Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 409

e 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo

modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie individuali di lavoro), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Antonino Velia e l'ospedale Agostino

Bassi, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Bosco Rinaldo e l'Automobile Club di

Torino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

3) ordinanza emessa il 5 luglio 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Pelligra

Giuseppe e il Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica, iscritta al

n. 440 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

4) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Rocca Gaetano

e il Consorzio dell'agro di Donnalucata, iscritta al n. 441 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

5) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Arrabito Rosa

e Arrabito Andrea ed altri, iscritta al n. 442 del registro ordinanze

del 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317

del 4 dicembre 1974;

6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal pretore di Pontremoli

nel procedimento civile vertente tra Melli Mario e il comune di

Pontremoli, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;

7) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Civitavecchia

nel procedimento civile vertente tra Marzovilla Vittorio e il Consorzio

autonomo per il porto di Civitavecchia, iscritta al n. 230 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

8) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Grottaglie nel

procedimento civile vertente tra Briganti Carmela e l'ospedale civile

San Marco, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;

9) ordinanza emessa l'8 gennaio 1975 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Tresoldi Pietro e l'Ente autonomo del

teatro alla Scala di Milano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del

28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Melli Mario, dell'Automobile club

di Torino, del comune di Pontremoli, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Melli, l'avv. Sergio Di Nola, per

l'Automobile club di Torino, l'avv. Giovanni Lavagnini, per il comune

di Pontremoli e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con nove ordinanze dei pretori in funzione di giudici del

lavoro di Milano, di Torino, di Pontremoli, di Civitavecchia e di

Grottaglie e del giudice del lavoro del tribunale di Modica sono

sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409,

nn. 4 e 5 e 429, comma terzo, del codice di procedura civile nel testo

risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

2. - In particolare, il pretore di Civitavecchia, nel procedimento

vertente tra Vittorio Marzovilla ed il Consorzio autonomo per il porto

di Civitavecchia, a proposito dell'art. 409, n. 4, secondo cui sono

controversie individuali di lavoro, tra le altre, quelle relative a

"rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono

esclusivamente o prevalentemente attività economica", assume che la

norma, limitatamente alle parole "o prevalentemente", sia in contrasto

con gli artt. 25, comma primo, e 3, comma secondo, della Costituzione.

Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui

dispone che rientrano tra le controversie individuali di lavoro quelle

relative a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che

svolgono prevalentemente attività economica.

Secondo il giudice a quo il criterio legislativo, in base al quale

la discriminazione della giurisdizione ordinaria ed amministrativa deve

essere attuata, della prevalenza dell'attività economica su quella non

economica dell'ente, sarebbe un criterio molto incerto e generico,

oltre che razionalmente non valutabile, con la conseguenza che la

giurisdizione non risulta legislativamente delimitata con accezione

tecnico-giuridica precostituita e la determinazione di essa avviene ex

post con soluzioni eventualmente non univoche. Al cittadino e al

giudice non sarebbe offerta alcuna garanzia di predeterminata

tranquillità decisoria. E quindi sarebbe violato l'art. 3, secondo

comma, della Costituzione perché la decisione al riguardo impedirebbe

in fatto il sereno sviluppo dell'individuo nell'ambito del contesto

sociale e ne limiterebbe in concreto la libertà e l'uguaglianza

imponendogli un'iniqua attesa prima di conoscere il giudice competente

della sua controversia. Il principio del giudice naturale poi sarebbe

leso dall'incertezza del criterio (o dei criteri) da seguire e del

giudice da invocare e dalla determinazione della competenza o

giurisdizione non già con riferimento a fattispecie astratte ma a

posteriori, in relazione ad una regiudicanda insorta con possibilità

per il giudice di creare discrezionalmente ipotesi di spostamento della

competenza e di accertare i presupposti legali relativi sulla base di

rilevazioni non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela

della parte.

Davanti a questa Corte non si è avuta costituzione di alcuna delle

parti. È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri

a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

non fondatezza della questione.

3. - I pretori di Milano e di Pontremoli, i pretori di Torino e

quello di Grottaglie assumono che l'art. 409, n. 5, del codice di

procedura civile relativamente alle espressioni "sempreché non siano

devoluti dalla legge ad altro giudice", sia in contrasto

rispettivamente con gli artt. 3 e 102, con gli artt. 3 e 25 e con gli

artt. 3, 4, comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione.

Al riguardo, va preliminarmente segnalato, siccome risulta dagli

atti di causa, che il pretore di Milano ha sollevato la questione

anzidetta nel procedimento vertente tra Pietro Tresoldi e l'Ente

autonomo del teatro alla Scala di Milano, dopo che l'ente convenuto

aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e

depositato copia dello stesso nella cancelleria dello stesso pretore.

La norma de qua sembra impugnata in toto con l'ordinanza del

pretore di Milano emessa nella causa tra Antonino Velia e l'ospedale

Agostino Bassi.

Con tutte le ordinanze, della norma in questione viene denunciata

l'illegittimità costituzionale limitatamente all'inciso sopraddetto,

ma della stessa non univocamente è indicato il profilo sotto cui

sussisterebbe nei vari casi il contrasto con le disposizioni

costituzionali a riferimento. Ed infatti, secondo le citate due

ordinanze del pretore di Milano l'art. 409, n. 5, sarebbe

costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui riserva al giudice

amministrativo le controversie degli enti pubblici non economici e

dello Stato"; secondo il pretore di Pontremoli l'illegittimità

costituzionale della norma risiederebbe nella parte in cui la stessa

"ha chiaramente inteso conservare alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo la cognizione del rapporto di pubblico impiego";

per il pretore di Grottaglie l'illegittimità costituzionale sarebbe

della parte della norma che fa salva la competenza del giudice speciale

in riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed

altri rapporti di lavoro pubblico; ed infine, sembra che il pretore di

Torino voglia individuare la dedotta illegittimità costituzionale

della norma nella parte in cui questa non attribuisce alla competenza

del pretore le controversie relative ai rapporti di lavoro dei

dipendenti degli enti che svolgono attività economica non prevalente.

a) Con le due ordinanze del pretore di Milano la denuncia di

illegittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, in parte qua è

prospettata in relazione agli artt. 3 e 102 della Costituzione.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 si sarebbe

venuta a creare una palese disparità di trattamento nella tutela

processuale tra alcuni lavoratori (dipendenti da privati o da enti

pubblici economici, e anche da enti pubblici non economici ove il

rapporto sia destinato a soddisfare esigenze dell'ente di carattere

eccezionale o temporaneo) ed altri lavoratori (dipendenti della

amministrazione statale e degli enti non economici, quando il rapporto

abbia carattere di stabilità), nonostante che le posizioni attive e

passive delle parti non siano, tanto più dopo la recente disciplina

legislativa posta per il settore privato a garanzia della stabilità

del posto di lavoro, nell'uno e nell'altro caso sostanzialmente

dissimili.

Siffatte valutazioni non perdono di validità per effetto della

recente istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Nel

procedimento davanti a tali tribunali, infatti, non è dato rilevare

alcuna disposizione analoga e di pari efficacia di quelle che nel

processo ordinario tendono non solo a favorire la speditezza della

decisione ma anche a riequilibrare nel momento processuale la

condizione di inferiorità del lavoratore sul piano sostanziale.

Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell'art. 102 della

Costituzione il pretore di Milano osserva che la regola dell'unicità

di giurisdizione è posta a favore del giudice ordinario: essa nel

disegno del legislatore costituente doveva assumere il rilievo di una

direttiva preminente rispetto a quella alternativa dell'art. 103 della

Costituzione, ed a tale direttiva il legislatore ordinario avrebbe

dovuto attenersi nella emanazione della nuova disciplina per le

controversie individuali di lavoro.

Nel giudizio introdotto con le due ordinanze del pretore di Milano

non vi è stata costituzione di parte. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri il quale ha concluso nel senso della non

fondatezza della sollevata questione.

b) Secondo il pretore di Torino che ha sollevato la questione nel

procedimento vertente tra Rinaldo Bosco e l'Automobile Club di Torino,

l'art. 409, n. 5, in parte qua, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e

25 della Costituzione in quanto la carenza di giurisdizione del pretore

del lavoro in ordine agli enti che svolgono attività economica non

prevalente risulta stabilita in funzione di un parametro privo di

qualsiasi seria ragionevolezza; e in quanto la norma denunciata

impedirebbe la individuazione certa ed anteriore al contenzioso del

giudice naturale precostituito per legge.

In particolare, rileva che l'art. 409, n. 4, ha individuato una

nuova categoria di enti pubblici, quelli cioè che svolgono prevalente

attività economica, categoria che si colloca a fianco degli enti

pubblici economici tout court (es. ENEL) e degli enti pubblici non

economici, e che i rapporti di lavoro facenti capo agli enti di cui

alle prime due categorie sono di pertinenza del pretore del lavoro;

rileva, altresì, che la natura esclusivamente o prevalentemente

economica dell'ente deve essere indagata in concreto sulla base di

criteri di effettività e che siffatta indagine pone in luce un

bipolarismo tra enti la cui attività economica è prevalente o non

prevalente con il conseguente possibile oscillare tra l'una e l'altra

categoria da parte di uno stesso ente solamente in funzione delle

scelte operate dagli organi direttivi; rileva, infine, che, portando il

discorso sul piano del rapporto di lavoro, deriva che il passaggio

eventuale di un ente dalla categoria degli enti pubblici

prevalentemente economici a quella degli enti pubblici prevalentemente

non economici determina la giurisdizione del pretore del lavoro o

quella dell'organo di giustizia amministrativa senza che il dipendente

possa interferire o svolgere alcun sindacato e senza che il rapporto di

lavoro subisca in concreto alcuna modifica. Osserva, a conclusione, che

la arbitrarietà del parametro normativo emerge chiaramente dalla

considerazione che una sostanziale diversità tra rapporto di lavoro

pubblico e rapporto di lavoro privato non sussiste più, come risulta

anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Davanti a questa Corte si è costituito l'Automobile club di Torino

ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Automobile club di Torino, con l'atto di costituzione e con la

memoria, chiede che questa Corte dichiari non fondata la sollevata

questione.

Nello stesso senso conclude, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.

c) Secondo il pretore di Pontremoli che ha emesso l'ordinanza nel

processo vertente tra Mario Melli e il comune di quella città, l'art.

409, n. 5, del codice di procedura civile nella parte già indicata

sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione. La norma

denunciata, infatti chiaramente conserva alla giurisdizione del giudice

amministrativo la cognizione dei rapporti di pubblico impiego. E ciò

mentre sempre più evidenziata e sensibile appare l'esigenza di

unificare processualmente la disciplina dei rapporti relativi al

settore pubblico con quella dei rapporti relativi al settore privato,

attribuendo anche la cognizione dei primi alla autorità giudiziaria

ordinaria.

In applicazione dell'art. 3 della Costituzione non può sussistere

discriminazione sul piano dei rapporti di lavoro tra dipendenti degli

enti pubblici e dipendenti di soggetti privati, anche per il fatto che,

specie dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul rito del lavoro,

la giurisdizione ordinaria si presenta più agevolmente accessibile,

meno costosa e dotata di procedura più celere. Senza dire che il

giudice ordinario nella materia de qua è dotato di più ampi poteri

rispetto al giudice amministrativo, come è dato riscontrare

dall'analisi delle norme concernenti la regolamentazione dei tribunali

amministrativi regionali.

La profonda evoluzione verificatasi nel mondo del lavoro rende

necessaria l'unificazione, sul piano processuale, del sistema di tutela

per impedire che di fatto si verifichi una profonda diseguaglianza tra

le due grandi categorie di lavoratori rispettivamente pubblici e

privati.

Secondo il pretore di Pontremoli lo stesso art. 102 della

Costituzione prevede e legittima questa fondamentale esigenza

affermando il principio della unità della giurisdizione, principio che

deve ritenersi preminente rispetto a quello alternativo contenuto

nell'art. 103.

Infine il pretore di Pontremoli osserva essere la questione

rilevante atteso che il rapporto controverso concerneva una situazione

di pubblico impiego, escludente la cognizione da parte dell'autorità

giudiziaria ordinaria.

Davanti a questa Corte si sono costituiti il comune di Pontremoli e

Mario Melli ed ha spiegato intervento il Preisidente del Consiglio dei

ministri.

Il comune di Pontremoli chiede che questa Corte dichiari non

fondata la sollevata questione. Mario Melli, nell'atto di costituzione

e nella memoria, chiede invece che sia dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 409, n. 5, in parte qua.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, dal canto suo, conclude

per la non fondatezza della questione.

d) Secondo il pretore di Grottaglie l'art. 409, n. 5, del codice di

procedura civile, già citato sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4,

comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione.

Dopo avere premesso che la norma denunciata sostanzialmente

codifica l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pretore

osserva con riferimento alla valutazione della norma medesima alla luce

dell'art. 3 che non può essere contestata una evidente disparità di

trattamento sul piano della tutela processuale tra dipendenti da

privati e da enti pubblici economici da un lato, e dipendenti

dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici non economici

dall'altro. Solo ai primi, infatti, sono assicurate le più incisive

garanzie previste dalla legge n. 533 del 1973.

Si tratta di una diversità di trattamento ingiustificata, come

peraltro è dato rilevare dalle notevoli perplessità in ordine alla

stessa manifestate nel corso dell'iter parlamentare che ha portato alla

approvazione della norma. Tale diversità, peraltro, assume rilievo ove

venga posta in rapporto all'art. 4, comma primo, della Costituzione.

Questa norma, infatti, impegna il legislatore a promuovere le

condizioni indispensabili acché sia reso effettivo il diritto al

lavoro di ciascun cittadino. Conseguentemente è privo di significato

escludere per una categoria di lavoratori il ricorso a forme di tutela

giurisdizionale particolarmente tempestive ed efficaci.

Infine, si rileva, la violazione dell'art. 102 della Costituzione,

osservandosi che la norma impugnata contraddice al principio della

unità della giurisdizione che non sembra essere superato affermandosi

la pari rilevanza dell'art. 103 della Costituzione.

Quest'ultima norma, infatti, ha solo lo scopo di assicurare la

sopravvivenza degli organi di giustizia amministrativa limitatamente

alle materie di loro specifica competenza. Sotto tale profilo la

censura di illegittimità costituzionale viene in considerazione

unicamente in relazione alla competenza degli organi giurisdizionali

amministrativi a conoscere delle controversie relative alla validità

dei licenziamenti, salva ed impregiudicata rimanendone la competenza in

ogni altro caso. Inoltre la estensione della giurisdizione del giudice

ordinario anche alle controversie relative al rapporto di pubblico

impiego non trova ostacolo nel principio che esclude il potere del

giudice ordinario medesimo di annullare atti amministrativi

riconosciuti illegittimi: una deroga a tale principio, infatti, si

trova già nell'ordinamento positivo a seguito della applicazione

dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 ai rapporti con gli enti

pubblici non economici.

Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale,

alle argomentazioni svolte negli altri atti di intervento per sostenere

la tesi della infondatezza della questione, aggiungeva alcune

considerazioni in ordine agli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo,

della Costituzione, ritenendo che la denuncia fosse infondata anche con

riferimento a queste norme.

4. - Con tre ordinanze, aventi identica motivazione, del giudice

del lavoro del tribunale di Modica (emesse il 5 e il 12 luglio 1974 in

tre procedimenti rispettivamente vertenti tra Giuseppe Pelligra e il

Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica, tra Gaetano Rocca ed il

Consorzio irriguo dell'agro di Donnalucata e tra Rosa Arrabito e Andrea

Arrabito ed altri) è sollevata d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura

civile.

Il giudice a quo osserva che la disposizione dell'ultimo comma

dell'art. 429 si applica, per espressa previsione di legge (art. 409,

primo comma) soltanto ai rapporti elencati in quest'ultimo articolo;

che la norma denunciata si applica anche nelle controversie relative ai

rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e ad altri rapporti

di lavoro pubblico a condizione però che tali rapporti non siano

devoluti dalla legge ad altro giudice; che le controversie relative al

rapporto di pubblico impiego, già attribuite alla giurisdizione del

Consiglio di Stato e della G.P.A. sono ora devolute alla giurisdizione

esclusiva dei T.A.R.; e che, di conseguenza, i crediti di lavoro dei

dipendenti degli enti pubblici, azionabili davanti ai T.A.R. non sono

rivalutabili in dipendenza del sopravvenuto svilio monetario.

Secondo il tribunale di Modica la norma denunciata sarebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza in quanto "essa crea una

profonda ed ingiustificata sperequazione a vantaggio di alcune

categorie di lavoratori subordinati nei confronti di altre", praticando

un trattamento differenziato a situazioni identiche fra loro.

Nei tre procedimenti non si è costituita alcuna delle parti. Ha

spiegato intervento, con unico atto, il Presidente del Consiglio dei

ministri che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto

che sia dichiarata non fondata la questione come sopra proposta.

5. - All'udienza del 24 novembre 1976 gli avvocati Pasquale Nappi,

Sergio Di Nola e Giovanni Lavagnini, rispettivamente, per Melli Mario,

per l'Automobile Club di Torino e per il Comune di Pontremoli, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari per il

Presidente del Consiglio dei ministri, hanno insistito nelle rispettive

ragioni e richieste. Considerato in diritto :

1. - Con le nove ordinanze indicate in epigrafe dei pretori, in

funzione di giudici del lavoro, di Civitavecchia, di Milano, di Torino,

di Pontremoli, di Grottaglie e del giudice del lavoro del tribunale di

Modica sono sollevate questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 409, nn. 4 e 5, e 429, comma terzo, del codice di procedura

civile, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.

533.

Dato che tali questioni hanno lo stesso oggetto o risultano

analoghe o strettamente connesse tra di loro, i relativi giudizi vanno

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Con l'ordinanza emessa l'8 gennaio 1975 dal pretore di Milano

si ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, nella parte in cui la

norma in contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione riserva al

giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti

pubblici non economici e dello Stato.

La stessa norma è sospettata di incostituzionalità anche da parte

di altri giudici (dallo stesso pretore di Milano con l'ordinanza del 2

aprile 1974 e dai pretori di Torino, di Pontremoli e di Grottaglie), e

quindi le ragioni addotte da tutti i giudici a quibus potrebbero essere

valutate in unico contesto.

Ma la questione sollevata con la prima delle due indicate ordinanze

del pretore di Milano risulta inammissibile. Emerge infatti, dagli atti

di causa che l'ente convenuto, con la memoria difensiva, aveva eccepito

il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e

prima ancora che il giudice si pronunciasse al riguardo con la ripetuta

ordinanza, aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di

giurisdizione ed aveva provveduto al deposito di copia dell'atto nella

cancelleria del detto giudice. E questo, pertanto, non avrebbe potuto

(secondo quanto più volte - e da ultimo con la sentenza n. 118 del

1976 - rilevato da questa Corte) sul punto della giurisdizione

sollevare la questione di cui si tratta.

3. - Secondo il pretore di Civitavecchia sarebbe in contrasto con

gli artt. 3, comma secondo, e 2S, comma primo, della Costituzione.

l'art. 409, n. 4. citato, nella parte in cui la norma attribuisce

all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie

relative a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che

svolgono prevalentemente attività economica. La questione non è

fondata.

In relazione alle considerazioni svolte dal detto pretore, e

tenendosi altresì conto di quelle che, sia pure a differente scopo

(declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5,

citato), sono contenute nell'ordinanza emessa dal pretore di Torino, è

possibile, infatti, osservare quanto segue.

Si assume che il legislatore ordinario, facendo riferimento, allo

scopo della individuazione degli enti pubblici economici (i cui

rapporti con i dipendenti sono, in sede processuale, considerate

controversie individuali di lavoro), al criterio della prevalenza

dell'attività economica su quella non economica, non avrebbe posto in

funzione della determinazione della giurisdizione presupposti oggettivi

e stabili, ma avrebbe solo espresso un concetto (quello della

prevalenza) o enunciato un criterio generico ed elastico; ed il

giudice, di conseguenza, non sarebbe precostituito per legge, ma

verrebbe ad essere determinato in ordine ad una regiudicanda insorta e

sulla base di personali valutazioni del decidente.

In contrario, va però rilevato che la norma, sul punto che qui

interessa, fissa un presupposto oggettivo e nel contempo fornisce un

criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione

della giurisdizione. Tra gli enti pubblici diversi dallo Stato viene

operata una distinzione a seconda dell'attività dagli stessi svolta,

ed in modo unitario ed unico vengono considerati gli enti che svolgono

esclusivamente o prevalentemente attività economica, i quali sono

contrapposti a quelli che codesta attività non svolgono in nessuno dei

due modi. Ora non c'è dubbio che il riferimento alla natura

dell'attività, considerata sul piano delle competenze istituzionali,

sia oggettivo. Può darsi - come rileva il pretore di Torino - che

l'ente modifichi qualitativamente o quantitativamente la sua attività,

ma ciò non incide sopra codesta oggettività. Questa va tenuta

distinta ed è diversa dalla costanza o continuità o perpetuità, che

qui non sono richieste. Il riferimento poi è collegato ad un dato

momento o periodo di tempo e cioè a quello in cui la giurisdizione

deve essere determinata (art. 5 del codice di procedura civile). È le

variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura

dell'attività non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo.

D'altra parte, è del pari certo che non sia generico ed elastico

il criterio della prevalenza dell'attività economica nei confronti di

quella non economica dell'ente, che, peraltro trovasi legislativamente

invocato anche in varie sedi (e di recente nell'art. 37 della legge del

20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, della legge 20

marzo 1975, n. 70).

Come giustamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato

"prevalenza significa confronto di situazioni diverse e commisurazione

della loro reciproca entità e rilevanza" e "prevalenza dell'attività

economica dell'ente pubblico significa valutazione di ogni aspetto

organizzativo e funzionale dell'ente e riconoscimento della sua

funzione essenziale nello indirizzo dell'attività privata e

nell'esercizio della sovranità" (e meglio, di potestà pubblica).

La norma de qua, in tal modo, presuppone e comporta, nella sua

concreta applicazione, un giudizio ancorato ad elementi oggettivi ed

idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della

giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea

di confine.

Che nell'applicazione del criterio offerto si abbia per il giudice

adito un margine, ancorché ridotto, di propria valutazione, non conta,

giacché il conseguente provvedimento è adottato nel pieno rispetto,

in ogni grado di giudizio, dei diritti delle parti e quale risultato ed

espressione del libero formarsi del convincimento del giudice. Ed

altresì non conta che questi, durante il necessario iter possa

incontrare difficoltà di interpretazione e nella decisione, perché

simili eventualità sono connaturate all'attività del giudicare e non

sono in alcun modo esclusive o comunque più gravi nell'ipotesi in

esame.

Il giudice chiamato a conoscere della controversia, pertanto,

risulta, in tal caso, precostituito per legge.

L'art. 25, comma primo, della Costituzione non appare, in

conclusione, violato dall'art. 409, n. 4, citato, del codice di

procedura civile.

E non lo è neppure l'art. 3, comma secondo, del pari invocato dal

giudice a quo come ulteriore disposizione costituzionale di raffronto:

il criterio fissato dal legislatore è necessario e sufficiente al fine

per cui è posto ed il giudice ha modo di applicarlo in concreto senza

influire, in relazione al caso già insorto, sulla competenza o

giurisdizione. Non vi è quindi la "incerta soluzione" della questione

di cui si parla in ordinanza. E tanto meno ricorrono per il cittadino

le asserite condizioni (assenza di predeterminata tranquillità

decisoria o iniqua attesa prima di conoscere il giudice competente

della sua controversia) che ne limitino in concreto la libertà e

l'uguaglianza, di fatto impedendogli il sereno sviluppo nell'ambito del

contesto sociale.

In conclusione, non può dirsi che il citato art. 409, n. 4,

limitatamente alle parole "o prevalentemente" vada contro gli artt. 3,

comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione.

Nel contempo, però, non va escluso che possano ricorrere valide

ragioni perché il legislatore, sopra un piano più generale, ricerchi

modi e termini che assicurino una più pronta e sicura configurazione

degli enti pubblici economici.

4. - Con la ricordata ordinanza del pretore di Torino, con

l'ordinanza del pretore di Milano del 2 aprile 1974 e con quelle dei

pretori di Pontremoli e di Grottaglie, complessivamente considerate, si

denuncia l'art. 409, n. 5, ultimo inciso, del codice di procedura

civile per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25,

comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione.

Di detta norma sarebbe costituzionalmente illegittima la parte in

cui essa riserva al giudice amministrativo le controversie dei

dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato (ordinanza

del pretore di Milano) o conserva alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo la cognizione dei rapporti di pubblico impiego

(ordinanza del pretore di Pontremoli) o fa salva la competenza del

giudice speciale in riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti

degli enti pubblici o altri rapporti di lavoro pubblico (ordinanza del

pretore di Grottaglie) o lascia alla giurisdizione amministrativa i

rapporti di lavoro con gli enti pubblici non economici (ordinanza del

pretore di Torino).

Pur nella varietà delle espressioni usate, unica è la tesi che

emerge dalle dette ordinanze. che con l'art. 409, n. 5, del codice di

procedura civile, e con l'ultimo inciso "sempreché non siano devoluti

dalla legge ad altro giudice", il legislatore abbia voluto attribuire

alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative a

"rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici" e ad "altri

rapporti di lavoro pubblico" non devoluti gli uni e gli altri dalla

legge ad altro giudice (ordinanze dei pretori di Milano, di Pontremoli

e di Grottaglie) ovvero a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti

pubblici" che svolgono prevalentemente attività economica (ordinanza

del pretore di Torino) ed abbia del pari disposto in ordine alle

controversie relative ai rapporti non considerati positivamente,

attribuendole alla cognizione del giudice amministrativo.

La denuncia concernerebbe la seconda parte della norma.

La questione, così come proposta, non appare fondata, non

risultando la norma in contrasto con le disposizioni costituzionali di

raffronto.

5. - a) Si avrebbe, anzitutto, con la norma de qua una palese

disparità di trattamento sul piano della tutela processuale nei

confronti di soggetti aventi posizioni sostanziali eguali o non

dissimili.

La discriminazione riguarderebbe, secondo il pretore di Milano, i

dipendenti dell'amministrazione statale e di enti pubblici non

economici quando il rapporto abbia carattere di stabilità, nei

confronti dei dipendenti da privati, da enti pubblici non economici ove

il rapporto sia destinato a soddisfare esigenze dell'ente di carattere

eccezionale o temporaneo; secondo il pretore di Pontremoli, i

dipendenti degli enti pubblici non economici e dell'amministrazione

dello Stato, nei confronti dei dipendenti di soggetti privati, e

sarebbero altresì di competenza del pretore come giudice del lavoro le

controversie relative a rapporti di lavoro autonomo quando committenti

siano gli enti pubblici, o a rapporti di pubblico impiego senza atto

formale di nomina; e secondo il pretore di Grottaglie, infine, la

discriminazione riguarderebbe i dipendenti dell'amministrazione dello

Stato e di enti pubblici non economici, nei confronti dei dipendenti di

privati e di enti pubblici economici. Ed il differente trattamento

consisterebbe in ciò che ai dipendenti discriminati, che possono far

valere i loro diritti davanti al giudice amministrativo, sarebbero

negati determinati vantaggi, riconosciuti, invece, ai dipendenti che

possono adire il giudice civile del lavoro, e precisamente la maggiore

facilità di accesso, la maggiore celerità del procedimento, il minore

costo, i maggiori poteri istruttori, la possibilità di conseguire in

corso di causa un'ordinanza di pagamento, e l'esecutorietà ope legis

della sentenza di primo grado.

E di contro le posizioni sostanziali dei due gruppi, come sopra

formati, di dipendenti presenterebbero caratteristiche identiche o

simili in ordine alla faciendi necessitas, all'onerosità ed alla

subordinazione. L'asserita violazione del principio di eguaglianza, ad

avviso della Corte, non sussiste.

Più volte (e di recente con le sentenze nn. 209 del 1975 e 47, 49

e 118 del 1976) questa Corte ha avuto occasione di valutare

comparativamente le situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici

dipendenti e pur ammettendo l'esistenza, da tempo e sempre più, della

tendenza a realizzare per esse una unica e omogenea disciplina

giuridica, ha avvertito che ricorrono presupposti e condizioni, nella

ineliminabile varietà delle prestazioni, perché permangano settoriali

o puntuali differenze giuridiche.

Ed in particolare (con la sentenza n. 47 del 1976), chiamata a

pronunciarsi in merito all'esclusione dall'ambito della giurisdizione

ordinaria delle controversie inerenti alla validità dei licenziamenti

dei dipendenti degli enti pubblici non economici, ha ritenuto che gli

artt. 2, comma primo, lettera a), 3, comma primo, e 7, comma secondo,

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali

amministrativi regionali, e l'art. 6, ultimo comma, della legge 15

luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, non fossero in

contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto, e cioè con

gli artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.

Ora, il problema per ultimo ricordato è posto e va esaminato su un

piano più ampio giacché si tratta di giudicare se sia violato o meno

l'art. 3, comma primo, della Costituzione (e il contrasto, però, come

si è detto e si vedrà appresso, è denunciato anche nei confronti di

altre disposizioni costituzionali) dall'art. 409, n. 5, del codice di

procedura civile nella parte in cui la norma non attribuisce agli

organi della giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie

di cui siano parti i pubblici dipendenti che secondo il ricordato

assunto dei giudici a quibus sarebbero oggetto di discriminazione.

Ma la soluzione di codesto problema non può essere dissimile da

quella già adottata e sopra ricordata. I vantaggi che il codice di

rito civile (come modificato in materia dalla legge n. 533 del 1973)

negherebbe ai dipendenti discriminati, infatti, o non sussistono o non

sono tali da integrare nei loro confronti una arbitraria ed

ingiustificata disparità di trattamento.

A proposito della pretesa maggiore facilità di accesso al giudice

ordinario e della pretesa maggiore onerosità del ricorso al giudice

amministrativo, basta ricordare, per contrastare la validità delle

relative ragioni di denuncia, l'istituzione ed il concreto

funzionamento dei tribunali amministrativi regionali in ogni capoluogo

di Regione, strutturati in unica sezione, o eccezionalmente in tre

sezioni, e alcuni di essi anche con una sezione distaccata.

E poi, circa l'assunto che il procedimento davanti al giudice

ordinario offrirebbe strumenti processuali contrassegnati da una

particolare speditezza, tempestività ed efficacia e che invece di

analoghi strumenti non potrebbe giovarsi il pubblico dipendente

costretto ad adire il giudice amministrativo, è sufficiente rifarsi

alle risposte che al riguardo questa Corte ha già fornito, sia pure in

relazione al più ristretto tema di decisione ad essa sottoposto, con

la ricordata sentenza n. 47 del 1976; ed aggiungere che nell'ambito

del procedimento di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di

procedura civile, non possono non apparire coerenti le norme dettate in

particolare con gli artt. 423 e 431.

In conclusione, le situazioni dei due gruppi di dipendenti messe a

raffronto non sono identiche o del tutto assimilabili, da un canto, e

dall'altro la diversità dei relativi trattamenti sul terreno

processuale non appare irrazionale.

b) Secondo il pretore di Torino si avrebbe una ingiustificata o

irrazionale disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti

pubblici a seconda che questi svolgano o meno prevalentemente attività

economica, ed essa si incentrerebbe sulla asserita inidoneità in

astratto ed in concreto del criterio della prevalenza dell'attività

economica, perché possa aversi l'esistenza di un giudice precostituito

per legge.

L'asserita violazione degli artt. 3 e 25, comma primo, della

Costituzione non sussiste.

In sede di esame della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409, n. 4, la Corte ha, nei termini sopra specificati,

escluso che codesta norma violi l'art. 25, comma primo (e l'art. 3,

comma secondo).

Ora, stante la relativa pronuncia e dato che, là dove si debba, ai

fini della determinazione della giurisdizione, rifarsi al criterio

della prevalenza o meno dell'attività economica svolta dall'ente

pubblico da cui dipende il soggetto che agisce in giudizio, si ha che

tale criterio offerto dal legislatore appare basato su elementi

oggettivi ed individuabili anche a regiudicanda non insorta, deve

escludersi la violazione dell'art. 25 e così pure quella, connessa, al

principio di eguaglianza.

c) Accertata la non fondatezza della tesi della violazione

dell'art. 3, comma primo, risultano parimenti non fondate le denunce di

illegittimità costituzionale della ripetuta norma per contrasto con

gli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione

avanzate dal pretore di Grottaglie. Le due denunce, infatti, sono

intimamente collegate - come lo stesso giudice a quo ammette - a quella

di violazione dell'art. 3 della Costituzione. La mancata applicazione

nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato e di enti

pubblici non economici, delle norme relative al processo del lavoro non

è di ostacolo acché sia reso effettivo il diritto al lavoro di

ciascun cittadino. Nel procedimento giurisdizionale amministrativo,

infatti, ricorrono le condizioni a codesto fine essenziali.

d) Ed infine, non merita di essere condiviso l'assunto dei pretori

di Milano, di Pontremoli e di Grottaglie secondo cui la esclusione

dalla competenza del giudice ordinario della cognizione delle

controversie di lavoro relative ai dipendenti che secondo le tre

ordinanze sarebbero oggetto di discriminazione, sia in contrasto con

l'art. 102 della Costituzione. Questa disposizione non impone

espressamente che la funzione giurisdizionale, in toto, sia esercitata

da magistrati ordinari; e d'altra parte, deve essere interpretata in

collegamento con il successivo art. 103, per cui il Consiglio di Stato

e gli altri organi di giustizia amministrativa (ed in particolare i

tribunali amministrativi regionali, istituiti a sensi dell'art. 125,

comma secondo, della Costituzione) hanno giurisdizione per la tutela

nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi

e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti

soggettivi.

6. - Con le tre ordinanze del giudice del lavoro presso il

tribunale di Modica è denunciato, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, l'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.

Il giudice a quo rileva che tale norma si applica per espressa

previsione di legge (art. 409 del codice di procedura civile), soltanto

ai rapporti elencati nello stesso art. 409 e che "i crediti di lavoro

dei dipendenti degli enti pubblici, azionabili davanti ai tribunali

amministrativi, non sono rivalutabili in dipendenza del sopravvenuto

svilio monetario"; ed assume che quella norma, in contrasto con il

principio di eguaglianza, "crea una profonda ed ingiustificata

sperequazione a vantaggio di alcune categorie di lavoratori subordinati

nei confronti di altre".

Circa le premesse poste dal tribunale di Modica a fondamento del

suo assunto, questa Corte non può non constatarne l'esistenza. In

effetti, solo per le controversie indicate nell'articolo 409 si osserva

la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429, là dove essa dispone

che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di

somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli

interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito

dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito,

condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal

giorno della maturazione del diritto.

Ne consegue che, sul punto, esiste una disciplina differente dei

crediti del lavoro, a seconda che questi siano relativi ai rapporti

indicati nell'art. 409 ovvero siano relativi a "rapporti di lavoro dei

dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", per

i quali dalla legge le controversie siano devolute alla cognizione di

altro giudice.

Ma, ad avviso della Corte, con ciò non si ha che a situazioni

eguali venga usato un trattamento differenziato ed in modo arbitrario

ed ingiustificato.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 è stata già

denunciata a questa Corte per il differente trattamento previsto per i

crediti del lavoratore in essa contemplati rispetto a quello delle

altre obbligazioni pecuniarie, ed in particolare dei crediti del datore

di lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro. E la relativa

questione, con sentenza n. 13 del 1977, è stata dichiarata non fondata

con riguardo ai profili prospettati. Di detta norma è stato

individuato il fondamento giustificativo in tre ragioni, strettamente

connesse. E precisamente: l'esigenza di mantenere inalterato il potere

di acquisto di beni reali delle somme costituenti oggetto dei predetti

crediti del lavoratore, posta in relazione alle finalità di

sostentamento proprie della retribuzione giusta l'art. 36 della

Costituzione; l'esigenza, collegata sempre a dette finalità, di porre

una remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni

relative alle prestazioni retributive; ed infine l'esigenza di

riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero in

favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di

lavoro che ha utilizzato nella propria struttura organizzativa la forza

di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto a lui dovuto alle

prescritte scadenze.

Ora, se non può disconoscersi che anche nei confronti dei

dipendenti di enti pubblici (non economici) ricorra la prima delle

dette ragioni, collegata - come si ripete - alla finalità di

sostentamento propria della retribuzione, non può dirsi che rilevino

negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono nei confronti dei

datori di lavoro privati o degli enti pubblici economici, le altre

concorrenti ragioni giustificatrici della norma in questione.

Ciò basta per constatare che le situazioni poste a raffronto sono

diverse e che quindi non sussiste l'assunta illegittimità

costituzionale della norma nella parte in cui prevede la disciplina

sopraddetta solo per i dipendenti di cui all'art. 409 del codice di

procedura civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal pretore di

Milano con l'ordinanza dell'8 gennaio 1975;

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n.

4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt.

3, comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione, dal pretore di

Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5,

del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3,

comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102

della Costituzione dai pretori di Milano, di Torino, di Pontremoli e di

Grottaglie rispettivamente con l'ordinanza del 2 aprile 1974 del

pretore di Milano e con le altre ordinanze indicate in epigrafe;

c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,

comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro presso il

tribunale di Modica con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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