Codice civile

Art. 43 c.c. — Domicilio e residenza

[1]Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

[2]La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 43 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2487/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, la causa di forza maggiore giustificante il mancato trasferimento nell'immobile può essere invocata dall'acquirente quando, nonostante la sua tempestiva attivazione, l'omissione sia imputabile non ad un comportamento a lui direttamente o indirettamente ascrivibile ma ad una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, che renda inesigibile l'adempimento richiesto per giovarsi dell'agevolazione, non potendo considerarsi tale il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, nel caso di locazione già in atto alla data di stipula del contratto di compravendita, in quanto evenienza prevedibile, anche in considerazione dei tempi necessari ad ottenere giudizialmente la consegna coattiva del bene da parte del locatario.

    Art. 43 c.c. · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 279/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

    Art. 43 c.c. · Art. 44 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 45 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32083/2025

    10 dicembre 2025

    In tema di competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons, il luogo di residenza o di domicilio del condominio-consumatore si identifica con quello ove si trova l'immobile, poiché ivi è ravvisabile, in concreto, il centro degli interessi di tutti i singoli condòmini, mentre il domicilio dell'amministratore pro tempore assume rilievo solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurarne la certa conoscibilità da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta.

    Art. 43 c.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 66-bis cod. cons. · Art. 1130 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22628/2025

    5 agosto 2025

    In tema di imposte sul reddito, ai fini dell'operatività del divieto di doppia imposizione e, in particolare, per beneficiare del diritto al rimborso di cui all'art. 29 della Convenzione Italia- Svizzera, è sufficiente che il contribuente, percettore di trattamento pensionistico erogato dall'INPS, produca il certificato fiscale di residenza in Svizzera, comprovante l'assoggettamento a tassazione in quello Stato, non essendo necessaria la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte in territorio elvetico.

    Art. 43 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono state apportate innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era stato disciplinato nel progetto definitivo. Si è considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Ne, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perchè non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro. Questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, è da considerare che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perchè non sempre sarebbe stato facile accertare quale tosse la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona. Non si è creduto, tuttavia, di qualificare come «civile» il domicilio della persona, perchè, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 43 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine civile e quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 65

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art43 · fonte del testo

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