Codice civile

Art. 406 c.c. — Soggetti

[1]Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

[2]Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

[3]I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Testo vigente dal 19 marzo 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 406 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente alla persona e/o al patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione e, quindi, anche in relazione alla prodigalità, consistente in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle condizioni socio-economiche del soggetto e al valore oggettivo del denaro; tale condizione rileva indipendentemente dalla derivazione da una specifica malattia o infermità e anche quando si traduca in scelte lucide e consapevoli di vita, purché riconducibili a motivi futili, quali la mera frivolezza, la vanità o l'ostentazione del lusso, eventualmente accompagnata da disprezzo per il lavoro altrui o da indifferenza verso i doveri di solidarietà familiare.

    Art. 406 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 413 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le forme per la costituzione del rapporto di affiliazione sono regolate nell'art. 406, che traccia la procedura relativa. Non sì è creduto necessario stabilire che il giudice possa assumere testimonianze sotto il vincolo del giuramento e si è preferito lasciare ad esso la libertà di raccogliere qualsiasi testimonianza, senza intralci procedurali, a titolo informativo. In conformità della natura del vincolo, si stabilisce una vera e propria condizione ostativa alla ammissibilità del vincolo stesso nei riguardi di persone che siano incapaci di uffici tutelari. Apposita norma prescrive che l'affiliato assume il cognome dell'affiliante, solo se vi sia esplicita istanza dell'affiliante stesso, all'atto della costituzione del vincolo. La Commissione delle Assemblee legislative avrebbe desiderato che fra gli effetti del vincolo fosse compresa anche l'assunzione del cognome. Senonchè si è considerato che, accogliendosi la proposta, si sarebbe dovuta ammettere la revoca del cognome con la revoca dell'affiliazione, mentre il cognome, come attinente alla personalità, deve essere attribuito in via definitiva e restare fermo malgrado la revoca. Pertanto si è creduto opportuno che l'attribuzione del cognome sia fatta con carattere definitivo, ma sia subordinata ad un'esplicita richiesta dell'affiliante. Non si è stabilito che l'omologazione del provvedimento del giudice tutelare, che dichiara l'affiliazione, abbia luogo dietro richiesta conforme del pubblico ministero, perchè è sembrato preferibile concedere al tribunale ampia libertà di apprezzamento. È stata semplificata, poi, per ragioni di utilità pratica, la procedura, proposta dalla Commissione, stabilendo che il decreto costitutivo del vincolo sia annotato a margine dell'atto di nascita del minore, sembrando superflua la ulteriore trascrizione sui registri di stato civile del comune di residenza del minore stesso. Quanto alla possibilità della estensione del vincolo al coniuge dell'affiliante, di essa è stata fatta menzione dopo aver trattato del provvedimento del giudice, costitutivo del vincolo, perchè logicamente l'estensione non può che susseguire alla costituzione del vincolo, a meno che la richiesta di affiliazione non sia fatta contemporaneamente da entrambi i coniugi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 201

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 105 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

aggiunto: Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

aggiunto: I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art406 · fonte del testo

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