Art. 411 c.c. — Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

[1]Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)).

[2]All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

[3]Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

[4]Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 411 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 411 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 45 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1396/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

    Art. 411 c.c. · Art. 591 c.c. · Art. 774 c.c. · Art. 409 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33823/2025

    23 dicembre 2025

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

    Art. 411 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 412 c.c. · Art. 413 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30177/2025

    15 novembre 2025

    In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

    Art. 411 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 374 c.c. · Art. 75 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 28 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/2007

    Questione inammissibile
    17 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, nella parte in cui consentono al giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice tutelare, sul presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione delle persone, che si trovino in condizioni di compromissione delle facoltà intellettive, diversa da quella prevalentemente seguita nella sede giudiziaria di appartenenza, poiché, in tal modo, il giudice a quo sottopone al giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa e, quindi, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 299, 114, 64 e 28/2006, numeri 420 e 306/2005.

    Art. 410 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 412 c.c. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Benchè l'affiliazione sia un vincolo assistenziale a vantaggio dell'affiliato minorenne, tuttavia è sembrato opportuno disciplinare con maggior rigore, in confronto alla disciplina proposta dalla Commissione, la possibilità di far cessare l'affiliazione da parte dell'affiliato divenuto maggiorenne, disponendosi che la cessazione possa essere chiesta solo quando ricorrano gravi motivi. Questa limitazione è dettata in base alla giusta preoccupazione di evitare che l'affiliato possa commettere, senza giustificato motivo, un atto di ingratitudine verso chi lo ha educato e allevato. È stata prevista la revoca per gravi motivi, su richiesta del pubblico ministero, quando affiliante sia una persona, che abbia provveduto all'allevamento del minore, senza che le sia stato affidato da un istituto di assistenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 203

  • Per quanto si riferisce all'estinzione del vincolo di affiliazione, è stata soppressa nell'art. 411 la parola «naturale» riferita al genitore dell'affiliato, che era nello schema proposto dalla Commissione, per evitare che l'espressione «genitore naturale» si interpreti in contrapposizione a genitore legittimo, mentre essa intende contemplare il genitore di sangue, sia esso legittimo che naturale. Non è sembrato conveniente affermare il principio che l'affiliazione si estingue quando abbia luogo la legittimazione o il riconoscimento dell'affiliato da parte del genitore, a meno che il genitore sia riconosciuto indegno dell'esercizio della patria potestà. È sembrato preferibile lasciare al giudice tutelare la facoltà di valutare, avuto riguardo a tutte le circostanze, l'opportunità di far perdurare il vincolo di affiliazione oppure di conferire l'esercizio della patria potestà al genitore dell'affiliato che riconosca o legittimi il figlio. È in tal modo demandato al prudente arbitrio del magistrato di adottare il provvedimento che meglio risponda agli interessi del minore. Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare riconosca conveniente il perdurare dell'affiliazione, si è voluto vietare che l'affiliato, a cui l'affiliante abbia attribuito il proprio cognome, debba assumere anche il cognome del genitore, che lo abbia riconosciuto o legittimato successivamente all'affiliazione. Tale disposizione, naturalmente, ha valore finchè il vincolo di affiliazione non venga, in epoca posteriore, a cessare, perchè da tale momento non vi è più ragione di escludere l'assunzione del cognome del genitore del sangue.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 204

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2004 al 30 giugno 2023. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. tolto: I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art411 · fonte del testo

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