Art. 408 c.c. — Scelta dell'amministratore di sostegno

[1]La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

[2]Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

[3]Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

[4]Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo' chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente capo.

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 408 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27343/2025

    13 ottobre 2025

    In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.

    Art. 408 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 473-bis.58 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 21 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2007

    Questione inammissibile
    19 aprile 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codic…

    Art. 407 c.c. · Art. 408 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 224 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

aggiunto: Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

aggiunto: Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

aggiunto: Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo' chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente capo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art408 · fonte del testo

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