Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55, comma

primo, come richiamato dall'art. 169, e 54 comma terzo, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

26 settembre 1988 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile

vertente tra la Società Cooperativa Fornaci "Le Piaggiole" e il

Fallimento S.n.c. Impresa Artigiana Edile Achille Camellini e C.,

iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla

Cooperativa Fornaci Le Piaggiole nei confronti del fallimento,

successivo a concordato preventivo, dell'Impresa artigiana edile A.

Camellini S.n.c. ed avente ad oggetto l'ammissione di crediti

assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, numero 5, del codice

civile, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 26 settembre

1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto

degli artt. 55, primo comma, 169 e 54, terzo comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio

agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti

di produzione e lavoro dopo la domanda di concordato preventivo.

Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 300 del 1986,

che le disposizioni suindicate ha dichiarato illegittime nella parte

in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti

privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del

datore di lavoro, osserva il giudice a quo che, risultando

accomunati, ai sensi dell'art. 2751 bis del codice civile, sotto il

profilo dell'attribuzione del privilegio generale sui mobili, i

crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, considerati

dal numero 1 del detto articolo, ed i crediti delle società

cooperative di produzione e lavoro per i servizi prestati ed i

manufatti venduti, considerati dal numero 5 dello stesso articolo e

costituenti prevalentemente retribuzione di lavoro, non appare

conforme al princìpio di uguaglianza il diverso regime che, per

effetto della citata sentenza, si è venuto ad instaurare tra gli

interessi sui crediti in esame nell'ambito delle procedure

concorsuali.

Non vi è stata costituzione di parti né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione è sollevata questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 55,

primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, del regio

decreto 16 aprile 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in

cui non sancisce la prelazione a favore degli interessi sulle somme

oggetto di crediti delle società o enti cooperativi di produzione e

di lavoro (crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, numero

5, codice civile) dopo la domanda di concordato preventivo. La

questione si riferisce peraltro anche all'ipotesi di fallimento del

debitore, fallimento, che, nella specie, è seguito al concordato

preventivo.

La legittimità costituzionale della norma è messa in dubbio in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Ma

l'invocazione da parte dell'ordinanza di rimessione del precedente

costituito dalla sentenza di questa Corte n. 300 del 1986 - che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma ora impugnata

in quanto non sanciva la prelazione nel procedimento di concordato

preventivo a favore degli interessi sulle somme oggetto di crediti da

lavoro dipendente per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36

della Costituzione - inducono a ritenere che l'ordinanza stessa

faccia anche riferimento, per implicito, a quest'ultimo precetto

costituzionale.

2. - La questione è fondata.

In effetti questa Corte, con la sentenza n. 300 del 1986, ha

dichiarato l'illegittimità della norma ora impugnata con riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto, non prevedendo

prelazione a favore degli interessi, decorrenti in sede di concordato

preventivo, sui crediti da lavoro dipendente - crediti pur assistiti

da privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, numero 1, del codice

civile, e quindi da prelazione nella detta sede - non costituiva

adeguata tutela per i lavoratori dipendenti.

Con la recente sentenza n. 204 del 1989, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione, della norma risultante dal coordinamento

degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n.

267 del 1942, nella parte in cui non estende - in quanto non richiama

gli artt. 2749 e 2751 bis, numero 1, del codice civile - la

prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro

dipendente nel fallimento dell'imprenditore.

Con tali pronunce la Corte ha ritenuto ingiustificata la

discriminazione operata fra crediti da lavoro e crediti per interessi

sui medesimi nelle procedure concorsuali - in quanto non estendono a

questi la prelazione riconosciuta a quelli - perché contraria a una

compiuta tutela dei crediti comunque derivanti da lavoro subordinato.

Ricorrono tuttavia anche per gli interessi - decorrenti, sia durante

il procedimento di concordato preventivo che durante quello di

fallimento - sulle somme oggetto dei crediti delle cooperative di

produzione e lavoro assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751

bis, numero 5, del codice civile, valide ragioni per ritenere

illegittima l'analoga discriminazione operata dalla norma impugnata.

Intanto non mancano nel diritto positivo altre discipline dirette a

introdurre trattamenti privilegiati a favore delle cooperative di

produzione e lavoro, le quali, se rispondenti ai requisiti previsti

dalla legislazione sulla cooperazione (decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577), sono esenti

dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta

locale sui redditi (art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). E

tali benefici sono certamente connessi, per un verso, alla rilevanza

della particolare posizione del socio, assimilata a quella del

lavoratore subordinato per quanto riguarda il trattamento fiscale del

reddito (art. 47, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597),

nonché sotto il profilo della tutela antinfortunistica (art. 4,

numero 7, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), della previdenza

(d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602) e del diritto agli assegni familiari

(art. 1 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797). E, per altro verso, alla

causa propria della costituzione delle cooperative suindicate, che ha

natura rigorosamente mutualistica, in quanto consiste

nell'autoorganizzazione e autogestione in forma sociale

(coorganizzazione e cogestione alla pari) di prestatori di lavoro per

la migliore collocazione e per la più adeguata retribuzione del

lavoro medesimo, con esclusione di fini di speculazione.

Viene così in emersione l'art. 36, ma è coinvolto anche l'art.

45 della Costituzione. A quest'ultimo proposito va osservato che,

anche se alla protezione costituzionale della cooperazione si

attribuisce una finalità che va oltre la generica tutela di

categorie produttive deboli, in quanto si estende al riconoscimento e

alla promozione di una forma di produzione alternativa a quella

capitalistica, la giustificazione della protezione stessa è

comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la "funzione

sociale" presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a

quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di

organizzazione produttiva. Funzione sociale che qui viene individuata

nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del

potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore

diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della

produzione stessa (cfr., per particolari aspetti, gli artt. 43, 44,

46 e 47, ma, su un piano più generale, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della

Costituzione).

Ciò induce a ritenere che anche nel caso che ne occupa è

ingiustificata, in riferimento ai cennati precetti costituzionali, la

lamentata discriminazione.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

risultante dal coordinamento degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma

primo, del regio-decreto n. 267 del 1942, operante, in forza del

rinvio contenuto nel successivo art. 169, anche nel concordato

preventivo, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del

debitore e di concordato preventivo, non estende - in quanto non

richiama gli artt. 2749 e 2751 bis del codice civile - la prelazione

agli interessi sui crediti delle società o enti cooperativi di

produzione e lavoro di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice

civile.

È ovvio che la presente pronuncia va circoscritta agli interessi

sulle somme oggetto di crediti delle sole cooperative di produzione e

lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in

tema di cooperazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma

terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là

dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di

fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la

prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle

società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui

all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai

requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari