ha pure sollevato, in

relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità della

rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro prevista dall'art. 429,

ultimo comma, c.p.c., sotto il profilo sostanzialmente già

prospettato nell'ordinanza del pretore di Firenze.

Al riguardo il giudice a quo, peraltro, a sostegno della censura,

si richiama alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stato

negato il contrasto della detta norma con l'art. 3 Cost. per quanto

riguarda l'esclusione della rivalutazione dei crediti dei dipendenti

degli enti pubblici non economici (sent. 43/77), in base a

considerazioni concernenti la figura del datore di lavoro pubblico che

lo diversificano dal datore di lavoro privato ed escludono

l'operatività dei motivi che stanno invece alla base del beneficio

per i privati. Tali sostanziali differenze sarebbero valide

indipendentemente dalla natura eventualmente privatistica del rapporto

di lavoro di cui sia parte un datore di lavoro pubblico e pertanto,

secondo il pretore di Roma, si riproporrebbe la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c. nella

parte in cui, "riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici il

vantaggio rappresentato dalla rivalutazione monetaria dei loro crediti

soltanto se per le relative controversie vige la competenza del

giudice ordinario, mentre nega quello stesso vantaggio ove il rapporto

sia affidato alla competenza del giudice amministrativo".

Inoltre il pretore ha sollevato questione di legittimità

dell'art. 423, secondo e ultimo comma, c.p.c., in relazione agli

artt. 3, 24, 102 Cost., perché consentirebbe la revoca dell'ordinanza

con cui il giudice abbia disposto il pagamento a titolo provvisorio di

somme per crediti di lavoro ritenuti accertati solo con la sentenza

che decide la causa.

Secondo il giudice a quo tale disposizione, essendo operante anche

nel caso di gravissimo danno della parte obbligata, a differenza di

quanto previsto nel rito ordinario in relazione al dispositivo della

sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, porrebbe in essere

una lesione del diritto di difesa e contrasterebbe anche con l'art.

102 Cost. in quanto limiterebbe ingiustificatamente il potere

decisionale del giudice.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 10 gennaio 1 979.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura premette che l'obbligazione ricadente sulla P.A. in

relazione all'opera prestata dalla Pittalis, non avrebbe natura

contrattuale in quanto il rapporto sarebbe stato abusivamente

istituito al di fuori delle previsioni legislative in materia, senza

l'osservanza delle procedure e dei limiti di legge. Ciò, secondo

l'Avvocatura, avrebbe rilievo ai fini di stabilire la qualità del

credito vantato dalla Pittalis, tenuto conto che la qualità stessa,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce giustificazione

del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro.

In particolare poi, quanto alla prima questione sollevata,

l'Avvocatura osserva che potrebbe prospettarsene l'irrilevanza ove non

si condividesse l'interpretazione della norma impugnata a suo dire

fornita implicitamente dal giudice a quo, cioè che la stessa non

sarebbe applicabile ai crediti derivanti da rapporti di lavoro di

natura privatistica con le pubbliche Amministrazioni, come appunto nel

caso in esame.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata perché la

giurisprudenza della Corte avrebbe ormai chiarito che la disposizione

impugnata non contrasta con l'art. 3 Cost., data la differenza fra

rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro pubblici e privati.

Aggiunge altresì che, oltre agli inconvenienti che l'accoglimento

della questione provocherebbe circa l'entità e le modalità della

spesa pubblica, la disciplina delle obbligazioni pecuniarie

costituirebbe oggetto di scelte di politica economica affidate alla

discrezionalità del legislatore.

Quanto alla censura sollevata contro l'art. 423, secondo e ultimo

comma, c.p.c. l'Avvocatura osserva che l'ordinanza ivi prevista

sarebbe un titolo esecutivo provvisorio volto ad assicurare al

lavoratore i mezzi indispensabili di sostentamento. Questa peculiare

natura escluderebbe la possibilità di comparazione con le sentenze

provvisoriamente esecutive e conseguentemente la fondatezza della

censura in relazione all'art. 3 Cost. Non sarebbero poi violati né

l'art. 24 Cost., perché la mera revocabilità dell'ordinanza non

costituirebbe rimedio di efficacia comparabile allo strumento

dell'inibitoria proposta a diverso giudice, né l'art. 102 Cost.,

perché la non revocabilità di ordinanze del giudice civile non

costituirebbe limitazione grave ed irrazionale dei poteri decisori ed

è comunque prevista dall'ordinamento processuale a norma dell'art.

177 c.p.c. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rinvio indicate in narrativa riguardano

questioni analoghe o strettamente connesse. I relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente con unica sentenza.

2. - Va anzitutto esclusa la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata con

l'ordinanza del pretore di Roma. Il giudice a quo lamenta, invero,

testualmente che tale norma "riconoscerebbe ai dipendenti di datori di

lavoro pubblici il vantaggio rappresentato dalla rivalutazione

monetaria dei loro crediti soltanto se per le relative controversie

vige la competenza del giudice ordinario mentre invece nega quello

stesso vantaggio ove il rapporto sia affidato alla competenza del

giudice amministrativo". Peraltro, come pure espressamente risulta dal

testo della ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha già ritenuto la

propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 409 n. 5 c.p.c.,

con precedente provvedimento fondato sul riconoscimento che il rapporto

di lavoro oggetto del giudizio rivestiva le caratteristiche richieste

dalla detta norma ai fini della sussistenza della competenza del

giudice del lavoro, ed ha disposto il pagamento a favore della

ricorrente della somma di L. 2.162.910 a titolo provvisorio, a norma

dell'art. 423, secondo comma c.p.c. Il giudice a quo si è quindi già

espressamente pronunciato in senso positivo sul punto della propria

competenza ed ha di conseguenza posto la premessa necessaria e

sufficiente perché a norma dell'art. 409 n. 5 c.p.c., la

rivalutazione in discorso sia applicata a suo giudizio nel caso di

specie. Se poi le argomentazioni svolte nell'ordinanza, riguardanti la

pretesa omogeneità di tutti i rapporti di lavoro in cui sia parte un

ente pubblico indipendentemente dalla natura del rapporto stesso e

dalla competenza a conoscerne, tendono a censurare, come sembra, la

limitazione del beneficio di cui si tratta ai rapporti considerati

dall'art. 409 n. 5 c.p.c., la questione è egualmente irrilevante in

quanto i rapporti che sarebbero illegittimamente esclusi non vengono

in considerazione nel giudizio di merito.

Inammissibile perché irrilevante è pure la questione sollevata

con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto relativamente

all'art. 423 c.p.c. in quanto tale norma riserverebbe un trattamento

discriminatorio a danno del datore di lavoro, prevedendo la

possibilità di emettere ordinanza di pagamento di una provvisionale

solo a favore del lavoratore. Non risulta invero che il datore di

lavoro, parte nel giudizio principale, abbia chiesto l'adozione del

provvedimento in esame a suo favore e pertanto, sotto questo profilo,

la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso,

per cui anche in questo caso viene meno il rapporto di

pregiudizialità necessaria richiesto dall'art. 23 legge 11 marzo

1953, n. 87.

Inammissibili sono altresì le questioni sollevate relativamente

all'art. 431 c.p.c. con le ordinanze dei pretori di Firenze e

Barcellona Pozzo di Gotto nelle quali si censura la detta norma, in

quanto, prevedendo l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo

grado a favore dei titolari di crediti di lavoro, porrebbe in essere

un trattamento differenziato di privilegio a favore di costoro e a

danno degli altri creditori che non sono invece ammessi a tale

beneficio.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal pretore di Firenze

deve infatti notarsi che il giudizio principale concerne una

controversia in materia di risarcimento di danni derivanti da

incidente automobilistico promossa dall'INAIL in via surrogatoria

contro il responsabile del danno per il recupero delle somme a suo

tempo versate a titolo di spese di spedalità e indennità temporanea

a favore della parte lesa. L'ordinanza considera tale credito come

ordinario e non previdenziale. La norma impugnata concerne, invece,

espressamente la liquidazione dei crediti derivanti dai rapporti di

lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. e non potrebbe in nessun caso

trovare applicazione ai fini della decisione del giudizio principale.

Per quanto riguarda la questione relativa alla stessa norma

sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto,

deve ricordarsi che questa Corte in ripetute occasioni ha chiarito che

la norma impugnata, in tutte le disposizioni di cui si compone,

attiene alla esecuzione delle sentenze nel giudizio di primo grado o

alla sospensione di essa nel giudizio di appello (sentt. 16 e 17/1977,

ordd. 63, 64/78) ed ha conseguentemente escluso la rilevanza delle

questioni sollevate relativamente alla norma stessa nella fase del

giudizio di primo grado, precisando altresì che la provvisoria

esecutività della sentenza non viene in considerazione per il semplice

fatto della emissione della sentenza ma solo se essa è posta in

esecuzione o se di questa è chiesta la sospensione al giudice di

appello. Per cui, ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (sent.

10/79), la provvisoria esecuzione può assumere rilievo solo nelle

fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga

degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa. E poiché la

questione suddetta risulta sollevata prima dell'emanazione della

sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, è evidente

che, sulla base dell'esposta costante giurisprudenza, deve

dichiararsene la inammissibilità per irrilevanza.

Infine anche la questione sollevata relativamente all'articolo 277

c.p.c. con l'ordinanza del pretore di Firenze è irrilevante.

Secondo il giudice a quo tale norma sarebbe in contrasto con il

principio di eguaglianza in quanto, nel regolare la definizione del

giudizio, non prevederebbe che nella condanna ai danni si tenga conto

della svalutazione monetaria. Ma è appena il caso di precisare che

l'art. 277 c.p.c. è una norma di carattere generale che si limita a

porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve

decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e

definire il giudizio. Detto principio non può ovviamente venire in

considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto

i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL, al titolo

suddetto, per cui è chiaro che l'articolo impugnato non può trovare

applicazione nella specie.

3. - Manifestamente infondata è poi la questione sollevata nei

confronti dello stesso art. 429 c.p.c. con le ordinanze dei pretori di

Barcellona Pozzo di Gotto, Firenze e Milano sotto il profilo del

preteso contrasto con il principio di eguaglianza, prospettato in

quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato

da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito

dell'inflazione, istituirebbe così una discriminazione a danno delle

altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti

o gli artigiani, i cui crediti rientrano invece nella diversa

disciplina dettata dall'art. 1224 c.c.

La questione, invero, è già stata dichiarata infondata con la

sent. 13/1977 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 63 e 64

del 1978, né in base a quanto ora si dirà sussistono motivi per

discostarsi da tale orientamento.

Ai fini dell'indagine che qui interessa, va ricordato che questa

Corte (sent. 130/73 ed altre), ha ritenuto che la tutela più

penetrante del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è

giustificata dalla diversità di posizioni che, con tutta evidenza, si

coglie tra l'uno e l'altro. E tale conclusione va ribadita pure in

relazione alle argomentazioni contrarie svolte nell'ordinanza di

rinvio del pretore di Milano, le quali, in sostanza, tendono a porre in

evidenza che per alcune specifiche categorie di lavoratori autonomi

(artigiani, artisti, consulenti) la generalizzazione delle

considerazioni poste a base del citato orientamento della Corte non

risponderebbe alla realtà, il che d'altra parte dovrebbe affermarsi

in genere per tutti i professionisti, dato il mutato andamento dei

rapporti sociali ed il concomitante mutamento di certi schemi

tradizionalmente accettati ma non più attuali quanto a redditività,

sicurezza e forza economica del lavoro autonomo rispetto al lavoro

subordinato. Queste affermazioni, peraltro, sono riferite a casi ed

ipotesi chiaramente marginali, come per quanto riguarda gli artigiani

che, in qualche caso, svolgerebbero il loro lavoro per un solo cliente,

o quei professionisti i cui redditi sarebbero allo stesso livello dei

lavoratori subordinati, per cui l'insolvenza di un cliente

comporterebbe un serio pregiudizio economico. Tutto ciò prescinde da

una visione globale del fenomeno del lavoro e non reca elementi

sufficienti a dimostrare l'insussistenza delle diversità già ritenute

dalla Corte con le richiamate decisioni. La questione va dichiarata

quindi manifestamente infondata anche per quanto riguarda gli altri

precetti costituzionali invocati oltre l'art. 3 Cost. (artt. 1, 4 e

35), in relazione alla pretesa violazione dei quali viene prospettato

un contrasto con la garanzia del lavoro nei precetti stessi sanzionata,

che si concreterebbe appunto nella discriminazione tra lavoratori

della quale si è sopra confermata l'insussistenza.

Ciò premesso deve riconoscersi, per gli stessi motivi anche

l'infondatezza della censura concernente l'art. 1224 c.c., sollevata

dal pretore di Milano in quanto la prova del danno da svalutazione ivi

richiesta anche per i crediti di lavoro non contemplati nell'art. 409

c.p.c. costituirebbe una violazione degli indicati precetti

costituzionali; il che, come si è testé dimostrato, è invece da

escludere.

4. - Altro particolare profilo di illegittimità degli artt. 429 e

409 c.p.c., in relazione all'art. 1224 c.c. è stato poi prospettato

nell'ordinanza del pretore di Milano, ove si afferma che la

rivalutazione di ufficio dei crediti di lavoro subordinato sarebbe

applicabile, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., anche a taluni

rapporti di lavoro autonomo (rapporti di agenzia, rappresentanza e

collaborazione resi in forma continuativa e coordinata al

raggiungimento di uno scopo), con esclusione invece di altre categorie

di lavoratori autonomi quali gli artigiani, i consulenti,

professionisti ed artisti, che si troverebbero così ad essere

discriminati, pur appartenendo tutti alla omogenea categoria dei

lavoratori autonomi, e senza che di tale disparità di trattamento

possa scorgersi una valida giustificazione.

Il giudice a quo, sul presupposto dell'applicabilità dell'art.

429, comma terzo, c.p.c. ai crediti di lavoro derivanti dai rapporti

indicati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., ravvisa una disparità di

trattamento nella mancata estensione della tutela a tutti gli altri

rapporti di lavoro autonomo.

Ma deve escludersi che la disciplina in esame costituisca una

ingiustificabile discriminazione nell'ambito dello stesso lavoro

autonomo poiché i rapporti di lavoro di questo tipo contemplati

nell'art. 409 n. 3 c.p.c. sono caratterizzati da una attività

essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale

che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di

questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della

rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c.,

identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore,

quale parte economicamente più debole, quel tanto di arricchimento

conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di

lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura

organizzativa (sent. 13/77).

Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della diversità di

trattamento censurata dal giudice a quo e pertanto, sulla base della

costante giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi la lamentata

violazione del principio di eguaglianza.

5. - La questione sollevata in relazione all'art. 423 c.p.c. nella

ordinanza del pretore di Roma non è fondata.

Si censurano invero il secondo e quarto comma dell'art. 423 c.p.c.

per ciò che riguarda la sospensione o revocabilità della ordinanza

di cui sopra, consentita espressamente solo con la sentenza che decide

la causa, in quanto ciò costituirebbe una ingiustificata disparità

di trattamento in relazione a quanto accade nel rito ordinario, che

consente invece la revoca della provvisoria esecuzione della sentenza

di condanna (art. 283, secondo comma, c.p.c.).

Si concreterebbe così una violazione, oltre che del principio di

eguaglianza, anche della garanzia del diritto di difesa, di cui

all'art. 24 Cost. e del libero e pieno esercizio della funzione

giurisdizionale, sancito dall'art. 102, primo comma, Cost.

Le censure così prospettate partono dal presupposto che la

speciale disciplina in esame privilegi irrazionalmente il lavoratore

parte in giudizio, apprestandogli una tutela ingiustificatamente

discriminatoria nei confronti del datore di lavoro o, addirittura, nei

confronti della generale categoria dei soggetti parti in causa

destinatari di provvedimenti dichiarati provvisoriamente esecutivi.

Ma in contrario deve affermarsi che il legislatore, nel dettare le

disposizioni impugnate, ha invece obbedito a considerazioni dettate

dalla peculiarità dei crediti in esame, in relazione alla quale già

questa Corte ha riconosciuto che il pagamento di somme a titolo

provvisorio regolato dall'art. 423 c.p.c. risponde alla esigenza del

sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore (sent.

16/77).

La materia è suscettibile quindi di regolamentazione

differenziata, e le norme in esame si adeguano razionalmente alla

sopra accennata esigenza sia per quanto riguarda la previsione

dell'attribuzione della provvisionale solo a favore del lavoratore,

sia per quanto riguarda la revocabilità solo con la sentenza,

giacché anche questo particolare trattamento è ispirato alla

realizzazione delle anzidette esigenze escludendo la possibilità di

una immediata reazione della controparte che vanifichi la urgente

attuazione della garanzia alla quale, invece, come si è detto, tende

la legge.

Appare perciò evidente l'insussistenza del presupposto delle

censure in esame, e deve quindi concludersi per l'infondatezza delle

questioni sollevate.

Le argomentazioni sopra svolte valgono anche per quanto riguarda

la pretesa violazione dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza

costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa

consente che le relative modalità di esercizio siano regolate secondo

le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. E

valgono, altresì, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il

profilo della pretesa violazione dell'art. 102 Cost., poiché la

denunziata regolamentazione della revoca o sospensione dell'ordinanza

di provvisoria esecuzione, rispondente a razionale giustificazione ed

aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente

sulla sostanza del potere - dovere dell'organo giurisdizionale

chiamato a decidere in materia.

6. - Infondata è poi la censura sollevata con l'ordinanza del

pretore di Firenze relativamente all'art. 282 c.p.c., che

contrasterebbe con l'art. 3 Cost. in quanto, disciplinando in via

generale la concessione della clausola di esecutività provvisoria

della sentenza di primo grado non riserverebbe agli altri crediti

pecuniari lo stesso trattamento adottato dall'art. 431 c.p.c. per

quelli di lavoro.

Ed invero la norma di favore dettata dall'art. 431 c.p.c. trova il

suo fondamento nella particolare natura, già innanzi chiarita, dei

crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di

esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso

agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione

del credito.

Tali peculiarità non sussistono per gli altri crediti pecuniari e

pertanto è razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi

riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nell'art. 282

c.p.c., che peraltro offre possibilità di ampia applicazione

nell'ambito del processo ordinario.

7. - Con l'ordinanza del pretore di Firenze è stata infine

sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

Afferma il detto giudice, in sostanza, che l'art. 1224, secondo

comma, così come è stato costantemente interpretato dalla

giurisprudenza, escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la

risarcibilità del danno da svalutazione monetaria derivante al

creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di

valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti.

Si concreterebbe così una discriminazione non giustificata dalla

natura dei crediti che dovrebbe ritenersi omogenea per quanto riguarda

l'esigenza di garantire, in entrambe le ipotesi, "l'effettivo ristoro"

del patrimonio del creditore danneggiato a causa dell'inadempimento.

Non potrebbe invero ragionevolmente farsi ricorso al principio

nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari

si estinguono con moneta avente corso legale, come invece avrebbe

erroneamente fatto la giurisprudenza, in quanto con ciò si

identificherebbe arbitrariamente il momento dell'adempimento

dell'obbligazione pecuniaria cui si riferisce appunto l'art. 1277 c.c.

con il momento dell'inadempimento cui, invece, ha riguardo l'art. 1224

c.c.

La questione non è fondata.

Secondo l'opinione della giurisprudenza tradizionale, in effetti,

pur ammettendosi che i maggiori danni risarcibili ai sensi dell'art.

1224, secondo comma, c.c. riflettono anche quelli derivanti dalla

svalutazione monetaria, si è in concreto riconosciuto il relativo

diritto solo dopo la dimostrazione da parte del creditore di avere

risentito un particolare pregiudizio per l'indisponibilità della

somma in connessione con la svalutazione progressivamente intervenuta.

Questo orientamento era logicamente conseguenziale alla distinzione

operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza fra le così dette

obbligazioni di valuta, in relazione alle quali l'oggetto e la

quantità delle prestazioni è determinata originariamente in moneta

con riferimento ad una predeterminata unità di misura dei valori e

che, come tali, sono soggette al principio nominalistico di cui

all'art. 1277 c.c., e le altre obbligazioni, genericamente definite

invece come obbligazioni di valore, ed in relazione alle quali la

prestazione è determinata in caso di inadempimento in funzione della

conversione in danaro del valore del bene controverso, secondo i

valori monetari del momento. Il debito di valore si converte infatti

in obbligazione pecuniaria solo al momento in cui avviene la

aestimatio rei e si stabilisce la misura del danno.

Per i debiti di valore non si pone, quindi, un problema di

rivalutazione monetaria, difettando il presupposto di una obbligazione

originariamente pecuniaria.

Data questa diversità di caratteristiche, la distinzione operata

dalla giurisprudenza era già indubbiamente conforme ad un criterio

logico giuridico rispondente ai requisiti di razionalità richiesti per

l'osservanza dell'art. 3 Cost. Invero la differenziazione dell'oggetto

delle obbligazioni spiegava la diversità delle conseguenze

dell'inadempimento, in relazione appunto alla funzione svolta dal

risarcimento per inadempimento che tende, sì, a reintegrare il

patrimonio del creditore del depauperamento subito per effetto

dell'inadempienza, ma sempre e soltanto in relazione all'oggetto della

obbligazione. Se perciò essa è di valuta, tale rimane anche dopo la

scadenza, ed è assolvibile, secondo quanto stabilito dall'art. 1277,

anche in tale momento, con la prestazione dell'oggetto, salvo

ovviamente la corresponsione dell'interesse legale, ai sensi

dell'articolo 1224, primo comma, c.c.

L'onere della prova del maggior danno subito dal creditore di una

obbligazione pecuniaria, nel caso di sopravvenuta svalutazione

monetaria, si adeguava quindi in modo razionalmente corretto alla

oggettiva differenza emergente fra le due specie di obbligazioni,

rappresentando il risarcimento del danno in tale ipotesi un quid

pluris rispetto al pregiudizio derivante al creditore

dall'inadempimento ed evidenziando quindi la necessità della relativa

dimostrazione.

La giurisprudenza più recente, peraltro, di fronte alla

possibilità che, in concreto, l'applicazione di tale orientamento

conducesse ad aggravare oltre misura la posizione del creditore sul

piano probatorio, restringendo di fatto il risarcimento nei limiti

degli interessi legali, di gran lunga inferiori al saggio medio della

svalutazione monetaria, ha creduto di dover attenuare la rigidità dei

principi suddetti, pur senza smentirli, rendendo possibile una loro

maggiore adattabilità alla esigenza di tutela del patrimonio del

creditore rispetto alle conseguenze della svalutazione monetaria. Ed a

tal fine la stessa giurisprudenza ha interpretato più latamente

l'art. 1224 c.c. per quanto riguarda la dimostrazione del maggior

danno subito dal creditore stesso, ammettendo che essa possa fondarsi

anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire,

caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una

determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato

anche eventualmente a criteri di equità, rispecchi tuttavia

l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo

creditore in relazione alla svalutazione monetaria. Ed allo scopo ha

anche elaborato una casistica con riferimento alle condizioni e

qualità personali del creditore e alle correlative modalità di

impiego del denaro, secondo i criteri della normalità e della

possibilità, per desumere presuntivamente quali maggiori utilità,

nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto

procurare al creditore.

Tutto ciò premesso e tenuta pure presente la più recente

evoluzione giurisprudenziale testé illustrata, che fornisce ulteriori

criteri di giudizio per ritenere appagante la valutazione

dell'incidenza del fenomeno della svalutazione monetaria in relazione

alle obbligazioni di valuta, deve escludersi la fondatezza della

censura sollevata in relazione all'art. 3 Cost., la cui osservanza,

secondo la costante giurisprudenza della Corte, è assicurata quando la

diversità di trattamento corrisponda razionalmente alla diversità

delle situazioni giuridiche regolate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili perché irrilevanti le questioni di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 277 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del

pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di

Barcellona Pozzo di Gotto indicata in epigrafe in riferimento all'art.

3 Cost.;

c) dell'art. 429 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di

Roma indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.;

d) dell'art. 431 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del

pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nonché con l'ordinanza del

pretore di Firenze indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3

Cost.;

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevate con le suddette

ordinanze dei pretori di Firenze, Barcellona Pozzo di Gotto e Milano

in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost.;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 282 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del

pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del

pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.;

c) degli artt. 429 e 409 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza

del pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 1, 4, 35 Cost.;

d) dell'art. 1224 c.c. sollevata con le suddette ordinanze dei

pretori di Firenze e Milano in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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