Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1987

Altra decisione · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2

marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le

prestazioni professionali dei geometri) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Tribunale di Sondrio

nel procedimento civile vertente tra Folini Marziano e Martini

Antonio ed altra iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno

1983;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale di Sondrio

nel procedimento civile vertente tra Vega Franco Corrado e s.n.c.

Fratelli Lusardi ed altro iscritta al n. 620 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11

dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Tribunale di Sondrio

nel procedimento civile vertente tra Ruffoni Antonio e Conforti Lino

iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Vicenza

nel procedimento civile vertente tra Semilia Vincenzo e Petracca

Bruno iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1.1. - Con ordinanza emessa il 22 luglio 1982 (notificata il 24 e

comunicata il 25 agosto successivi; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1983 e iscritta al n. 651 reg. ord. 1982)

nel procedimento civile tra il geometra Folini Marziano, Martini

Antonio e Todeschini Attilia avente per oggetto il pagamento della

somma dovuta per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi

dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144, il Tribunale di Sondrio giudicò

rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l.

2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che sulle somme

dovute e non pagate a saldo della specifica, entro il termine di

sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del

professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati

al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 (notificata e

comunicata il 13 maggio successivo; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 620 reg. ord.

1983) nel procedimento civile tra il geometra Vega Franco Corrado e

la s.n. c. Fratelli Lusardi, avente per oggetto il pagamento delle

somme dovute per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi

dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Sondrio

sollevò d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144,

nella parte in cui prevede che, decorsi sessanta giorni dalla

presentazione della parcella dei compensi da parte del geometra,

decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati

al tasso di sconto della Banca d'Italia;

1.3. - Con ordinanza emessa al 19 maggio 1983 (comunicata il 31 e

notificata il 20 luglio successivi; nella Gazzetta Ufficiale n. 46

del 15 febbraio 1984 e iscritta al n. 769 reg. ord. 1983) nel

procedimento civile tra il geometra Ruffoni Antonio e Conforti Lino

avente per oggetto il pagamento delle somme dovute per prestazioni

professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949,

n. 144, il Tribunale di Sondrio sollevò d'ufficio, in riferimento

all'art, 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15

l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che, decorsi

sessanta giorni dalla presentazione della parcella dei compensi da

parte del geometra, decorrono sulle somme dovute e non pagate gli

interessi ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia;

1.4. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 (comunicata il 14 e

notificata il 16 del succesivo mese di febbraio 1984; pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al

n. 318 reg. ord. 1984) sulla opposizione a precetto intimato al

Semilia Vincenzo, spiegata dal geometra Petracca Bruno per il

pagamento dei compensi professionali e degli interessi calcolati ai

sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Vicenza

dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144

nella parte in cui dispone che sulle somme dovute ai geometri per le

loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca

d'Italia in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.) che

stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5% e con

il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost.;

2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

2.2. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;

Considerato che

3. - I quattro incidenti vanno riuniti perché accomuna le

ordinanze di rimessione la stessa questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144 (Approvazione

della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei

geometri) nella parte in cui rescrive che sulle somme dovute ai

geometri per compensi professionali e non pagate sono dovuti gli

interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca

d'Italia in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 c.c.;

4. - Questa Corte non ha mancato di avvertire - con ord. n. 67 del

1987, resa a proposito dell'art. 9 comma quarto l. 2 marzo 1949, n.

143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e

architetti), - che il danno provocato dall'inadempimento dei debiti

pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo

nonché d'impiego pubblico, in applicazione del principio enunciato

dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla C. cost. n. 300

del 1986, è determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150

d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), e

pertanto è preliminare all'esame della prospettata questione

d'illegittimità la verifica della incidenza sulla stessa

dell'enunciato principio, che la Corte non può non rimettere ai

giudici a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 651/1982, 620 e 769/1983 e

318/1984, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio

(nn. 651/1982, 620 e 769/1983) e al Tribunale di Vicenza (n.

318/1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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