Codice civile

Art. 378 c.c. — Atti vietati al tutore e al protutore

[1]Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

[2]Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

[3]Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

[4]Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 378 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10144/2025

    17 aprile 2025

    L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.

    Art. 378 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 360 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • È stato osservato che il progetto non contemplava i casi previsti dall'art. 300 del codice del 1865, concernente il divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di crediti verso il medesimo e di prenderne in affitto i beni senza una speciale autorizzazione. È stato perciò suggerito di ripristinare le norme dell'art. 300 del codice del 1865, estendendosi inoltre il divieto a tutti gli atti in cui si riscontri un contrasto di interesse col minore. Nell'art. 378 è stata accolta la sostanza della proposta. Ma nel determinare la sfera degli atti vietati al tutore e al protutore è stato seguito il criterio del codice del 1865, poichè la più ampia formula suggerita per includere nel divieto qualsiasi atto, nel quale si riscontri conflitto d'interessi, è sembrata esorbitante oltre che generica. Quanto alla sanzione del divieto si è stabilito il principio dell'annullabilità, legittimandosi ad agire il tutore, il minore, i suoi eredi o aventi causa, ed escludendosi per ovvie ragioni il tutore o il protutore che abbia compiuto l'atto vietato. Nel disciplinare il regime dell'impugnazione, è stata tenuta distinta, dalle ipotesi dell'acquisto e dell'affitto dei beni del minore, l'altra ipotesi che il tutore si sia reso cessionario di crediti verso l'incapace, poichè in quest'ultima l'invalidità del negozio normalmente sarà proposta in via d'eccezione. Per non creare poi al curatore dell'emancipato e al genitore esercente la patria potestà una posizione diversa nei confronti del tutore, relativamente a questi atti vietati, si è avuto cura di dichiarare applicabili al curatore (art. 396) le disposizioni dell'art. 378 ed inoltre nell'art. 323, per il genitore esercente la patria potestà, sono state dettate, con opportuni adattamenti, norme analoghe a quelle dello stesso art. 378.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 185

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art378 · fonte del testo

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