Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2020

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/09/2020 · relatore Mario Rosario Morelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, promosso dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra A. O. e altri e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 27 novembre 2014, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Udito nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe (depositata il 27 novembre 2014, ma pervenuta a questa Corte solo il 28 gennaio 2020), il giudice designato dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, in sede di cognizione di una domanda di indennizzo per la non ragionevole durata di altro processo civile di equa riparazione, premessane la rilevanza, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui si applicano (detti commi) anche ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, stabilendo, rispettivamente, che il termine è considerato ragionevole: a) se il processo non ecceda la durata di tre anni in primo grado, anche con riguardo alla durata del processo previsto dalla citata legge per assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo; b) se la durata complessiva del giudizio non superi la soglia dei sei anni;

che, in questo giudizio, non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che questa Corte, decidendo su ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, sollevate dalla medesima rimettente, con sentenza n. 36 del 2016, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 2, comma 2-bis, «nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001»;

che, con la stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale del successivo comma 2-ter dell'art. 2 della predetta legge è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza. Ciò in quanto quella disposizione, «benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di cognizione, non potrà in concreto trovare applicazione nel procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di giudizio», come già affermato dalla Corte di cassazione, «a partire dalla sentenza della sesta sezione civile 6 novembre 2014, n. 23745», e da ultimo ribadito con ordinanza della stessa sezione, 30 ottobre 2019, n. 27782;

che, con successiva ordinanza di questa Corte n. 208 del 2016, identiche questioni di legittimità costituzionale dei medesimi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, riproposte ancora una volta dalla Corte d'appello di Firenze, sono state dichiarate inammissibili: la prima per carenza di oggetto (stante la già intervenuta caducazione dell'art. 2, comma 2-bis, nella parte oggetto di censura) e la seconda per irrilevanza;

che le odierne (a loro volta identiche) questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, per le medesime già esposte ragioni, vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

ECLI:IT:COST:2020:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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