Art. 473-bis.28 c.p.c. — Decisione della causa
[1]Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
- a)un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- b)un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- c)un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
[2]All'udienza la causa e' rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
173con decorrenza dal 28 febbraio 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
