Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre

1975 dal giudice conciliatore di Cagliari nel procedimento civile

vertente tra Massacci Bruno e Onano Mario, iscritta al n. 621 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 24 ottobre 1975 il giudice conciliatore

di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 codice procedura

civile (che prevede la condanna del datore di lavoro anche al maggior

danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore

del suo credito), assumendo che l'inapplicabilità della norma

denunziata ai crediti dei lavoratori autonomi darebbe luogo ad una

ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di

lavoratori e quelle cui invece si applica la disposizione predetta; che

nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza di

rimessione, la disposizione impugnata è applicabile anche alle

controversie relative a taluni rapporti di lavoro autonomo quando la

prestazione di lavoro si sia concretata in una attività " continuativa

e coordinata, prevalentemente personale" (art. 409, n. 3 codice

procedura civile);

che, pertanto, la denunziata disparità di trattamento tra crediti

di lavoro autonomo e crediti derivanti da rapporti di lavoro

subordinato, nei termini generali in cui è stata prospettata dal

giudice a quo, non sussiste poiché la legge ha voluto tutelare

qualsiasi rapporto di lavoro, sia esso subordinato oppure autonomo, che

abbia i requisiti sopra indicati, al fine di riequilibrare la posizione

di sfavore nella quale il lavoratore, quale parte economicamente più

debole, viene in fatto a trovarsi nei confronti del proprio datore di

lavoro;

che la mancata applicazione dell'art. 429 codice procedura civile

ai rapporti di lavoro autonomo che, come quello in esame, non si

concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata a

carattere prevalentemente personale non è priva di razionale

giustificazione poiché in tal caso non ricorre quella posizione di

debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro nella quale si è

visto consistere la ratio del particolare strumento di tutela

apprestato da detta disposizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429 codice procedura civile sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. dal giudice conciliatore presso il

tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari