Codice civile

Art. 412 c.c.

[1](( (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).)) ((Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

[2]Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

[3]Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.))

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 412 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33823/2025

    23 dicembre 2025

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

    Art. 412 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 413 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/2007

    Questione inammissibile
    17 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, nella parte in cui consentono al giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice tutelare, sul presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione delle persone, che si trovino in condizioni di compromissione delle facoltà intellettive, diversa da quella prevalentemente seguita nella sede giudiziaria di appartenenza, poiché, in tal modo, il giudice a quo sottopone al giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa e, quindi, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 299, 114, 64 e 28/2006, numeri 420 e 306/2005.

    Art. 410 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 412 c.c. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono state fuse nell'art. 412 le disposizioni contenute nello schema proposto dalla Commissione, riflettenti il procedimento per la revoca o la estinzione del vincolo di affiliazione. Si è soppresso l'obbligo del giudice tutelare di sentire il parere del pubblico ministero, perchè questo già interviene ai fini dell'omologazione del provvedimento. L'art. 413, a chiusura del titolo, prevede l'estinzione dell'affiliazione per effetto del matrimonio tra le persone legate dal vincolo di affiliazione. Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 205

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 130 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

aggiunto: Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

aggiunto: Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art412 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari