È manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.379, II co., C.C., nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, "l'equa indennità" che la norma stessa prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà di amministrazione del patrimonio, sollevata in riferimento all'art.3 Cost. L'"equa indennità" che, a norma dell'art.379, II co., C.C. il giudice tutelare può assegnare al tutore non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore è gravato a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti. L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quan- tificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche. Non può pertanto paragonarsi la gravosità dell'attività di cura dell'incapace, derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale eccedente i doveri d'ufficio, alla gravosità, derivante dall'entità del patrimonio, dell'attività di amministrazione cui il tutore è personalmente obbligato, al fine di qualificare, alla stregua dell'art.3 Cost., anche la prima come titolo per pretendere una indennità, la quale non avrebbe carattere di indennizzo, ma di compenso per l'opera prestata, compenso che contrasterebbe con il principio dell'art.379, I co., C.C. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. Cost.)
Art. 379 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 357 c.c. · Art. 1717 c.c.