Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15441/2026
Diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941 - Combinato disposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge - Interpretazione - Ricomprensione nel prezzo di vendita dell'imposta dovuta dalla casa d'aste sulle commissioni dovute dalle parti - Esclusione - Fondamento.
In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.
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Rv. 679106-01Rassegna di maggio 2026, p. 95Art. 144 Diritto d’autore · Art. 150 Diritto d’autore · Art. 151 Diritto d’autoreDove leggere la sentenza