L'art. 44 riguarda il trasferimento della residenza e del domicilio. Va osservato che in astratto il problema dal trasferimento della residenza e del domicilio non presenterebbe gravi difficoltà, perchè tale trasferimento dipende non già da una manifestazione di volontà del soggetto, bensì dall'obbiettivo verificarsi di un determinato stato di fatto. Ma in pratica è necessario tener presente che il problema della prova del trasferimento del domicilio e della residenza ha per i terzi notevole importanza, perchè la loro buona fede potrebbe essere sorpresa da trasferimenti che facilmente resterebbero occulti, in difetto di un adeguato sistema di pubblicità. Dal punto di vista legislativo è dunque opportuno un regolamento di questa materia allo scopo di raggiungere questa limitata finalità: rendere inopponibile ai terzi di buona fede un trasferimento di residenza o di domicilio, se esso non è accompagnato da una dichiarazione del soggetto resa pure pubblica. In questi termini il problema è risolto per la residenza dal primo comma dell'art. 44, disponendosi che il trasferimento della residenza, ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede, deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge (la norma è integrata dalle disposizioni di attuazione del codice, dove si prescrive il sistema della doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e al comune nel quale s'intende fissare la nuova dimora abituale). Per il trasferimento del domicilio non poteva seguirsi il medesimo sistema, dato che manca legislativamente il mezzo tecnico per predisporre un sistema di pubblicità. Si è creduto perciò di provvedere all'ipotesi che è praticamente più frequente, in cui una persona abbia nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, disponendo che, ove quest'ultima venga trasferita in guisa che il trasferimento sia opponibile ai terzi, si intende, sempre nei confronti dei terzi di buona fede, trasferito pure il domicilio. Questa presunzione legale, per vero corrispondente alla maggior parte dei casi, può essere distrutta solo se la persona, quando denuncia il trasferimento della residenza, espressamente dichiara di conservare il domicilio precedente. Non v'è dubbio che tale disposizione non è una logica conseguenza del concetto di domicilio, ma non bisogna d'altra parte dimenticare che essa ha una funzione meramente probatoria e non sostanziale e tende solo ad agevolare la condizione dei terzi di buona fede.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 66