Corte costituzionale

Sentenza n. 162/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 5 gennaio 2000 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze, in

persona del Ministro, e il fallimento della Fin.Im s.r.l., iscritta

al numero 697 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48 - 1ª serie speciale - dell'anno

2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una procedura fallimentare, l'Amministrazione

finanziaria dello Stato proponeva domanda tardiva di ammissione al

passivo in via privilegiata per imposta ipotecaria e relativi

interessi, soprattasse ed imposte di bollo.

All'udienza di cui all'art. 101 della legge fallimentare, il

giudice delegato riteneva di non poter riconoscere rango privilegiato

alle soprattasse ed agli interessi e, conseguentemente, disponeva il

passaggio della causa alla fase contenziosa.

Rimessa la causa alla decisione del collegio, il tribunale di

Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2000, sollevava, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), "nella parte in cui, non richiamando l'art. 2749

cod. civ., esclude che, nelle procedure concorsuali, possa estendersi

agli interessi maturati sui crediti privilegiati la medesima

disciplina dettata da quest'ultimo articolo".

2. - Afferma il rimettente che, secondo il più recente

orientamento della giurisprudenza di legittimità - dal quale ritiene

di non doversi discostare - il mancato richiamo dell'art. 2749 cod.

civ. da parte della norma impugnata, non essendo imputabile ad una

mera svista del legislatore, preclude l'estensione agli interessi

della causa di prelazione che assiste i crediti privilegiati di

natura tributaria.

Conseguentemente, ad avviso del rimettente, mentre gli interessi

sui crediti privilegiati non godono mai, salve le eccezioni

introdotte dalla Corte costituzionale a proposito dei crediti di

lavoro, della ragione di prelazione che assiste il capitale, gli

interessi sui crediti pignoratizi ed ipotecari godono della medesima

ragione di prelazione che assiste il capitale, sia pur nei limiti

quantitativi e temporali segnati dagli articoli 2788 e 2855, secondo

e terzo comma, del codice civile, richiamati invece dall'art. 54,

ultimo comma, della legge fallimentare.

Il giudice a quo si dice consapevole del fatto che la conseguente

disparità di trattamento tra crediti pignoratizi ed ipotecari da un

lato e crediti privilegiati dall'altro che in tal modo si viene a

determinare è stata già vagliata dalla Corte costituzionale e

ritenuta non contrastante con l'art. 3 Cost., in quanto effetto della

"non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore circa la

ontologica diversità intercorrente tra le varie cause di prelazione

considerate".

Ritiene, tuttavia, lo stesso giudice che la norma di cui

all'art. 54, ultimo comma, della legge fallimentare, come

interpretata dal giudice di legittimità, sia in contrasto con il

principio di eguaglianza sotto un diverso profilo, in quanto cioè

introduce una irragionevole disparità di trattamento "tra i limiti

entro i quali gli interessi sui crediti privilegiati possono essere

soddisfatti nell'ambito della liquidazione concorsuale ed i limiti

entro i quali i medesimi interessi possono essere soddisfatti

nell'ambito dell'esecuzione individuale". Considerato in diritto

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 54, terzo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte

in cui, non richiamando l'art. 2749 cod. civ., esclude che, nelle

procedure concorsuali, possa estendersi agli interessi maturati sui

crediti privilegiati la medesima disciplina dettata da quest'ultimo

articolo".

Ritiene, in particolare, il rimettente che la norma impugnata sia

lesiva del principio di eguaglianza per l'irragionevole disparità di

trattamento che comporta tra i limiti entro i quali gli interessi sui

crediti privilegiati possono essere soddisfatti nell'ambito della

liquidazione concorsuale ed i limiti entro i quali i medesimi

interessi possono essere soddisfatti nell'ambito della esecuzione

individuale.

2. - La questione è fondata.

2.1. - La disciplina sostanziale delle cause legittime di

prelazione nel fallimento è modellata su quella dettata in materia

dal codice civile, la quale è dunque unitariamente riferibile ai

diritti dei creditori indipendentemente dalla concorsualità o meno

della esecuzione in cui tali diritti si realizzano.

La norma denunciata, invece, nel regolare l'estensione del

diritto di prelazione agli interessi, mentre richiama gli articoli

2788 e 2855 cod. civ., dettati per il pegno e l'ipoteca, omette

qualsiasi menzione dell'art. 2749 cod. civ. relativo all'estensione

del privilegio. Con la conseguenza che, secondo un costante indirizzo

giurisprudenziale al quale il rimettente dichiara di aderire,

nell'esecuzione concorsuale, l'inapplicabilità dell'art. 2749 cod.

civ. comporta la collocazione semplicemente chirografaria degli

interessi sui crediti privilegiati. Orbene, non esiste una

qualsivoglia ragione giustificativa della deroga in tal modo

apportata alla disciplina civilistica e della disparità di

trattamento che si viene a determinare a danno dei creditori

privilegiati in sede di esecuzione concorsuale rispetto ai creditori

privilegiati ai quali, agendo in sede di esecuzione individuale,

l'art. 2749 cod. civ. si applica. Ed in proposito, non è privo di

significato che in dottrina, prima del consolidarsi dell'orientamento

giurisprudenziale di cui si è detto, il mancato richiamo

dell'art. 2749 cod. civ. fosse a tal punto ritenuto inspiegabile da

essere imputato ad una mera svista del legislatore.

La norma denunciata risulta, dunque, nella parte relativa al

mancato richiamo dell'art. 2749 cod. civ. lesiva dell'art. 3 della

Costituzione, ed entro tali limiti va dichiarata costituzionalmente

illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di

prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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