[1]Fissazione dell'udienza

[2]1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 2. La parte puo' segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo. 3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza. 5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e' ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. 6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 71 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art71 · fonte del testo

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