Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 21 aprile 1993 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile

vertente tra Mosca Ersilia e S.p.a. Industria Componenti Plastici,

iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento ingiuntivo promosso da Ersilia

Mosca nei confronti della S.p.a. Industria Componenti Plastici per il

pagamento del trattamento di fine rapporto con rivalutazione della

somma capitale e interessi legali dal giorno della maturazione del

credito, il Pretore di Milano, con ordinanza del 21 aprile 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,

terzo comma, cod. proc. civ. per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza,

sia sotto il profilo del principio di eguaglianza.

Sotto il primo profilo, l'illegittimità costituzionale è

sopravvenuta, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla legge

26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato il saggio degli interessi

legali, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dal cinque al dieci per

cento. Nell'ipotesi dall'art 429 cod. proc. civ., il quale, secondo

l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza, prevede il cumulo

della rivalutazione con gli interessi legali (calcolati sulla somma

rivalutata), l'applicazione del nuovo saggio di interessi comporta un

irrazionale eccesso di tutela dei crediti di lavoro rispetto al

prezzo di mercato del denaro.

Sotto il secondo profilo, il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione sarebbe sopravvenuto in seguito alla sentenza di questa

Corte n. 156 del 1991. Una volta estesa ai crediti previdenziali, la

tutela privilegiata dell'art. 429 non può più essere giustificata

adducendo "la necessità di porre una remora alla resistenza e agli

ingiustificati ritardi dei datori di lavoro nell'adempimento delle

loro obbligazioni". Perciò, la responsabilità per ritardo

dell'adempimento dei crediti di lavoro dovrebbe essere ricondotta nei

limiti della disciplina generale dell'art. 1224 cod. civ. come

interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la

sentenza n. 5299 del 1989.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

L'interveniente osserva che questa Corte ha avuto occasione di

affermare a più riprese le ragioni che sono a fondamento del

trattamento particolare riservato ai crediti di lavoro,

individuandole, tra l'altro, nel riequilibrio dell'arricchimento

conseguito dal datore di lavoro e nella remora all'inadempimento.

Tali ragioni permangono tuttora, né risultano scalfite dalla nuova

disciplina del tasso di interesse. Se, infatti, la rivalutazione è

parte del credito, come ritiene la giurisprudenza prevalente, anche

su questa parte gli interessi non possono che essere calcolati al

tasso legale, quale che esso sia. La fattispecie va valutata anche

dal lato di chi ritarda il pagamento. E sotto tale aspetto il cumulo

di rivalutazione e interessi non sarebbe irragionevole.

Non si possono trarre argomenti contrari dalla diversa disciplina

introdotta per i criteri previdenziali, diversa essendone la ratio

rispetto alla disciplina particolare dei crediti di lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Milano impugna l'art. 429, terzo comma, cod.

proc. civ., "in quanto riserva un trattamento deteriore ai datori di

lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni", i

quali sono invece soggetti alla normativa contenuta nell'art. 1224

cod. civ.

L'impugnativa è proposta in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza

sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, e

corrispondentemente è articolata, nella motivazione, in due

questioni distinte:

a) incostituzionalità della norma denunciata perché il cumulo

della rivalutazione con gli interessi legali, elevati al dieci per

cento dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, accorda ai crediti di

lavoro un eccesso irragionevole di tutela;

b) incostituzionalità del privilegio previsto dalla norma

denunciata perché, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 156

del 1991, è venuta meno la ragione che poteva giustificare il

diverso trattamento dei crediti di lavoro rispetto alle altre

obbligazioni pecuniarie regolate dalla norma generale dell'art. 1224

cod. civ.

2. - In relazione ai crediti previdenziali l'impugnativa è

inammissibile per la duplice ragione che oggetto del giudizio a quo

è un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha

riguardo la norma impugnata.

3. - La questione sub-a) è inammissibile perché impegna la sfera

riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore.

Il giudice remittente fa proprio, in sostanza, l'argomento con cui

all'indomani della legge n. 353 del 1990 una parte della dottrina

civilistica ha avanzato sospetti di sopravvenuta incostituzionalità

dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. La ratio dell'art. 1

della legge, che ha modificato l'art. 1284, primo comma, cod. civ.,

sarebbe quella di inglobare nel saggio degli interessi legali, oltre

al corrispettivo per l'uso del denaro, anche un compenso forfettario

per il diminuito potere di acquisto della somma capitale a causa dei

processi inflattivi. Perciò, dopo il 1 gennaio 1991, il cumulo

dell'importo della svalutazione con gli interessi legali (mentre per

gli altri crediti vale la regola del non cumulo), comporterebbe per i

crediti di lavoro una irrazionale duplicazione di copertura del

deprezzamento della moneta. In virtù del cumulo l'interesse nominale

del dieci per cento stabilito dal nuovo testo dell'art. 1284 cod.

civ. si converte, nell'ipotesi dell'art. 429 cod. proc. civ., in

interesse reale: il che è ritenuto eccessivo.

L'irrazionalità emerge dal punto di vista dell'analisi economica,

la quale non distingue, a differenza dell'analisi giuridica, tra

godimento legittimo di una somma di denaro in base a un rapporto di

credito e godimento illegittimo per mancato tempestivo pagamento del

debito. Non si potrebbe obiettare che l'aumento del saggio degli

interessi legali è stato disposto con riguardo agli interessi

corrispettivi, e dunque gli interessi nella misura del dieci per

cento sono dovuti indipendentemente dall'inflazione: una norma

giuridica non può essere compresa separandola dal problema al quale

ha inteso rispondere, e non c'è dubbio, secondo la dottrina sopra

riferita, che l'art. 1 della legge n. 353 ha voluto rispondere

all'esigenza di un livello del saggio di interesse che scontasse

forfettariamente anche la svalutazione della moneta. Ma questa

razionalizzazione del nuovo art. 1284 cod. civ. non è trasferibile

tout court nell'analisi giuridica delle fattispecie di mora debendi,

dove non si tratta di regolare un rapporto che dà titolo (oneroso)

al godimento temporaneo di una somma di denaro spettante ad altri,

bensì di valutare la diminuzione patrimoniale sofferta dal creditore

per la mancata disponibilità immediata di liquidità a causa

dell'inadempimento del debitore.

Tanto meno la riduzione della valutazione giuridica alla pura

analisi economica è possibile in relazione alla norma speciale

dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede una tutela

privilegiata fondata sulla rilevanza costituzionale dei crediti di

lavoro. Ad essa è sotteso un bilanciamento, tra la razionalità

economica e i valori personali evocati dall'art. 36 della

Costituzione, che coinvolge la scelta tra una pluralità di soluzioni

(eventualmente incidenti sulla stessa natura dell'obbligazione del

datore di lavoro) e perciò appartiene alla sfera riservata alla

discrezionalità legislativa. Né si può dire che la scelta sia

pregiudicata dalla soluzione adottata dall'art. 16, comma 6, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla ricaduta dell'art. 1

della legge n. 353 del 1990 sui crediti previdenziali di cui all'art.

442 cod. proc. civ., assoggettati a una regola analoga a quella

dell'art. 429 per effetto della sentenza di questa Corte n. 156 del

1991. A questa categoria di crediti l'art. 36 della Costituzione non

è applicabile se non "per il tramite e nella misura" dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione (cfr. sentenze nn. 156 e 119 del

1991), cioè con un limite che introduce nel bilanciamento

soggiacente al citato art. 16, comma 6, una ratio autonoma.

D'altra parte, in una prospettazione più ampia della razionalità

economica, il problema posto dal giudice remittente potrebbe essere

risolto, anziché con un intervento diretto sull'art. 429 cod. proc.

civ., con una revisione dell'art. 1284 cod. civ. come modificato

dalla legge n. 353 del 1990, la cui rigidità, in contrasto con

l'odierna tendenza al ribasso dei tassi di interesse, appare

inopportuna in una economia fluida come quella attuale,

caratterizzata da continui mutamenti dei parametri economici e

finanziari.

4. - La questione sopra distinta sub b) non è fondata.

La tutela privilegiata dei crediti di lavoro rispetto alla

disciplina generale dell'art. 1224 cod. civ. non viola il principio

di eguaglianza, essendo giustificata, come già si è accennato,

dalla peculiare valenza costituzionale attribuita dall'art. 36 della

Costituzione al diritto del lavoratore alla retribuzione,

indipendentemente dall'eventuale funzione di remora a pratiche

ritardatrici del pagamento da parte dei datori di lavoro, tra i quali

figurano anche lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni.

Del resto, la stessa ordinanza di remissione, pur propugnando la

riduzione "nei limiti della regola generale consacrata nell'art. 1224

cod. civ. della portata della norma contenuta nell'art. 429 cod.

proc. civ.", in realtà si riferisce soltanto alla regola di

non-cumulo degli interessi e della rivalutazione, statuita dalla

sent. n. 5299 del 1989 della Corte di cassazione a sezioni unite,

mentre non mette in discussione le altre peculiarità che

differenziano la disciplina dell'art. 429 dal diritto comune

(liquidazione d'ufficio del "maggior danno" senza bisogno di domanda,

né di alcuna prova da parte del lavoratore; irrilevanza

dell'imputabilità del ritardo dell'adempimento a colpa del debitore;

decorrenza in ogni caso dal giorno della maturazione del credito,

indipendentemente dai presupposti della mora ex re di cui all'art.

1219, secondo comma, cod. civ.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, sotto il profilo sopra specificato sub a),

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo

comma, cod. proc. civ., sollevata dal Pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione sotto il profilo sopra

specificato sub b);

Dichiara inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima

questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti

previdenziali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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