Codice civile

Art. 379 c.c. — Gratuità della tutela

[1]L'ufficio tutelare e' gratuito.

[2]Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 379 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2129/2025

    29 gennaio 2025

    Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.

    Art. 379 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1073/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    È manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.379, II co., C.C., nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, "l'equa indennità" che la norma stessa prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà di amministrazione del patrimonio, sollevata in riferimento all'art.3 Cost. L'"equa indennità" che, a norma dell'art.379, II co., C.C. il giudice tutelare può assegnare al tutore non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore è gravato a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti. L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quan- tificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche. Non può pertanto paragonarsi la gravosità dell'attività di cura dell'incapace, derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale eccedente i doveri d'ufficio, alla gravosità, derivante dall'entità del patrimonio, dell'attività di amministrazione cui il tutore è personalmente obbligato, al fine di qualificare, alla stregua dell'art.3 Cost., anche la prima come titolo per pretendere una indennità, la quale non avrebbe carattere di indennizzo, ma di compenso per l'opera prestata, compenso che contrasterebbe con il principio dell'art.379, I co., C.C. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. Cost.)

    Art. 379 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 357 c.c. · Art. 1717 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrato che fosse il caso di inserire nell'art. 379 la previsione dell'eventuale corresponsione dell'indennità anche al protutore, perchè o costui ha sostituito il tutore nell'esercizio della tutela, e in tal caso è evidente che la retribuzione fissata dal giudice a favore del tutore spetta al protutore, o il protutore non ha compiuto atti di gestione e sembra allora ingiustificato ammettere la possibilità di una autonoma retribuzione. È stato soppresso l'art. 391 del progetto definitivo perchè superfluo, in quanto l'omesso impiego dei capitali del minore costituisce per sè, per gli articoli 369 e 372, un fatto illecito del tutore, il quale ha l'obbligo di depositare presso un istituto di credito e di investire in modo idoneo i capitali del minore. È intuitivo pertanto che il tutore, tenendo infruttiferi i capitali, si rende responsabile delle conseguenze del loro mancato investimento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 186

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art379 · fonte del testo

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