Art. 18 statuto dei lavoratori — Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

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((Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti)). La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e' provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo' disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1990, n. 108

9

La L. 11 maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Testo in vigore dal 26 maggio 1990 al 1 marzo 2008

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 18 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8211/2026

    2 aprile 2026

    Il datore di lavoro che intende adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto ha l'onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità - cui corrisponde, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24, un onere di collaborazione a carico del lavoratore il quale deve mettere in grado il datore di conoscere il motivo della sua assenza prolungata - al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli, imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, finalizzati ad evitare il recesso dal rapporto, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il colpevole inadempimento all'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" da parte del datore di lavoro, essendo irrilevante la sua formale ignoranza dello stato di disabilità della lavoratrice licenziata, stante la sua conoscibilità sia in base alla documentazione medica allegata sia avviando gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie per ottenere maggiori e più precise informazioni).

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 41 t.u.s.l.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 309 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 307, 308 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4623/2026

    2 marzo 2026

    La responsabilità risarcitoria derivante dall'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 è regolata dalle norme del codice civile in tema di danno da inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), con la conseguenza che, rilevando la colpa unicamente quale criterio di imputabilità della causa impeditiva dell'inadempimento, l'accertamento della relativa sussistenza - anche se in minima misura - in capo al datore di lavoro è da solo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio, senza possibilità di graduarne in minus la quantificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento discriminatorio comminato, per superamento del periodo di comporto, nei confronti di una lavoratrice disabile, aveva ritenuto che, a fronte del silenzio di quest'ultima circa le proprie condizioni di salute, la mera conoscibilità delle stesse da parte del datore di lavoro valesse a mitigarne la colpa, giustificando la quantificazione del risarcimento nella misura minima di cinque mensilità).

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 284 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4624/2026

    2 marzo 2026

    L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 5 statuto dei lavoratori · Art. 1218 c.c. · Art. 1228 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 284, 285 ↗

Tutte le 55 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 125/2022

    Ha colpito questo articolo
    19 maggio 2022

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma…

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 59/2021

    Ha colpito questo articolo
    1 aprile 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo ha descritto la fattispecie concreta in modo idoneo a suffragare il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità; la sua valutazione, avvalorata da una pluralità di argomenti, non è pertanto implausibile e supera il controllo "esterno" demandato a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza, risultando ineludibile, ai fini della decisione della controversia, l'applicazione della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2021 ). Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018 ). La rilevanza si configura come necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all'incidenza della pronuncia di questa Corte su qualsiasi tappa di tale percorso. L'applicabilità della disposizione censurata è dunque sufficiente a fondare la rilevanza della questione proposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020 e n. 174 del 2016 ).

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/2018

    Questione infondata
    23 aprile 2018

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per ambiguità del petitum e per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito il rimettente richiede una pronuncia sostitutiva, che sostanzialmente ripristini l'originario contenuto precettivo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

    Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (21)

Se ne mostrano 13 su 21, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1970 al 26 maggio 1990. 74 parole tolte, 358 parole aggiunte.

tolto: Fermaaggiunto: Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudicetolto: , con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della tolto: legge predetta aggiunto: predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivoaggiunto: , ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro tolto: diaggiunto: , imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. tolto: Il lavoratore ha diritto aggiunto: Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito aggiunto: dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata tolto: la inefficacia o l'invalidita' a norma del comma precedente. In ogni caso, aggiunto: l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzionetolto: , determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente e' tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtu' del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se aggiunto: globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, tolto: il rapporto aggiunto: ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto aggiunto: allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e' provvisoriamente esecutiva. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1990, n. 108

    La L. 11 maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18 · fonte del testo

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