Sono state apportate innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era stato disciplinato nel progetto definitivo. Si è considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Ne, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perchè non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro. Questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, è da considerare che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perchè non sempre sarebbe stato facile accertare quale tosse la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona. Non si è creduto, tuttavia, di qualificare come «civile» il domicilio della persona, perchè, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 43 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine civile e quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 65