Art. 720-bis c.p.c. — Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
1 pronuncia che riguarda l’art. 720-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.
Art. 720-bis c.p.c. · Art. 473-bis.58 c.p.c. · Art. 739 c.p.c.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2004 al 28 febbraio 2023. 57 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
tolto: Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
tolto: Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per cassazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art720bis · fonte del testo
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