Corte di cassazione · Massimario

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Voce 031 della classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 20 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Immateriali15 massime
  • Pertinenze, differenze dalle cose composte2 massime

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15441/2026

    Immateriali › Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto)

    Diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941 - Combinato disposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge - Interpretazione - Ricomprensione nel prezzo di vendita dell'imposta dovuta dalla casa d'aste sulle commissioni dovute dalle parti - Esclusione - Fondamento.

    In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative

    Rv. 679106-01Rassegna di maggio 2026, p. 95Art. 144 Diritto d’autore · Art. 150 Diritto d’autore · Art. 151 Diritto d’autoreDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12772/2026

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio) › Novità e originalità, preuso

    Segni distintivi - Pacifica convivenza poliennale - Rischio confusione - Esclusione - Accertamento di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di marchi d'impresa, la pacifica convivenza pluriennale tra segni distintivi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, dovendosi altresì ritenere che l'accertamento di fatto relativo a detta pacifica convivenza sfugga al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che - in riforma rispetto alla decisione negativa dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio, facendo riferimento all'insussistente rischio di confusione derivante dalla protratta coesistenza del medesimo "cuore distintivo" fra diverse famiglie di marchi).

    Rv. 678896-01Rassegna di maggio 2026, p. 27Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i. · Art. 2569 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12242/2026

    Immateriali › Brevetti (e convenzioni internazionali) › Violazione di privativa

    Contraffazione del brevetto - Varianti equivalenti alle rivendicazioni prive di originalità - Sussistenza - Variante che eccede le competenze del tecnico medio - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di brevetti per invenzioni industriali, la contraffazione per equivalenza non è esclusa dalla presenza, nel prodotto contestato, di varianti equivalenti ad elementi delle rivendicazioni brevettuali e prive del carattere di originalità, in quanto rientranti nelle competenze del tecnico medio del settore impegnato ad affrontare il medesimo problema, mentre solo nel caso in cui la variante ecceda tali competenze può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del titolare del brevetto contraffatto, in un caso in cui l'estrattore di fondi di caffè si differenziava, rispetto al modello brevettato, unicamente per la forma piatta del carter rispetto a quella conica oggetto di privativa, tale da risultare perciò irrilevante ai fini di escludere la dedotta contraffazione illecita).

    Rv. 677906-01Rassegna di maggio 2026, p. 23Art. 52 c.p.i. · Art. 66 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12257/2026

    Immateriali › Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) › Diritto morale

    Personaggio cinematografico - Tutelabilità - Plagio - Condizioni - Fattispecie.

    La tutela giuridica del personaggio cinematografico in quanto tale può andare distinta da quella relativa all'opera in cui compare, tuttavia, il suo plagio non sussiste allorquando ricorra una insufficiente caratterizzazione del personaggio rispetto a modelli di genere e quando lo stesso sia interpretato da un unico attore, cosicché il reale oggetto dell'attività di sfruttamento denunciata riguardi proprio l'artista, anche in ragione dei rinvii della pellicola in contestazione ad elementi caratterizzanti la figura di quell'interprete, piuttosto a quelli dell'opera di fantasia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il plagio di un personaggio cinematografico denominato "The Man with No Name", sul presupposto che nell'opera cinematografica contestata erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e di abbigliamento del celebre attore statunitense Clint Eastwood, piuttosto che quelle riconducibili al personaggio cinematografico da egli interpretato, identificabile come una mera rielaborazione adattata al mondo del west di stilemi e prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica).

    Rv. 678824-01Rassegna di maggio 2026, p. 24Art. 1 Diritto d’autore · Art. 70 Diritto d’autoreDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5385/2026

    Immateriali › Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) › Diritto morale

    Diritti d'autore - Diritti connessi - Produttore di fonogrammi - Comunicazione al pubblico - Nozione - Fattispecie.

    In tema di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la nozione di comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idonea a far sorgere l'obbligazione di pagamento dell'equo compenso, consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione dell'opera, che può realizzarsi mediante trasmissione al pubblico dell'opera protetta o del segnale che la veicola, ovvero mediante messa a disposizione del pubblico, e la comunicazione dell'opera a un pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi realizzata con la trasmissione di un segnale televisivo mediante ricevitori installati nelle camere di un agriturismo).

    Rv. 677877-01Rassegna di marzo 2026, p. 38Art. 73 Diritto d’autore · Art. 73-bis Diritto d’autoreDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20068/2025

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio)

    Marchio di fatto - Cessione del diritto alla registrazione - Ammissibilità - Registrazione in mala fede - Esclusione.

    In tema di segni distintivi, il titolare del marchio di fatto può validamente consentire a un altro soggetto di registrarlo, in quanto tale consenso equivale alla cessione del diritto di registrazione ed esclude, pertanto, la malafede di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del marchio registrato e di contraffazione del precedente segno di fatto, ravvisando più indici atti a dimostrare il predetto consenso, che non richiede alcuna forma scritta per la sua validità, fra i quali lo stretto legame tra le due società, rispettivamente cedente e cessionaria del diritto alla registrazione, il comune interesse a non disperdere il valore di beni recanti il marchio di fatto e oggetto di un contratto di pegno, il diverso ambito di operatività delle due società e la mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio in capo alla titolare del marchio preusato).

    Rv. 675466-01Rassegna di luglio 2025, p. 64Art. 19 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20074/2025

    Immateriali › Brevetti (e convenzioni internazionali) › Violazione di privativa

    Privativa - Contraffazione - Danni – Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005-Nel testo del 2006 - Criterio della “giusta royalty” - Valore - Limite inferiore alla liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie.

    In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; in particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che ha erroneamente applicato l'anzidetto criterio al solo quantitativo venduto di prodotto contraffatto e non anche, come più correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, a quello, più in generale, commercializzato o comunque immesso sul mercato).

    Rv. 675420-01Rassegna di luglio 2025, p. 65Art. 125 c.p.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20186/2025

    Pertinenze, differenze dalle cose composte › Costituzione del vincolo

    Vincolo pertinenziale - Requisiti oggettivo e soggettivo - Piena disponibilità giuridica dei beni a favore dello stesso soggetto - Fondamento - Esclusività della funzione accessoria - Necessità.

    Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l'elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l'elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, postulando peraltro tale vincolo anche l'esclusività della funzione accessoria di uno dei beni rispetto all'altro.

    Rv. 675958-01Rassegna di luglio 2025, p. 138Art. 817 c.c. · Art. 818 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19724/2025

    Immateriali › Brevetti (e convenzioni internazionali) › Invenzioni industriali › Del prestatore di lavoro

    Invenzione del dipendente - Procedimento ex art. 64, comma 4, c.p.i. - Natura - Arbitrato - Sussistenza - Arbitraggio - Esclusione - Fondamento.

    In tema di invenzione del dipendente, il procedimento, previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.i., per la liquidazione dell'equo premio ha natura di arbitrato e non di arbitraggio, essendo volto non a determinare un elemento del negozio già concluso, ma a dirimere la controversia, insorta tra le parti in ordine al relativo ammontare, attraverso una decisione cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 806 e ss. c.p.c.

    Rv. 675952-01Rassegna di luglio 2025, p. 55Art. 64 c.p.i. · Art. 806 c.p.c. · Art. 816 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18675/2025

    Immateriali › Marchio (esclusività del marchio) › Contraffazione

    Sfruttamento del marchio altrui - Divieto - Giusti motivi per il superamento del divieto - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

    In tema di registrazione di marchio di impresa, il divieto di sfruttamento del marchio già registrato può essere superato in conseguenza dell'accertamento della sussistenza di "giusti motivi", in relazione al quale il giudice deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio registrato a salvaguardare le funzioni proprie di quest'ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i propri prodotti e servizi. Tale valutazione va effettuata con la verifica di specifici indici, segnatamente identificabili nella verifica che il segno che corrisponde al marchio oggetto di domanda di registrazione sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; che tale uso, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell'acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; che il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio è registrato; che l'uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che aveva ritenuto registrabile come marchio il patronimico "Elettra Lamborghini", in presenza di opposizione proposta dalla Automobili Lamborghini s.p.a., titolare del marchio registrato "Lamborghini".).

    Rv. 675228-01Rassegna di luglio 2025, p. 45Art. 8 c.p.i.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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